Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-03-12, n. 202402392

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-03-12, n. 202402392
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402392
Data del deposito : 12 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/03/2024

N. 02392/2024REG.PROV.COLL.

N. 07480/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7480 del 2018, proposto da
E2i Energie Speciali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M B, P T e S V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P T in Roma, via Maria Adelaide, n. 8;



contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 1143/2018.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 marzo 2024 il Cons. Giordano Lamberti;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1 - La società appellante è un primario operatore nazionale nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché titolare nel territorio della Regione Campania di sei impianti eolici già in esercizio (per una potenza installata complessiva di 179,2 MW), di due progetti già autorizzati e ammessi al regime incentivante, a seguito della procedura d’asta indetta ai sensi del D.M. 23.6.2016, per una potenza complessiva di 50 MW, e di un progetto in corso di autorizzazione della potenza di 30 MW nel Comune di San Bartolomeo in Galdo.

2 – La società, con ricorso al Tar per la Campania, ha impugnato la delibera di Giunta Regionale n. 532/2016 recante “Approvazione degli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 KW”, deducendone l’illegittimità:

- per violazione dell’art. 6, comma 1, della legge n. 180/2011, in quanto sarebbe stata approvata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema, ma non conterrebbe alcun cenno alle risultanze dell’analisi preventiva sull’impatto della regolamentazione relativamente agli effetti sulle imprese del settore della produzione di energia da fonti rinnovabili;

- dei punti 2.2 e 2.3 (della D.G.R. n. 532/2016) nella parte in cui estende l’obbligo di valutazione cumulativa degli impianti ambientali agli impianti eolici di potenza superiore a 20 KW, valutazione cumulativa da eseguirsi nell’ambito del procedimento VIA o della valutazione di incidenza, attivata o da attivarsi secondo la disciplina vigente, ovvero per i procedimenti per i quali si è già concluso il sub procedimento di VIA in sede di rilascio del titolo abilitativo;

- per la violazione del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990, poiché la delibera gravata, introducendo il nuovo parametro nell’ambito della valutazione ambientale e di quella di incidenza, della considerazione degli effetti di cumulo estesa alle altre iniziative eoliche anche solo in corso di autorizzazione, determinerebbe un aggravio delle richiamate procedure in termini di costi e di tempi di conclusione dei relativi iter;

- ove si prevede l’applicabilità della delibera anche agli impianti per i quali alla data della sua approvazione sia già concluso il procedimento di VIA con conseguente rilascio del relativo provvedimento finale;

- in riferimento al punto 2 lett. iii) e iv) della D.G.R. impugnata, laddove in violazione dell’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011, la stessa avrebbe esteso lo scrutinio anche agli impatti cumulativi teorici con altre iniziative progettuali in itinere, non ancora assentite, esulando in tal modo dalla finalità perseguita dalla norma statale attraverso la valutazione di impatto cumulativo e introducendo elementi di incertezza molto gravi per gli operatori, con effetti distorsivi sui costi e sui tempi del procedimento;

- per l’estensione della valutazione degli impatti cumulativi anche agli impianti per i quali siano in corso i procedimenti autorizzatori, oltre che per quelli in esercizio o già autorizzati in relazione ad un determinato ambito territoriale, che determinerebbe la violazione del punto 14.3 delle Linee Guida, approvate con D.M. 10.9.2010, laddove prescrive che il procedimento venga avviato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione;

- in riferimento ai punti 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 laddove pretende di addossare ai proponenti oneri di indagine e di produzione documentale, diversi e non coincidenti con la normativa statale ed anzi talora aggiuntivi rispetto a quest’ultima (ad esempio in materia di esame di impatti visivi e sul patrimonio culturale con la previsione di un indice di distanza media cumulata entro i 20 km dall’area oggetto di intervento, con l’individuazione in dettaglio della presenza degli elementi costitutivi del paesaggio entro 2 km, con il calcolo di un indice di affollamento visivo, non previsti dal D.P.C.M. 12.12.2005, né dalle linee guida di cui al D.M. 10.9.2010).

3 – Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar adito ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse, in quanto la società ricorrente non avrebbe dedotto alcun effetto lesivo concreto e attuale derivante dalla D.G.R. n. 532/2016, e in quanto avrebbe proposto il gravame in relazione a più procedimenti autorizzatori che si trovano in fasi diverse e che non hanno elementi di connessione, ad eccezione del fatto di essere stati avviati dalla medesima società.

4 – La società originariamente ricorrente ha impugnato tale statuizione, deducendone l’erroneità e il contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Secondo l’appellante: - sarebbe evidente il difetto logico della sentenza impugnata, orientata a far dipendere sempre l’interesse al ricorso dall’osservanza di modelli formali e vincolanti di deduzione, a prescindere dal tipo di lesione fatto valere; - l’assunto di un’attitudine dell’eterogeneità dei procedimenti autorizzatori avviati e dei relativi stadi di avanzamenti a dimostrare la mancanza di un pregiudizio concreto ed attuale è oscuro ed arbitrario; - il provvedimento amministrativo che (come quello oggetto del presente giudizio) modifichi il regime autorizzatorio, inserendo nuovi ed imprevedibili oneri è fonte di un pregiudizio attuale e concreto (nonché immediato); - la modifica in corsa delle cc.dd. regole del gioco determina una grave violazione dei principi (euro-unitari e costituzionali) di affidamento del privato e di stabilità del diritto.

4.1 - L’appellante prospetta che, nel caso di specie, la Regione avrebbe illegittimamente aggravato il procedimento autorizzatorio a scapito di imprese che – essendosi già impegnate con cospicui investimenti alla realizzazione degli impianti – sono poste dinanzi alla scelta tra rinuncia agli investimenti già effettuati o assunzione di costi non preventivati ed irragionevolmente alti (anche in termini di organizzazione logistica).

Per tali ragioni, anche l’appellante, in qualità di operatore già impegnato in procedure autorizzatorie, viene gravato di un pregiudizio immediato e concreto dalla Delibera 532 cit., che gli impone di integrare i suoi progetti con elaborati onerosi (gli studi aggiuntivi richiesti presuppongono lo stanziamento di fondi a parte, che devono essere iscritti a bilancio, nonché il reclutamento di risorse umane specifiche); per di più, l’adempimento istruttorio implica un allungamento dei termini di conclusione del procedimento destinato a ritardare l’entrata in esercizio dell’impianto, con conseguente aggravio dei costi di immobilizzazione dei capitali.

4.2 – Sotto altro profilo, l’appellante contesta la sentenza impugnata dove esclude la sussistenza dell’interesse a ricorrere per la mancanza della “ dimostrazione che le previsioni della D.G.R. gravata rendano impossibile qualsiasi ulteriore svolgimento della propria iniziativa imprenditoriale nel settore eolico sul territorio campano ”.

L’appellante prospetta che se il momento di attualizzazione dell’effetto lesivo fosse differito ad una fase successiva, nessun investitore avveduto accetterebbe il rischio di un impegno di capitali in un progetto sotto la minaccia dell’imposizione di oneri aggiuntivi ingiusti, se il vaglio di legittimità di tali oneri non potesse essere preliminare, ma solo successivo all’assunzione dell’impegno finanziario; il T.A.R. avrebbe omesso di considerare che la società è stata obbligata ad impugnare immediatamente la Delibera poiché, laddove avesse posticipato l’impugnativa per individuare nel dettaglio “tempi e costi”, non avrebbe impedito il consolidamento di un atto a sé sfavorevole; inoltre, se la società avesse atteso di riuscire a quantificare nel dettaglio “tempi e costi”, non avrebbe neanche potuto accedere in un futuro alla tutela risarcitoria, giacché la mancata immediata impugnazione della Delibera 523/2016 le sarebbe stata opposta come concorso colposo del creditore nella causazione del danno (cfr. art. 1227, cod. civ.), in quanto l’omissione dell’impugnazione sarebbe stata letta come difetto di diligenza.

4.3 – L’appellante ha inoltre riproposto i motivi di censura, innanzi richiamati, non esaminati dal Giudice di primo grado.

5 – L’appello è fondato.

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