Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-07-15, n. 201303826

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-07-15, n. 201303826
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201303826
Data del deposito : 15 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09159/2012 REG.RIC.

N. 03826/2013REG.PROV.COLL.

N. 09159/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9159 del 2012, proposto da:
A B, F A, E L, M M, rappresentati e difesi dall'avv. A R, con domicilio eletto presso A R in Roma, Lungotevere Sanzio, n. 1;

contro

Comune di Artena, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. S V, con domicilio eletto presso S V in Roma, via Emilia n. 88;
U.T.G. - Prefettura Di Roma, in persona del Prefetto in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Vittorio F, non costituito;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II BIS, n. 09918/2012, resa tra le parti, concernente proclamazione eletti consiglio comunale di Artena - elezioni del 28 e 29 marzo 2010.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Artena e dell’U.T.G. - Prefettura Di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2013 il Consigliere C S e uditi per le parti gli avvocati Romano, Vinti e Lumetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Le consultazioni elettorali, indette il 28 e 29 marzo 2010, ad Artena (RM) per il rinnovo del consiglio comunale ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), si concludevano con la vittoria della lista “Artena Futura” (39,1%) sulle liste “Crescere Insieme” (33,9%) e “Per Artena” (23,2%).

I signori A B, E L, F A, Renato Centofanti, Rita di Coro, M M, Adolfo Mele e Domenico Pecorari, cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Artena ed in alcuni casi anche consiglieri comunali, impugnavano, unitamente a tutti gli atti connessi, la delibera del consiglio comunale n. 14 del 15.4.2010, di proclamazione degli eletti alle elezioni del 28 e 29 marzo 2010, con riferimento alla mancata dichiarazione di ineleggibilità del signor F Vittorio, quale candidato sindaco della lista “Per Artena”, e la delibera n. 10 del 30.3.2011, con la quale il consiglio comunale, a scrutinio segreto, si pronunciava contro la decadenza del medesimo consigliere comunale F Vittorio, a seguito della informativa della Prefettura che aveva segnalato, per l’adozione dei provvedimenti di competenza, la presenza di causa ostativa alla candidatura, ai sensi dell’art. 58 T.U.E.L., a carico del predetto F.

Alla luce della condanna penale passata in giudicato nei confronti del Sig. F Vittorio alla pena di mesi otto e giorni dieci di reclusione poiché riconosciuto colpevole dei reati di abuso d’ufficio continuato e falsità ideologica commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici, con il ricorso veniva chiesto l’annullamento delle impugnate delibere e che fosse dichiarata la nullità dell’intera competizione elettorale del 2010 ai sensi degli artt. 58 e 71 T.U.E.L. in ragione della partecipazione di un aspirante sindaco non candidabile in quanto condannato con sentenza penale divenuta irrevocabile alla data del 3.5.1999.

I ricorrenti proponevano, nel contempo, azione popolare ai sensi dell’art. 70 T.U.E.L. di fronte al Tribunale civile di Velletri, rivolta a far dichiarare l’incandidabilità del signor Vittorio F. Con sentenza n. 1149/2012, il Tribunale, dopo aver ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nella controversia, sanciva la nullità, ai sensi dell’art. 58, comma 1, lett. c), e comma 4 T.U.E.L., dell’elezione del predetto a consigliere comunale.

Di conseguenza il comune di Artena, con delibere consiliari nn. 12 e 13 del 3 luglio 2012, revocava il provvedimento di convalida del medesimo a consigliere comunale e deliberava la sua surroga con il primo dei non eletti della medesima lista.

Il TAR Lazio, dopo aver dapprima rinviato, su istanza dei ricorrenti, l’udienza fissata per l’esame della vicenda, per consentire la definizione del giudizio davanti al giudice ordinario, con sentenza n. 9918 del 29.11.2012, dichiarava inammissibile il ricorso.

