Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-11-16, n. 201806461

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-11-16, n. 201806461
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201806461
Data del deposito : 16 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2018

N. 06461/2018REG.PROV.COLL.

N. 03771/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3771 del 2018, proposto da
Comune di Sant'Arsenio, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato N S, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 74;

contro

L S s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
A.N.A.C. - Autorità nazionale anticorruzione, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

C.U.C. – centrale unica di committenza comunità montana Vallo di Diano;
Sagitta 97 soc coop, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 00466/2018, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di L S s.r.l. e di A.N.A.C. - Autorità nazionale anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2018 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Vagnucci su delega di Senatore, Melucci e l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La C.U.C. – Centrale unica di committenza della Comunità montana Vallo di Diano indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica in favore degli studenti della scuola materna del Comune di Sant’Arsenio.

1.1. Alla gara partecipavano tre concorrenti: la Ri.Ca. s.r.l.;
la Sagitta 97 cooperativa sociale e la Lucana servizi s.r.l..

1.2. Con verbale di verifica del 25 settembre 2017 il R.U.P. responsabile unico della procedura presso il Comune di Sant’Arsenio proponeva l’esclusione della Lucana servizi s.r.l. dalla procedura di gara per aver commesso, nell’esecuzione di un precedente appalto avente ad oggetto il medesimo servizio con la stessa amministrazione comunale, “ gravi illeciti professionali ” ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ne seguiva la convocazione della commissione giudicatrice che, nella seduta del 2 ottobre 2017 disponeva l’esclusione della Lucana servizi s.r.l. e, predisposta la graduatoria di gara, proponeva l’aggiudicazione a favore di Sagitta 97 società cooperativa, unico operatore rimasto in gara.

1.3. Con determinazione del 2 ottobre 2017, n. 68 la C.U.C. prendeva atto delle decisioni assunte dagli organi della procedura e avviava gli ulteriori incombenti per procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto.

2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, Lucana servizi s.r.l. impugnava i predetti provvedimenti con i quali era stata disposta la sua esclusione dalla procedura di gara sulla base di sei motivi.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente contestava il provvedimento di esclusione sostenendo di non essere incorsa in alcuna falsa dichiarazione per omissione, e di aver, invece, correttamente riferito nella domanda di partecipazione di non essersi resa colpevole di errori gravi nell’esecuzione di analoghi servizi e di non aver subito risoluzioni contrattuali per inadempienza negli ultimi tre anni;
tale dichiarazione doveva ritenersi veritiera perché l’errore professionale nell’esecuzione di un precedente servizio, cui aveva fatto riferimento il Comune per disporre l’esclusione, si era verificato in relazione ad una procedura di gara mai conclusasi con aggiudicazione definitiva e con la stipulazione di un contratto d’appalto.

2.2. Con il secondo motivo, riprendendo le argomentazioni svolte nel primo motivo di ricorso, la ricorrente contestava il provvedimento di esclusione in quanto, a suo dire, a voler riconoscere rilevanza ad un errore professionale verificatosi in una procedura non conclusa con l’aggiudicazione e per la quale non era stato stipulato alcun contratto, si finirebbe per introdurre una causa di esclusione ulteriore rispetto a quelle previste dall’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2018, n. 50, da ritenersi nulla per il divieto di introdurre, in sede di bando, cause di esclusione diverse da quelle previste dal codice dei contratti pubblici.

2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente contestava alla stazione appaltante di non aver attivato il soccorso istruttorio, una volta verificata l’omessa dichiarazione in merito alle pregresse vicende professionali.

