Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-03-13, n. 201501327

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-03-13, n. 201501327
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201501327
Data del deposito : 13 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00396/2014 REG.RIC.

N. 01327/2015REG.PROV.COLL.

N. 00396/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

- sul ricorso numero di registro generale 396 del 2014, proposto da S L, rappresentato e difeso dall'avv. G T, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, v.le G. Mazzini, 11;
- A B, rappresentato e difeso dall'avv. G T, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale Mazzini, 11;

contro

- l’ Università degli Studi di Roma la Sapienza e il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
- Azienda Universitaria Policlinico Umberto I - Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Baglio, con domicilio eletto presso l’ Avvocatura dell’ Azienda predetta in Roma, Via del Policlinico, 155;
- Azienda Universitaria Policlinico Umberto I di Roma - Gestione Liquidatoria e Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, non costituitisi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 04645/2013, resa tra le parti, concernente conferimento del I livello dirigenziale del personale sanitario, ruolo assistenziale di aiuto nonché riconoscimento adeguamento economico - retributivo


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Università degli Studi di Roma la Sapienza, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e dell’ Azienda Universitaria Policlinico Umberto I - Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 il consigliere B R P e uditi per le parti gli avvocati Tobia, Baglio e l’avvocato dello Stato M. La Greca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con contenzioso risalente al 1996 il dott. S L e il dott. A B, medici laureati in servizio presso l’ Università degli Studi di Roma “ La Sapienza ” impugnavano il decreto rettorale che aveva respinto una loro istanza intesa a ottenere il conferimento della dirigenza di I livello, ruolo assistenziale di aiuto, in base all’articolo 85 bis dello statuto universitario e della convenzione stipulata dall’Università e dalla Regione Lazio in data 20 luglio 1990.

Formulavano domanda di annullamento del diniego e di accertamento del loro diritto al trattamento economico corrispondente all’inquadramento (I livello dirigenziale, ruolo di aiuto).

Con sentenza n. 1486 del 27 febbraio 2001, passata in giudicato, il T.A.R. annullava il diniego nel presupposto che la ragione su cui esso si fondava (necessità della previa stipula del protocollo d’intesa) fosse giuridicamente insussistente;
dichiarava inammissibile la domanda di accertamento del diritto al trattamento economico corrispondente al I livello dirigenziale nel presupposto che i ricorrenti – a fronte del potere dell’amministrazione di disporre il loro inquadramento - fossero titolari di posizioni di interesse legittimo;

In esito a ricorso per l’ottemperanza con sentenza n. 3365 del 4 maggio 2005 il T.A.R. ordinava all’università di eseguire il giudicato (rideterminandosi motivatamente sulla istanza dei ricorrenti che era stata respinta con l’atto annullato dalla sentenza n. 1486 del 2001) e disponeva la nomina di un commissario per il caso di ulteriore inerzia, che era poi sostituito con la successiva sentenza n. 12405 del 14 novembre 2006.

Il nuovo commissario con un provvedimento del 9 luglio 2007 conferiva ai ricorrenti il I livello dirigenziale con decorrenza giuridica dal 22 febbraio 1994.

Di ciò il T.A.R. dava atto con sentenza n. 646 del 29 gennaio 2008 che, a integrazione di quanto già disposto, ordinava all’ Università di considerare “ per quanto rilevante ai fini della ricostruzione della carriera degli istanti ” i “ precedenti incarichi di aiuto ricoperti … e attribuiti dal Consiglio di facoltà … al dottor B il 27 ottobre 1994;
al dottor L il 20 luglio 1995
”.

Con il ricorso da ultimo proposto avanti al T.A.R. e rubricato al n. 7607 reg. ric. 2011 i dottori formulavano domanda di condanna dell’ Università alla ricostruzione della carriera, carriera tenendo conto degli incarichi di aiuto loro conferiti il 27 ottobre 1994 e il 20 luglio 1995, con adeguamento ora per allora del trattamento economico e corresponsione delle somme dovute con interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata era richiesta l’adozione di tutti i provvedimenti occorrenti a dare completa esecuzione al giudicato formatosi sulle sentenze della sezione n. 1486 del 2001, n. 3365 del 2005, n. 12405 del 2006 e n. 646 del 2008, in precedenza richiamate.

