Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-11-24, n. 202210359

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-11-24, n. 202210359
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210359
Data del deposito : 24 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2022

N. 10359/2022REG.PROV.COLL.

N. 06338/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6338 del 2021, proposto da
Forship S.p.A. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00343/2021, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2022 il Cons. Francesco De Luca e udito per la parte ricorrente l’avvocato A T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con delibera n. 101 del 2019 l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (per brevità, anche Autorità o ART) ha accertato la violazione, nei confronti dell’odierna appellante, degli articoli 16, paragrafo 1, 17, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004.

Per l’effetto, l’Autorità ha irrogato alla società:

- ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del d.lgs. 129/2015, una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.300,00;

- ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 129/2015, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 103.415,00: nonché

- ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 129/2015, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.500,00.

In particolare, secondo quanto emergente dal provvedimento in parola, la società Forship s.p.a., vettore marittimo per il trasporto di passeggeri, in relazione alla tratta Golfo degli Aranci-Piombino dell’11 agosto 2018, con partenza programmata alle ore 7:30 ed arrivo alle ore 15:30, sarebbe stata responsabile di plurime violazioni della disciplina unionale a tutela dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, avendo omesso:

(i) di fornire informazioni sul ritardo maturato in partenza, sulla situazione e sull’orario di arrivo previsto;

(ii) di fornire la prescritta assistenza in caso di ritardata partenza;

(iii) di osservare l’obbligo di trasporto alternativo o di rimborso del prezzo del biglietto in caso di partenza ritardata.

2. L’operatore economico ha impugnato la delibera n. 101/2019 e gli atti connessi, deducendone l’illegittimità per violazioni formali, procedimentali e sostanziali.

3. Il Tar adito ha rigettato il ricorso, ravvisando l’infondatezza delle censure attoree.

4. La società Forship s.p.a. ha appellato la sentenza di prime cure, evidenziandone l’erroneità con l’articolazione di sei motivi di impugnazione e la formulazione, in subordine, di una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

4.1 In particolare, con il primo motivo di appello è stata dedotta l’erroneità della sentenza gravata, per non avere rilevato l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio in ragione della mancata indicazione del termine di impugnazione e dell’autorità dinnanzi alla quale ricorrere.

4.2 Con il secondo motivo è stato censurato il capo decisorio con cui il Tar ha escluso la violazione dell’art. 14 L. n. 689/81, nonostante, secondo la prospettazione attorea, tale disposizione, applicabile nella specie, fosse stata violata dall’Autorità, in ragione della tardiva contestazione delle infrazioni in ipotesi commesse.

4.3 Con il terzo e il quarto motivo di appello è stata denunciata l’erroneità della decisione di prime cure, per non avere ravvisato la violazione del principio del contraddittorio (orale e cartolare) applicato alla fase decisoria.

4.4 Con il quinto motivo di appello la sentenza di prime cure è stata censurata nella parte in cui ha ravvisato l’esistenza delle infrazioni contestate all’operatore economico.

Secondo la prospettazione attorea, la normativa in esame tenderebbe a proteggere il passeggero che, in caso di ritardo della nave, si trovi in banchina e privo di servizi e tutele, quando, invece, il passeggero già imbarcato, seppure a nave ferma, si troverebbe in un luogo perfettamente idoneo ad ospitarlo che gli garantirebbe la possibilità di muoversi, usare servizi ed essere costantemente informato dal personale di bordo o trovare la pronta e necessaria assistenza.

Per l’effetto, soltanto il passeggero che rimane in banchina dovrebbe essere considerato meritevole di tutela e, dunque, in partenza ai fini della normativa alla base del provvedimento sanzionatorio.

L’armatore, pertanto, non dovrebbe informare il passeggero del ritardo della nave anche dopo l’inizio delle operazioni di imbarco, tenuto conto che “solo il passeggero in partenza dal porto debba essere informato circa l’orario di inizio dell’imbarco e non già anche dopo che dette operazioni sono iniziate ”. Per i ritardi successivi a tale momento, il rimedio sarebbe rappresentato solo dall’art. 19 Reg. UE.