2.4. Con il quarto motivo, infine, era contestato nel merito l’errore professionale che il Comune aveva posto a fondamento della decisione di esclusione;
secondo la ricorrente non poteva essere considerato tale poiché determinato da una decisione illegittima della stazione appaltante che le aveva imposto l’esecuzione del servizio in via provvisoria alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicataria revocata per intervenuto fallimento. L’assenza di un “ grave errore professionale ” nei termini dell’art. 80, comma 5, lett. c) del codice dei contratti pubblici era, altresì, dimostrata da una serie di comportamenti della stessa amministrazione comunale che aveva consentito alla società di svolgere il servizio per cinque mesi, non aveva escusso la polizza fideiussoria, non aveva effettuato la dovuta segnalazione ad A.N.A.C. – autorità nazionale anticorruzione, aveva dato seguito al pagamento del 70% del servizio espletato

2.5. Il quinto motivo era diretto a contestare nuovamente l’esclusione per mancata attivazione di un contraddittorio procedimentale e mancata concessione del c.d. self cleaning.

Con il sesto motivo era fatta valere l’invalidità derivata per i predetti motivi della segnalazione dell’avvenuta esclusione effettuata ad A.N.A.C.

2.6. Nel giudizio si costituiva il solo Comune di Sant’Arsenio che concludeva per il rigetto del ricorso. Con motivi aggiunti notificati nel corso del giudizio Lucana servizi s.r.l. impugnava la determinazione del 14 novembre 2011 n. 79 con la quale la C.U.C. aveva disposto l’esclusione della procedura anche della Sagitta 97 soc. coop. e dichiarato deserta la gara.

2.7. Il giudizio era concluso dalla sentenza, sez. I, 28 marzo 2018, n. 466, di accoglimento del ricorso e conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, con spese a carico del Comune resistente.

3. Propone appello il Comune di Sant’Arsenio;
nel giudizio si è costituita Lucana servizi s.r.l. e, con costituzione formale l’A.N.A.C.;
Lucana servizi s.r.l. ha presentato memoria in vista dell’udienza ex art. 73 Cod. proc. amm.. All’udienza pubblica del 4 ottobre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso sulla base della motivazione che si va ad esprre ai fini di una migliore comprensione dei motivi di appello.

1.1. La sentenza afferma che le fattispecie idonee ad integrare i “ gravi illeciti professionali ”, causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ove rendano dubbia l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico, sono state espressamente identificate dal legislatore nel tentativo di limitare la discrezionalità dell’amministrazione, con la conseguenza che l’esclusione è possibile solo ove ricorra una delle ipotesi ivi previste.

Nel caso di specie, non poteva ritenersi integrata la fattispecie delle significative carenze nell’esecuzione di un contratto di appalto o di concessione che abbiano causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio ovvero confermata all’esito del giudizio, poiché la revoca dell’aggiudicazione, sui cui era fondato il provvedimento di esclusione impugnato, si era verificata in una fase antecedente alla stipula del contratto.

1.2. D’altra parte, continua la sentenza, non poteva ritenersi verificata neppure la fattispecie dell’omissione di informazioni rilevanti (violazione dei c.d. obblighi informativi) poiché l’operatore economico non è tenuto a fornire qualunque informazione relativa a precedenti gare di appalto, ma solo quelle che possono dar luogo ad un provvedimento espulsivo per configurare i gravi illeciti professionali: siccome, allora, come detto, la revoca di un’aggiudicazione antecedente alla stipula del contratto non può dar luogo ad un “ grave illecito professionale ” ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) cit., non v’è neppure obbligo di rendere l’informazione alla stazione appaltante.

1.3. La conclusione cui perviene la sentenza è che Lucana servizi s.r.l. non poteva essere esclusa per l’avvenuta revoca di aggiudicazione in relazione ad una procedura avente ad oggetto servizi analoghi poiché tale vicenda non ricadeva in nessuna delle fattispecie di “ gravi illeciti professionali ” previste dall’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 50 cit.;
e, d’altra parte, proprio perché non contemplata tra le suddette fattispecie, non era onere dell’operatore economico darne comunicazione alla stazione appaltante, che per tale omissione, dunque, non poteva disporre l’esclusione.