Con sentenza n. 4645 del 2013 il T.A.R. adito:

- rilevava che la sentenza n. 1486 del 2001 aveva riconosciuto la fondatezza del ricorso solo dal punto di vista giuridico, senza alcun riconoscimento dei conseguenti diritti economici. In quella sede la domanda di accertamento del diritto al trattamento economico di I livello dirigenziale era stata, infatti, espressamente dichiarata inammissibile;

- la domanda non poteva, inoltre, formare oggetto di rinnovato esame essendo già stata presa in considerazione nella predetta sentenza ostando a ciò il principio del ne bis in idem .

Appellano di dott.ri L e B che hanno confutato, alla luce delle pregresse sentenze intervenute in ordine alla vicenda controversa, le conclusioni del T.A.R. e insistito, anche in sede di note conclusionali, nelle pretese di integrale ricostruzione della carriera e di corresponsione delle spettanze economiche con accessori di legge

Si sono costituite in resistenza l’ Università degli Studi di Roma la Sapienza e l’ Azienda Policlinico Umberto I di Roma che, con le rispettive memorie, si sono opposte all’accoglimento del ricorso e chiesto la conferma della sentenza impugnata.

All’ udienza del 19 febbraio 2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2.1. E’ infondato il primo mezzo di impugnativa con il quale si afferma che il T.A.R. avrebbe omesso di esaminare la domanda del ricorrente volta ottenere l’integrale ricostruzione di carriera, con ogni effetto sul trattamento retributivo spettante a partire dalla data di inquadramento nella qualifica dirigenziale.

Ancorché con motivazione sintetica il T.A.R. ha preso in considerazione la pretesa azionata dal ricorrente nel duplice profilo sia dell’obbligo di ottemperanza al decisum di cui alla sentenza del T.A.R. del n. 1486 del 2001, sia dell’ attribuzione del più elevato trattamento economico ed ha respinto entrambe le domande.

Nessun vizio di infrapetizione può, pertanto, essere ascritto alla sentenza impugnata.

2.2. La domanda di pagamento delle differenze retributive non è proponibile in termini di ottemperanza al giudicato derivante dalla sentenza n. 1486 del 2001.

Nessuna determinazione in tali sensi si rinviene nella predetta sentenza su cui possa fondarsi l’obbligo di esecuzione, che anzi limita espressamente l’accoglimento del ricorso ai soli effetti giuridici rilevando che ” non può trovare ingresso l’accertamento del diritto degli istanti al trattamento economico di primo livello dirigenziale ”.

Del resto il provvedimento del commissario ad acta - adottato il 9 luglio 2007 in adempimento della predetta sentenza - in corretto apprezzamento del decisum ha disposto, con chiara statuizione, l’inquadramento degli odierni ricorrenti nel I livello dirigenziale ai soli fini giuridici dal 22 febbraio 1994, dando atto nelle premesse che dell’atto che “ la domanda relativa al trattamento economico è inammissibile ”.

Né la statuizione di condanna al pagamento di somme per differenze retributive si rinviene

nella successiva sentenza n. 3365 del 2005 e, tantomeno, nell’ordinanza n. 645 del 2007 approvativa della relazione del commissario ad acta sul contenuto del provvedimento da adottarsi in luogo dell’ Amministrazione inadempiente.

2.3. Con ulteriore ordine argomentativo i ricorrenti invocano, con richiamo all’ art. 31, lett. c), c.p.a. l’adozione di una misura di condanna atipica al pagamento delle somme spettanti per l’inquadramento nella I qualifica dirigenziale a partire dal 1994.

Tale pretesa incorre, tuttavia, in un duplice profilo di infondatezza, ove si consideri che essa presuppone il riesame di legittimità degli atti di inquadramento, che non è mai intervenuto in sede giurisdizionale, mentre la mera retrodatazione della nomina non costituisce di per sé presupposto - sul piano del sinallagma retributivo - per la pretesa alle differenze di trattamento economico, che, per le qualifiche a livello dirigenziale, presuppongono l’investitura nell’incarico e una prestazione di lavoro assistita dal maggior livello di impegno e di responsabilità connesso all’espletamento delle funzioni dirigenziali.

Il ricorso va, quindi, respinto.

Le alterne vicende del presente contenzioso, risalente nel tempo, consentono la compensazione fra le parti di spese e onorari del giudizio.

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