Il TAR, affermata la propria giurisdizione e legittimazione a pronunciarsi, riteneva non provata la sussistenza di un interesse differenziato ed attuale tutelato dall’ordinamento giuridico, perché, dagli atti allegati al giudizio, la lista del candidato sindaco Vittorio F risultava minoritaria all’esito delle elezioni, che avevano portato alla elezione del candidato sindaco di una diversa lista, con la paradossale conseguenza che, accogliendo la domanda dei ricorrenti, l’accertata ineleggibilità del candidato sindaco sconfitto alle elezioni avrebbe condotto non solo alla sua decadenza come consigliere comunale, ma anche alla decadenza del diverso sindaco che le aveva vinte e dell’intero consiglio comunale, finendo, la ineleggibilità di uno dei candidati, per tradursi nella impossibilità di governare per chi a quella candidatura si era opposto vittoriosamente.

Per quanto sopra, considerato che non era oggetto del ricorso la complessiva illegittima partecipazione dell’intera lista che proponeva un candidato sindaco in realtà ineleggibile, non vi era quindi il conseguente obbligo del Comune di disporre la decadenza dal consiglio di tutti i consiglieri candidati nella stessa lista.

Avverso la pronuncia hanno avanzato appello i signori A B, F A, E L e M M.

Si è costituito in giudizio il Comune di Artena che, nel riproporre le eccezioni espressamente dichiarate assorbite dalla sentenza di primo grado, ha chiesto il rigetto dell’appello avversario in quanto improponibile, improcedibile, irricevibile, inammissibile e comunque infondato nel merito, eccependo in via preliminare la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo (G.A.).

Gli appellanti contestano, in primo luogo, la ritenuta loro carenza di interesse, atteso che il TAR avrebbe omesso di considerare il fondamentale principio della così detta prova di resistenza che governa i giudizi elettorali, che nel caso di specie troverebbe ampia conferma nella circostanza che l’inammissibilità della lista “Per Artena”- in conseguenza della incandidabilità del relativo candidato sindaco - non sarebbe stata priva di effetti sul risultato elettorale, laddove il 23,2 % dei voti che questa ha ottenuto avrebbe potuto ribaltare l’esito dell’intera competizione.

In secondo luogo gli appellanti si oppongono alla delimitazione del thema decidendum da parte del T.A.R., che non ha considerato essere oggetto del ricorso la complessiva illegittima partecipazione, nell’attuale sistema elettorale, dell’intera lista che proponeva un candidato sindaco in realtà ineleggibile.

All’udienza dell’11 giugno 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare deve affermarsi, in linea con la pacifica giurisprudenza in materia, l’infondatezza dell’eccepito difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella vicenda in esame.

In materia di elezioni amministrative, la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione al criterio di riparto del doppio binario, in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela;
per cui sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie afferenti questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni afferenti la regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo.” (Cons. Stato, V, n. 1708/2011;
Cons. St., A.P., nn. 3/2010 e 10/2005;
Cass. SS.UU. n. 23682/2009).

La giurisdizione del G.A. sussiste in materia elettorale, quindi, nei casi in cui si faccia questione di interessi legittimi, o allorquando le questioni di ineleggibilità attinenti a diritti soggettivi palesino un nesso di pregiudizialità necessaria rispetto alla decisione della questione principale ( Consiglio di Stato, Sez. V: 21.6.2012, n. 3673;
15.2.2002, n. 908;
13.9.1999, n. 1052). Nella specie, la questione relativa all’elettorato passivo del signor F si pone come pregiudiziale necessaria all’ammissibilità del ricorso avente ad oggetto la legittimità delle operazioni elettorali relative alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Artena e, pertanto, poteva essere esaminata incidenter tantum dai primi giudici, che, in ogni caso, hanno sospeso il giudizio in attesa della pronuncia del giudice ordinario, quanto all’accertamento della condizione di ineleggibilità del signor F.

Orbene, da un attento esame della vicenda di cui è causa, il Collegio ritiene che la sentenza del T.A.R. va riformata nella motivazione, perché il ricorso in primo grado era da dichiarare irricevibile, così come eccepito dal Comune di Artena.

