Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-01-14, n. 201900345

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-01-14, n. 201900345
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900345
Data del deposito : 14 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/01/2019

N. 00345/2019REG.PROV.COLL.

N. 04200/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4200 del 2018, proposto da A P, rappresentata e difesa dall'avvocato M D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro – tempore, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli (Sezione Quinta), n. 05125/2017.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2018 il Cons. Umberto Maiello e uditi per le parti l’avvocato M D C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il gravame in epigrafe l’appellante chiede la riforma della sentenza n. 05125/2017, pubblicata il 3/11/2017, con la quale il TAR per la Campania, Sezione V, ha respinto il ricorso proposto in riassunzione avverso la determina dirigenziale n° 829 del 03/08/2007 avente ad oggetto la sua esclusione dalla graduatoria dei vincitori della selezione interna per la categoria dei posti di assistente amministrativo e la ricollocazione nel profilo professionale rivestito alla data di pubblicazione del bando di selezione.

Il suddetto provvedimento espulsivo interveniva dopo la stipula, in data 29 giugno 2004, del contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nel nuovo profilo professionale, categoria "C", e traeva alimento dal fatto che l'Amministrazione aveva rilevato la carenza dei requisiti di partecipazione alla selezione.

A seguito della sentenza n° 3261/2011 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, che aveva declinato la propria giurisdizione, il giudizio veniva riassunto dinanzi al TAR che, però, lo respingeva con la sentenza qui gravata.

A sostegno dello spiegato gravame l’appellante deduce:

1) che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del fatto che il potere di autotutela della P.A. deve ritenersi limitato al campo dei rapporti di diritto pubblico, non potendo estendere i suoi effetti al di là dell'atto amministrativo che l'amministrazione reputi illegittimo e/o inopportuno, mentre nel caso qui in rilievo l’intervento in autotutela è intervenuto quando era stato già stipulato il contratto di lavoro;

2) l’atto di autotutela gravato in prime cure sarebbe stato adottato in palese carenza di potere in quanto sia le prescrizioni del bando di selezione che quelle del regolamento aziendale sulle selezioni interne assegnerebbero la competenza, in via esclusiva, al direttore generale;

3) il TAR non avrebbe compiutamente esaminato la documentazione versata in atti dalla quale, a dire dell’appellante, risulterebbe che

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