Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-04-28, n. 201002443
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N. 02443/2010 REG.DEC.
N. 00933/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso per regolamento di competenza numero di registro generale 933 del 2010, proposto da:
Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
M M, rappresentato e difeso dagli avv. G G B, C B, con domicilio eletto presso Nicholas Vermaaten in Roma, via Arturo Viligiardi N. 55;
per la declaratoria della competenza del Tar del Lazio, sede di Roma, a decidere la controversia introdotta con ricorso n. 284 del 2009 proposto da M M davanti al Tar dell’Umbria;
Visto il ricorso per regolamento di competenza con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza del Tar Umbria, Perugia, sez. I^, n. 9 del 2010, che rimette gli atti al Consiglio di Stato per la relativa pronuncia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di M M;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2010 il consigliere Marcella Colombati e uditi per le parti gli avvocati nessuno è presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Lo straniero indicato in epigrafe, di nazionalità marocchina, regolarmente residente in Italia ed avendo maturato i presupposti di legge, ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana;quindi ha ricevuto un preavviso di rigetto e poi un diniego definitivo, rispettivamente impugnati al Tar dell’Umbria con ricorso principale (notificato il 29.5.2009 e depositato il 16.6.2009) e con motivi aggiunti (notificati il 1.12.2009 e depositati il 15.1.2010).
In relazione al diniego impugnato con motivi aggiunti (che è l’unico atto lesivo, essendo il preavviso di rigetto un atto endoprocedimentale la cui impugnazione è inammissibile), il Ministero dell’interno ha presentato istanza di regolamento di competenza in favore del Tar del Lazio, sede di Roma, trattandosi di un procedimento di concessione di cittadinanza la cui efficacia non è limitata al luogo di residenza del richiedente. L’istanza è stata notificata il 13.1.2010 e depositata al Tar dell’Umbria il 15.1.2010
All’istanza si è opposto l’originario ricorrente, che ne afferma l’inammissibilità per tardività e comunque l’infondatezza.
Il Tar dell’Umbria, con ordinanza n. 9 del 2010, ritenendo l’istanza non manifestamente inammissibile né manifestamente infondata, ha rimesso gli atti al Consiglio di Stato per la decisione sulla competenza.
2. Nella presente fase del giudizio si è costituito l’originario ricorrente ribadendo le censure di inammissibilità e di infondatezza già svolte in primo grado.
Alla camera di consiglio del 9.3.2010 la causa è passata in decisione.
3. L’istanza di regolamento di competenza è ammissibile e ricevibile, in quanto proposta tempestivamente a seguito della notifica e del deposito dei motivi aggiunti che si sono rivolti avverso l’unico atto effettivamente lesivo, e cioè il diniego di concessione della cittadinanza allo straniero;solo questo atto, e non il preavviso di rigetto, ha fatto sorgere nell’Amministrazione dello Stato l’interesse a proporre il regolamento di competenza.
Dispone infatti l’art. 31 della legge n. 1034 del 1971 al secondo comma che “l’istanza deve essere proposta, pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio” del resistente o di qualsiasi interveniente e che “può essere proposta successivamente quando l’incompetenza territoriale del Tar risulti da atti depositati in giudizio, dei quali la parte che propone l’istanza non avesse prima conoscenza;in tal caso l’istanza va proposta entro venti giorni dal deposito degli atti”.
Non si può accedere alla difesa dell’originario ricorrente (che si oppone ora al regolamento di competenza), secondo cui l’Amministrazione statale aveva fatto presente che non solo il diniego ma “anche il relativo preavviso di rigetto, non ha efficacia territorialmente limitata” (pag. 2 dell’istanza), così evidenziando che “già dal ricorso originario emergeva l’interesse della stessa (p.a.) alla proposizione dell’istanza per sollevare la relativa eccezione di incompetenza”.
Il fatto che il diniego definitivo, impugnato coi motivi aggiunti, sia meramente confermativo del preavviso di rigetto non depone in favore della tesi, poiché è certo che la lesività del provvedimento si è avuta solo con l’atto finale e l’interesse per la p.a. a proporre l’istanza di regolamento di competenza è sorto solo con la notifica e il deposito dei motivi aggiunti.
La locuzione “atti depositati in giudizio” di cui all’art. 31 non può che riferirsi agli atti sopravvenuti in quanto impugnati (in questo caso, con motivi aggiunti), perché è solo con l’impugnazione di provvedimenti amministrativi lesivi che sorge per l’amministrazione resistente l’interesse a contestare la competenza territoriale del Tar adito.
Difatti avverso l’impugnativa (con ricorso principale) del preavviso di rigetto correttamente l’amministrazione, nel costituirsi in giudizio, ne aveva rilevato l’inammissibilità in quanto rivolta avverso un atto interno al procedimento. Quindi nessun interesse aveva a proporre il regolamento di competenza avverso un atto non lesivo in quanto endoprocedimentale.
Da ciò deriva la necessità di giudicare sull'istanza per regolamento di competenza, allo stato degli atti, al momento della decisione richiesta (Cons. di Stato VI, nn. 3919 del 2008 e 7150 del 2006).
In ogni caso la giurisprudenza (Cons. di Stato, VI, n. 3548 del 2006) ha affermato che il termine di 20 giorni dalla data di costituzione in giudizio, fissato dall’art. 31 della legge n. 1034 del 1971 e succ. modif. per la proposizione dell’istanza, non va calcolato dalla data dell’ effettiva effettuazione degli adempimenti processuali da parte del ricorrente, bensì dalla scadenza dei termini nelle misure massime consentite dalla legge per tali adempimenti, e cioè fino al 70° giorno dall’ultima notifica (nel nostro caso, dei motivi aggiunti: 30 giorni per il deposito dei motivi aggiunti, 20 giorni per la costituzione in giudizio dei resistenti, 20 giorni per la proposizione dell’istanza);nella specie, tale termine massimo non è stato superato (dal 1.12.2009, data di notifica dei motivi aggiunti, al 13.1.2010, data di notifica dell’istanza di regolamento di competenza).
4. L’istanza è pure fondata perché, diversamente da quanto sostenuto dallo straniero, va condivisa la giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato, da cui non vi sono motivi per discostarsi, secondo la quale la controversia originata dal ricorso avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana rientra nella competenza del Tar del Lazio, sede di Roma, poiché il provvedimento impugnato, oltre che provenire dal Ministero dell’interno, e quindi da un organo centrale dello Stato, esplica i suoi effetti su tutto il territorio nazionale coinvolgendo, sia pure in senso negativo, una capacità giuridica speciale che consentirebbe allo straniero di godere dei diritti civili attribuiti al cittadino con un’efficacia non limitata al luogo di residenza o di stabile dimora (cfr., tra le tante, Cons. di Stato, VI, n. 2561 del 2009).
In accoglimento dell’istanza va dichiarata la competenza del Tar del Lazio, sede di Roma, a decidere la controversia.
Le spese processuali per la presente fase del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.