2. Il Comune di Sant’Arsenio, con un primo motivo di appello (che sia pure in assenza di rubrica idonea a tradurre in motivi di appello i vizi della sentenza riscontrati, è da ritenersi ammissibile in quanto risultano comprensibili le censure rivolte alla sentenza di primo grado), contesta alla sentenza impugnata di essersi posta in contrasto con i principi espressi dalla più recente giurisprudenza amministrativa, per la quale le fattispecie idonee ad integrare i “ gravi illeciti professionali ” enunciate nel secondo periodo dell’art. 80, comma 5, lett. c) sono meramente esemplificative essendo, comunque, rimesso alla stazione appaltante di valutare se pregresse vicende professionali dell’operatore economico, pur non tipizzate, costituiscano “ errori professionali ” in grado di mettere in discussione l’integrità e l’affidabilità del concorrente agli occhi della stazione appaltante. Con la sola precisazione che, ove l’esclusione sia dovuta ad una vicenda non ricompresa tra le fattispecie citate, è onere dell’amministrazione farsi carico di una più ampia e compiuta motivazione della sua decisione.

2.1. Così ricostruito il quadro normativo, aggiunge il Comune appellante, il provvedimento di esclusione si sottrae ad ogni censura per aver ampiamente motivato sull’inaffidabilità e la non integrità dell’operatore economico alla luce dell’omessa dichiarazione della precedente revoca nella propria domanda di partecipazione.

3. Il motivo di appello è fondato e va accolto.

3.1. L’appellante ha ben ricostruito il quadro giurisprudenziale in merito all’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 laddove consente l’esclusione del concorrente se “ la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità ed affidabilità ” e indica una serie di vicende professionali idonee ad integrare i “ gravi illeciti professionali ” quali “ le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito del giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
il fornire, anche per negligenza informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione
”.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che detti episodi hanno carattere esemplificativo, potendo la stazione appaltante annettere ad ulteriori vicende professionali pregresse dell’operatore, non espressamente citate in norma, la medesima rilevanza di “ gravi errori professionali ” ai fini del giudizio di integrità ed affidabilità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142;
V, 28 luglio 2018, n. 4594;
III, 29 agosto 2018, n. 5084;
V, 2 marzo 2018, n. 1299;
Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 30 aprile 2018, n. 252). Vero è che, qualora la stazione appaltante ritenga di disporre l’esclusione in ragione di una pregressa vicenda professionale integrante un illecito non richiamato dal codice, ma comunque, in grado di metterne in dubbio l’affidabilità e l’integrità, è tenuta a esporre con adeguata motivazione le ragioni della sua decisione.

3.2. V’è da aggiungere che la sentenza impugnata si pone in contrasto anche con altro orientamento della giurisprudenza amministrativa in merito agli “ obblighi informativi ” cui è tenuto l’operatore economico e la cui omissione può integrare il “ grave illecito professionale ” espressamente citato dall’art. 80, comma 5, lett. c) cit., secondo periodo, dell’ “ omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ”.

3.3. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado la giurisprudenza amministrativa va orientandosi, anche nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, nel senso che le informazioni dovute alla stazione appaltante comprendono ogni addebito subito in pregresse vicende professionali che possa rivelarsi utile all’amministrazione per valutare l’affidabilità e l’integrità dell’operatore economico e non solo, dunque, quelle informazioni che potrebbero dar luogo a provvedimenti espulsivi dalla procedura (nei termini cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142, ma già sez. V, 25 luglio 2018, n. 4532;
V, 11 giugno 2018, n. 3592 e sotto la vigenza del vecchio codice dei contratti pubblici, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che, all’art. 38, comma 1, lett. f), neppure indicava la violazione degli obblighi informativi quale “ grave illecito professionale ”, cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2018, n. 5500, ove è detto chiaramente: “ Il concorrente è perciò tenuto a segnalare tutti i fatti della propria vita professionale potenzialmente rilevanti per il giudizio della stazione appaltante in ordine alla sua affidabilità quale futuro contraente, a prescindere da considerazioni su fondatezza, gravità e pertinenza di tali episodi ”;
e negli stessi termini, Cons. Stato, sez. III, 13 giugno 2018, n. 3628;
V, 14 febbraio 2018, n. 956;
V, 11 dicembre 2017, n. 5811;
V, 4 ottobre 2016, n. 4108;
V, 26 luglio 2016, n. 3375;
V, 19 maggio 2016, n. 2106).