Invero, l’art. 126 c.p.a. stabilisce l’ambito della giurisdizione in materia di contenzioso elettorale, come limitato alle “operazioni elettorali”, ovvero a “tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali”, che sono impugnabili “soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti” (art.130, comma 1, c.p.a.).

La norma é univoca nel ritenere che l’atto conclusivo del procedimento elettorale sia la proclamazione degli eletti e ciò in coerenza col potere sostitutivo del G.A. (art.130, comma 9, c.p.a.).

Il ricorso innanzi al giudice amministrativo deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti, a pena di decadenza (Consiglio di Stato, A.Pl., n. 16 del 31.7.1996;
Sezione V, 15.3.2001 n. 1521;
28.12.1996 n. 1618).

Nella specie la delibera del consiglio di proclamazione degli eletti risulta essersi perfezionata in data 15 aprile 2010, il ricorso di primo grado, invece, è stato depositato soltanto il 10 maggio 2011, ben oltre il richiamato termine decadenziale

Nel caso di specie non può valere a procrastinare il perentorio termine di trenta giorni per l'impugnazione la circostanza che sia stata impugnata anche la deliberazione comunale n. 10 del 30.3.2011, pubblicata dall’8 al 23 aprile 2011, con la quale il consiglio si è pronunciato, a seguito della segnalazione della Prefettura, contro la decadenza del signor F.

Invero tale ultima delibera è un provvedimento ulteriore e successivo a quello della proclamazione degli eletti da cui soltanto, inderogabilmente secondo legge, sorge l’interesse all’azione.

Dall’atto di proclamazione degli eletti scaturisce, infatti, l’esatta e definitiva posizione di ciascun candidato in esito alla consultazione. Ne discende che, una volta intervenuta, la proclamazione degli eletti può essere messa in discussione soltanto con la relativa impugnativa, pena la intangibilità della stessa proclamazione.

Non può quindi, in occasione della impugnativa di altro e diverso atto, censurarsi l'atto di proclamazione al fine di farne dichiarare la illegittimità e, conseguentemente, far refluire tale illegittimità sull'atto diverso. Ciò invero, ove venisse ammesso, comporterebbe la elusione del termine perentorio per la messa in discussione della medesima proclamazione.

Considerato, poi, che nella fattispecie trattasi di termine decadenziale, nessun pregio può avere la circostanza invocata dai ricorrenti che la causa ostativa sarebbe stata conosciuta solo in data 17 febbraio 2011, a seguito della nota della Prefettura.

La ratio del regime dinanzi delineato è da ravvisare nel fatto che esso è precipuamente diretto a realizzare il preminente interesse pubblico di garantire la stabilità degli organi elettivi, di favorire il rispetto della volontà degli elettori, di assicurare la certezza dei risultati elettorali e di conservare l’efficacia degli atti del procedimento elettorale (C.d.S., sez. V, n.3673/2012). E’ appena il caso di rammentare, a conferma della peculiarità stessa del giudizio elettorale innanzi al giudice amministrativo, dettagliatamente scandito dalla legge e caratterizzato da una particolare celerità, che in tale ipotesi non trova applicazione l’alternatività del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 128 del D.Lgs. 104/2010).

Tra l’altro, la situazione del candidato sindaco signor F, di condannato sin dal 1999 in virtù di sentenza penale, era conoscibile da chiunque.

Inoltre, non risulta trascurabile la circostanza che con la sentenza citata il Tribunale di Velletri si è pronunciato sulla posizione del signor F in seno al consiglio comunale ed è stata ripristinata la situazione di legalità vulnerata da quest’ultima, per mezzo dell’esclusione ex post del soggetto illegittimamente eletto.

L’appello, pertanto, va respinto e la sentenza impugnata va confermata seppure con diversa motivazione.

Conseguentemente, devono considerarsi assorbite, per carenza di interesse ad ottenere una pronuncia al riguardo, le ulteriori eccezioni avanzate dal Comune appellato.

Per le peculiarità interpretative della vicenda trattata, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.

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