Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-10-12, n. 202106869
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Pubblicato il 12/10/2021
N. 06869/2021REG.PROV.COLL.
N. 01156/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2020, proposto da
M C, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
G A e G L, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 08070/2019, resa tra le parti, concernente richiesta di riconoscimento in Italia dei propri titoli e della propria formazione professionale ottenuti all'estero.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2021 il Cons. Davide Ponte;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugna la sentenza di cui in epigrafe, del Tar Lazio, di rigetto dell’originario gravame, proposto dalla stessa parte avverso il provvedimento del Ministero, odierno appellato, in data 24 luglio 2018, con il quale l'Amministrazione (tramite il suo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione) ha rigettato la richiesta di riconoscimento dell’abilitazione acquisita in Bulgaria.
2. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante richiama i motivi originari di ricorso censurando i diversi passaggi argomentativi della sentenza di prime cure.
La parte appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2021 la causa passava in decisione.
3. L’appello è prima facie fondato sulla scorta dell’orientamento già espresso dalla sezione (cfr. ad es. sentenza n. 2438 del 2021), con conseguente applicabilità dell’art. 74 cod proc amm.
4. In primo grado era impugnato il diniego di riconoscimento di abilitazione acquisita in Bulgaria, nonché gli ulteriori atti descritti nel ricorso con richiesta di accertamento del diritto al riconoscimento dell’abilitazione nelle classi ivi indicate.
I provvedimenti impugnati erano stati adottati dal MIUR sulla base del proprio atto del 29 maggio 2018, secondo cui: «Come noto, la Direttiva 2013/55/UE disciplina il riconoscimento delle professioni. A tal fine è obbligatoria l'attestazione di conformità da parte del Paese di provenienza, il quale deve certificare che la formazione conseguita nel medesimo Paese è regolamentata ed il relativo livello della qualifica. L'articolo 13, comma 2, della suddetta Direttiva regolamenta anche i casi dei Paesi in cui la professione e la formazione non sono regolamentate, stabilendo che "l'accesso alla professione e il suo esercizio sono consentiti anche ai richiedenti che, nel corso dei precedenti dieci anni, abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno". A tal proposito, si informano gli utenti interessati al riconoscimento in Italia dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Bulgaria, che l'autorità competente bulgara NACID ha chiarito, attraverso la nota n° 99-00-52 del 3 aprile 2018 ricevuta in data 9 aprile 2018 prot. n.6173, che "una successiva formazione professionale diversa dal diploma di Laurea Biennale (Bachelor's) o Laurea Triennale (Master's), che conduce al rilascio del Certificato di qualifica professionale … è considerata FORMAZIONE NON REGOLAMENTATA. Pertanto, tutte le istanze dei cittadini abilitati all'insegnamento in Bulgaria, che documentano la suddetta tipologia di formazione professionale non regolamentata, non verranno prese in considerazione se prive dell'anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali bulgare durante i precedenti dieci anni». All’esito del giudizio di prime cure, il Tar ha ritenuto di aver individuato sufficienti elementi istruttori per qualificare come non regolamentata la formazione o l’istruzione indicata nel titolo acquisito dal ricorrente, anche con riferimento alla giurisprudenza europea (Corte di giustizia CE 19 giugno 2003, C-110/01;Corte di giustizia UE, sez. III, 6 dicembre 2018, C-675/17) secondo cui il riconoscimento automatico e incondizionato dei titoli di formazione sarebbe gravemente compromesso se gli Stati membri potessero mettere in dubbio la decisione dell’autorità competente di un altro Stato membro di rilasciare il titolo.
5. Le questioni oggetto di giudizio sono state già affrontate e definite dalla Sezione (cfr. sentenza n. 2438 del 2021) nel caso non dissimile del riconoscimento in Italia delle formazioni professionali ottenute in Romania (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 20 gennaio 2021 n.619, 22 gennaio 2021 n.663, 6 gennaio 2021 n. 793, 17 febbraio 2020, n. 1198;cfr. anche sez. VI, 2 marzo 2020, n. 1521;20 aprile 2020, n. 2495;8 luglio 2020, n. 4380;24 agosto 2020, n. 5173;16 settembre 2020, n. 5467;3 novembre 2020, n. 6774), le cui argomentazioni e conclusioni - da intendersi richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a – risultano idonee a fondare l’accoglimento degli odierni appelli.
Questa Sezione ha ritenuto che ai titoli conseguiti da insegnanti che abbiano ottenuto una laurea in Italia (di per sé rilevante senza necessità di riconoscimento reciproco) e l’abilitazione all'insegnamento presso un paese dell'Unione Europea, non può negarsi rilevanza ed efficacia nell'ordinamento italiano. Né può negarsi validità ed efficacia alla qualificazione abilitante all’insegnamento conseguita presso un paese europeo. Pertanto, l’Amministrazione è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno.
6. Quindi i motivi addotti negli impugnati provvedimenti non possono ritenersi conformi a legge, essendo oltretutto contrastanti con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea.
La sentenza