3.4. I principi esposti sono tra loro connessi: se si ammette che la stazione appaltante possa nella propria discrezionalità valutare quali “ gravi illeciti professionali ” fatti ulteriori e diversi da quelli descritti dal legislatore nel secondo periodo dell’art. 80, comma 5, lett. c) cit., devono essere, poi, necessariamente posti a carico dell’operatore obblighi dichiarativi più ampi che investano le pregresse vicende professionali rilevanti per la valutazione della sua integrità e affidabilità.

4. La sentenza di primo grado ha, dunque, valutato il provvedimento di esclusione adottato nei confronti della Lucana servizi s.r.l. alla luce di un quadro giurisprudenziale mal ricostruito.

Una volta definiti gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa nei termini in precedenza esposti l’esclusione della Lucana servizi s.r.l. dalla procedura si sottrae alle censure.

4.1. Il R.U.P. del Comune di Sant’Arsenio, nel verbale di verifica del 25 settembre 2017, nel proporre la convocazione della commissione giudicatrice per valutare l’eventuale esclusione della Lucana servizi s.r.l., ha, dapprima, ricostruito la pregressa vicenda professionale che aveva condotto la medesima amministrazione ad adottare un provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria nei confronti dello stesso operatore economico (mancato adempimento di taluni obblighi di assunzione con contratti a tempo determinato e/o indeterminato, utilizzazione di un numero di dipendenti inferiore a quello previsto nell’offerta, nell’ambito del servizio di refezione scolastica per gli anni 2013 – 2016 nel quale la Lucana servizi s.r.l. si era classificata seconda in graduatoria ma alla quale era stato affidato per intervenuto fallimento della prima classificata con richiesta di assunzione immediata del servizio) per poi concludere che detto comportamento doveva ritenersi come una significativa carenza nell’esecuzione di un precedente servizio suscettibile di condurre all’esclusione dell’operatore ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

4.2. La Commissione giudicatrice, nella seduta pubblica del 2 ottobre 2017, ha ritenuto che la Lucana servizi s.r.l. fosse venuta meno al principio di lealtà nei confronti della stazione appaltante per aver reso dichiarazioni reticenti in relazione alla risoluzione anticipata intervenuta nell’esecuzione di pregresso omologo servizio proprio con il Comune di Sant’Arsenio (e per questo fosse possibile, alla luce della giurisprudenza in esame, procedere all’esclusione senza disporre il contraddittorio ovvero la valutazione di misure di self cleaning ).

4.3. Infine, la C.U.C., nella determinazione del 2 ottobre 2017, n. 68 ha preso atto dell’esclusione della Lucana servizi s.r.l. con la predetta motivazione “ rilevato che la commissione di gara ha preso atto: - della ricorrenza dei presupposti di cui art. 80, comma 5, lett. c) del Codice come meglio esplicitati dalle Linee guida ANAC n°6 così come rilevati dal RUP nel verbale di verifica del 26/09/2017 e della documentazione ad esso associata;
- della violazione del principio di lealtà nei confronti della stazione appaltante per avere reso, l’operatore economico, dichiarazioni reticenti non esplicitando la risoluzione anticipata in oggetto intervenuta nei confronti del Comune di Sant’Arsenio, pur essendo detti requisiti esplicitamente richiesti e ribaditi dalla lex specialis e rientrando detta circostanza nella rilevanza temporale di cui al punto 5.1. delle linee guida ANAC n°6 così come alcun riferimento ad eventuali misure di self-cleaning sono state rese note nel DGUE e/o negli altri documenti presentati venendo meno, di fatto, il rispetto del principio di lealtà nei confronti della stazione appaltante che, come sancito dalla recente giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192) legittima la stazione appaltante a prescindere dalla fase del contraddittorio ovvero alla valutazione delle misure di self cleaning, comportando ciò l’immediata esclusione della concorrente
”.