Peraltro, il termine di partenza nella specie avrebbe dovuto essere individuato nelle ore 08:50, corrispondente al diverso orario comunicato il giorno prima ai passeggeri e, in assenza di disposizioni specifiche sul punto, un’informativa fornita attraverso altoparlanti avrebbe dovuto ritenersi comunque idonea a raggiungere tutti i passeggeri. Il passeggero a bordo avrebbe, comunque, a disposizione il personale di bordo, venendo continuamente seguito e non abbandonato.

Alla luce di tali rilievi, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, avrebbe dovuto negarsi la violazione degli artt. 17, 18 e 19 Reg. n. 1177/20 alla base del provvedimento impugnato in primo grado, non risultando integrati i presupposti per la configurazione delle relative infrazioni.

4.5. Con il sesto motivo di appello la sentenza di prime cure è stata censurata nella parte in cui ha ravvisato la corretta quantificazione delle sanzioni pecuniarie irrogate dall’Autorità.

Nella specie, invero, non sussisterebbe alcun ritardo, tenuto conto che la partenza risultava riprogrammata per le ore 08:50 con adeguata informazione fornita a tutti i passeggeri nei giorni precedenti alla partenza; in ogni caso, il ritardo, ove in ipotesi esistente (tenuto conto dell’orario iniziale e del distacco della nave dalla banchina), sarebbe risultato di soli 12 minuti dopo lo scadere dei 90 minuti.

L’autorità non avrebbe indicato i parametri o i criteri oggettivi sulla cui base affermare se la violazione fosse tenue, grave o media e, comunque, avrebbe violato i parametri di legge e il principio di proporzionalità.

4.6 Infine, la parte appellante ha sollevato talune questioni pregiudiziali unionali aventi ad oggetto:

- la compatibilità della disciplina procedimentale interna con i principi unionali della separazione tra soggetto inquirente e giudicante e della tutela del contraddittorio;

- la corretta interpretazione degli artt. 16, 17 e 18 del Reg. UE 1177/2010.

5. L’Autorità si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso.

6. Le parti hanno depositato memoria conclusionale, insistendo nelle rispettive conclusioni.

7. La parte privata ha depositato, altresì, memoria di replica.

8. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza del 29 settembre 2022.

9. Con il primo motivo di appello, come osservato, è censurato il capo decisorio con cui il Tar ha ritenuto che la mancata indicazione del termine di impugnazione e dell’autorità dinnanzi alla quale ricorrere non fosse idonea a determinare l’illegittimità degli atti impugnati, sia perché si faceva questione di informazioni non imposte sul piano formale, sia perché la loro assenza avrebbe dato luogo, al più, ad una causa di mera irregolarità.

9.1 Secondo la prospettazione attorea:

- l’indicazione del termine di impugnazione e dell’organo dinnanzi al quale ricorrere sarebbe prescritta dall’art. 3 L. n. 241/90 e dall’art. 9 delibera ART n. 86/2015 (regolante il procedimento sanzionatorio per le violazioni del reg. UE n. 1177 del 2020), dovendo essere, dunque, presente in tutte le delibere dell’Autorità;

- l’assenza di tali informazioni nella comunicazione di avvio del procedimento e nell’atto conclusivo avrebbe leso i diritti di difesa della parte cui le delibere erano dirette.

9.2 Il motivo di appello è infondato.

9.3 Sebbene la parte appellante rilevi correttamente che l’art. 9 delibera ART n. 86/2015 (recante il “ regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del parlamento europeo e del consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ”) imponga, nell’ambito del provvedimento sanzionatorio, l’espressa “ indicazione del termine per ricorrere all'autorità giurisdizionale cui è possibile proporre ricorso ” – costituente, peraltro, un adempimento formale previsto in via generalizzata dall’art. 3 L. n. 241/90 –, deve ritenersi che una tale omissione non determini l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio,

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