4.4. Come appare chiaro dall’esame della motivazione degli atti richiamati, se la proposta del R.U.P. era nel senso di escludere la Lucana servizi s.r.l. per gli inadempimenti commessi nell’esecuzione del pregresso servizio, la Commissione giudicatrice, prima, e la C.U.C., successivamente, hanno ritenuto motivo di esclusione, ancor prima dei pregressi comportamenti, l’aver violato l’obbligo informativo che imponeva di dichiarare il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione subito in occasione del precedente rapporto intervenuto con la medesima amministrazione comunale.

4.5. In ogni caso, la decisione di escludere la Lucana servizi s.r.l. per non aver dichiarato, alla presentazione della domanda di partecipazione, la precedente revoca subita dalla stessa amministrazione comunale per un servizio analogo è conforme all’orientamento giurisprudenziale come in precedenza ricostruito sugli obblighi informativi posti a carico dell’operatore per consentire alla stazione appaltante di valutare, con la più ampia disponibilità di informazioni, l’integrità e l’affidabilità del concorrente.

Con motivazione logica e coerente, l’omessa dichiarazione di dette informazioni è stata ritenuta idonea ad integrare il “ grave illecito professionale ” che, per porsi in contrasto con il principio di lealtà nei confronti della stazione appaltante, pregiudica la valutazione di affidabilità del concorrente;
ciò esclude che vi siano poteri amministrativi non esercitati, di cui deve essere consentita la riattivazione in sede procedurale (cfr. la citata Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142: “ L’omessa dichiarazione di informazioni rilevanti – accertata all’esito dell’odierno giudizio – costituisce “grave errore professionale” che conduce all’espulsione del concorrente solo se la stazione appaltante – e non altri – lo reputi idoneo a compromettere l’affidabilità e l’integrità dell’operatore. Non v’è una espulsione automatica, come ritenuto dall’appellante, ma invece, una doverosa valutazione sulla professionalità dell’operatore economico che, con adeguata motivazione, dia conto delle ragioni dell’esclusione ovvero della sua ammissione ”).

5. Alla luce delle considerazioni fino a questo momento svolte sono, dunque, infondati i motivi di ricorso riproposti ex art. 101, comma 2, Cod. proc. amm., dalla L S s.r.l. in quanto non esaminati dal giudice di primo grado:

a) è irrilevante che la revoca, della quale la stazione appaltante ha censurato l’omessa dichiarazione, sia intervenuta in una procedura non conclusa da formale aggiudicazione né con la stipulazione del contratto di appalto, considerato che si tratta, pur sempre, di addebito mosso all’operatore nell’ambito della procedura di affidamento (e, poi, di esecuzione) di un pregresso servizio professionale del quale la stazione appaltante meritava di essere edotta ai fini della valutazione della sua affidabilità;
d’altra parte il codice dei contratti pubblici, come le Linee guida A.N.A.C. n. 6, più volte citate dall’appellante, fanno riferimento alla pregressa risoluzione contrattuale come autonoma fattispecie di “ grave illecito professionale ” e non per ridurre ad essa soltanto gli obblighi informativi dell’operatore (primo motivo di ricorso);

b) non è così integrata un’autonoma causa di esclusione non prevista dal codice dei contratti pubblici poiché l’omissione informativa è prevista come fattispecie di “ grave illecito professionale ” dall’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (secondo motivo di ricorso);

c) l’omissione informativa che abbia ad oggetto una pregressa vicenda professionale suscettibile di integrare “ grave illecito professionale ” non è suscettibile di essere emendata mediata attivazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 11, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50: è la condotta omissiva in sé ad assumere rilevanza per la valutazione dell’affidabilità dell’operatore e non soltanto l’oggetto dell’informazione omessa (terzo motivo di ricorso);

d) la revoca di una aggiudicazione provvisoria cui era seguito l’esecuzione in via d’urgenza è suscettibile di integrare il “ grave errore professionale ” e, per questa ragione deve essere comunicata alla stazione appaltante quale che siano le motivazioni che l’abbiano determinata (quarto motivo di ricorso);

e) la stazione appaltante non ha applicato alcun automatismo avendo valutato l’omissione informativa alla luce del principio di lealtà cui l’operatore economico deve ispirare la sua condotta sin dalla presentazione della domanda di partecipazione e, d’altra parte, è incompatibile con tale condotta l’instaurazione di un preventivo contraddittorio (nel quale la stazione appaltante dia conto della omissione informativa) come pure il meccanismo riabilitativo previsto dal 3 comma dell’art. 80 poiché riferito alle cause di esclusione di cui al 1° e al 2°comma del medesimo articolo (quinto motivo di ricorso).

5.1. Nel quinto motivo di ricorso riproposto in sede di appello Lucana servizi s.r.l. assume non possa ammettersi obbligo dichiarativo, e correlativa omissione informativa, nel caso in cui la stazione appaltante sia a conoscenza del provvedimento sfavorevole all’operatore adottato in una precedente procedura di gara per averlo essa stessa emesso.

Si tratta di un profilo peculiare dell’odierna vicenda che, tuttavia, non conduce ad una decisione diversa: l’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non opera, infatti, alcuna distinzione nell’ambito degli obblighi dichiarativi imposti all’operatore economico, i quali, pertanto, ricomprendono ogni vicenda professionale pregressa anche se abbia coinvolto la stessa stazione appaltante cui le informazioni sono rivolte.

6. Con il secondo motivo di appello (anch’esso privo di rubrica), il Comune di Sant’Arsenio contesta la sentenza di primo grado per aver respinto l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti in quanto rivolti ad impugnare i successivi provvedimenti della stazione appaltante, vale a dire l’esclusione dalla procedura della Sagitta 97 soc. coop. e la dichiarazione di gara deserta per i medesimi vizi di legittimità già rivolti avverso il provvedimento di esclusione, secondo lo schema dell’invalidità derivata.

Sostiene l’appellante, infatti, che i successivi provvedimenti dovevano essere impugnati con motivi autonomi e propri per aver prodotto effetti completamente diversi nei confronti di altri interessi coinvolti dalla procedura, e, che, comunque, l’annullamento del provvedimento di esclusione di Lucana servizi s.r.l. non potrebbe comportare l’automatica riammissione in gara della ricorrente per essere la gara ormai definitivamente eliminata dal mondo giuridico (con la dichiarazione di gara deserta).

7. Il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

7.1. La sentenza di primo grado, accolto il ricorso introduttivo del giudizio avverso l’esclusione di Lucana servizi s.r.l. dalla procedura di gara ha poi dichiarato fondati anche i motivi aggiunti per invalidità derivata, poiché riammessa in gara la ricorrente la stessa non poteva più essere dichiarata deserta, ma sarebbe dovuta proseguire sia pure con un unico operatore;
era, invece, ritenuto sussistente l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti nella parte in cui era impugnata l’esclusione della Sagitta 97 soc. coop. per carenza di interesse in capo alla ricorrente.

7.2. Accolto il primo motivo di appello, e conseguentemente respinto il ricorso introduttivo del giudizio avverso l’esclusione della Lucana servizi s.r.l., ne consegue ai sensi dell’art. 336, comma 1, Cod. proc. civ. (applicabile anche al processo amministrativo in forza di rinvio esterno ex art. 39 Cod. proc. amm.) anche la riforma del capo di sentenza dipendente di annullamento per invalidità derivata della dichiarazione di gara deserta adottata dalla stazione appaltante all’esito dell’esclusione dell’altro concorrente, Sagitta 97 soc. coop..

7.3. In seguito alla riforma della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità dell’esclusione della Lucana servizi s.r.l., ormai inoppugnabile (per intervenuto giudicato interno) il provvedimento di esclusione della Sagitta 97 soc. coop., riprende vigore anche il provvedimento declaratorio della gara deserta adottato dalla stazione appaltante.

L’appellante non ha, dunque, interesse ad ulteriore pronuncia su tale capo della sentenza.

8. In conclusione, l’appello del Comune di Sant’Arsenio va accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, va respinto il ricorso introduttivo del giudizio avverso il provvedimento di esclusione della Lucana servizi s.r.l., come pure il ricorso per motivi aggiunti.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi