Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-07-23, n. 201503650

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-07-23, n. 201503650
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201503650
Data del deposito : 23 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02200/2015 REG.RIC.

N. 03650/2015REG.PROV.COLL.

N. 02200/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2200 del 2015, proposto da:
Laboratorio Tevere S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. G M C, con domicilio eletto presso Giovanni M. Cocconi in Roma, Via Ciro Menotti, 1;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi 12;

nei confronti di

Insis S.p.a. System Engineering, rappresentata e difesa dagli avv. D A, T U, Sia Ionata, con domicilio eletto presso Sia Ionata in Roma, Via Cosseria, 5;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I TER, n. 01932/2015, resa tra le parti, concernente affidamento fornitura di n. 5 sistemi di ripresa aerea con telecamere giro stabilizzate multi sensore da montare a bordo degli elicotteri AB 212 della Polizia di Stato;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Insis S.p.a. System Engineering;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2015 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Marco Saponara su delega dell'avv. G M C, Sia Ionata e l'avv. dello Stato Mario Antonio Scino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Si controverte sugli esiti della procedura aperta indetta, con bando pubblicato sulla G.U.C.E. n. 75/S del 18 aprile 2012 e sulla G.U.R.I. n. 46 del 20 aprile 2012, dal Dipartimento della P.S. del Ministero dell’Interno, ex art. 55 del Codice dei contratti pubblici, da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, “ per la fornitura di n. 5 sistemi di ripresa aerea con telecamere giro stabilizzate multi sensore da montare a bordo degli elicotteri AB 212 della Polizia di Stato CIG 4117420A76 ”.

2. Hanno partecipato quattro imprese: la Insis S.p.a. System Engineering (che ha conseguito 51 punti per l’offerta tecnica e 10,08 per quella economica, con un totale di 61,08);
la Globavia S.p.a. (49 + 1,01=50,01);
la Società Laboratorio Tevere S.r.l. (43+2,68=45,68);
la Elbit S.p.a. è stata esclusa.

3. Con provvedimento prot. 300/C.2/15.30/15088 del 3.10.2012, la Stazione appaltante ha aggiudicato definitivamente l’appalto alla Insis S.p.A. System Engineering, dandone comunicazione alle altre due concorrenti graduate.

4. La Società Laboratorio Tevere ha impugnato dinanzi al TAR del Lazio l’aggiudicazione definitiva, unitamente ai verbali di gara e, in parte qua , agli atti costituenti la lex specialis (bando, disciplinare di gara, capitolato tecnico).

In sintesi, ha lamentato difformità rispetto al capitolato delle offerte tecniche dei concorrenti, ed errate ed illogiche attribuzioni di punteggio ad esse, nonché penalizzazioni della valutazione della propria offerta, in violazione dell’art. 8 del disciplinare.

5. La controinteressata Insis ha proposto ricorso incidentale, lamentando difformità dell’offerta rispetto al capitolato, ed ingiustificate attribuzioni di punteggio a favore della ricorrente principale.

6. Il TAR Lazio, con la sentenza appellata (I-ter, n. 1932/2015):

(a) - ha ritenuto di prescindere dall’esaminare l’eccezione di incompletezza del contraddittorio, per omessa notifica del ricorso al secondo classificato Globavia, stante l’infondatezza del ricorso principale;
in tale prospettiva: (i) – ha esaminato analiticamente le censure rivolte nei confronti dell’ammissione e dell’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica Globavia e le ha ritenute infondate;
(ii) – ha esaminato analiticamente le censure rivolte nei confronti della insufficiente attribuzione di punteggio all’offerta tecnica della ricorrente SLT, e le ha ritenute infondate;
(iii) - ha rilevato l’inammissibilità delle altre censure (quelle rivolte nei confronti dell’offerta dell’aggiudicataria Insis), poiché a questo punto era venuto meno l’interesse della ricorrente, non in grado di conseguire la prima posizione in graduatoria, ai fini dell’aggiudicazione);

(b) - conseguentemente, ha in parte rigettato ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso principale, ed ha dichiarato improcedibile quello incidentale (mancando ormai al riguardo ogni interesse dell’aggiudicatario ad un’ulteriore decisione di merito).

7. La Società Laboratorio Tevere appella la sentenza.

Nell’appello, vengono riproposte, seguendo lo stesso ordine e sostanzialmente mediante le medesime argomentazioni, le censure dedotte col ricorso di primo grado, volte a dimostrare come la Commissione di gara non abbia rilevato profili di difformità delle offerte tecniche presentate dalla Insis e dalla Globavia, abbia sopravvalutato i loro contenuti e, per contro, abbia sottovalutato l’offerta tecnica dell’appellante.

8. Resistono, controdeducendo puntualmente ed eccependo anche l’inammissibilità dell’appello, il Ministero dell’interno e la controinteressata Insis.

9. Il Collegio deve rilevare che l’appello non contiene alcuna critica motivata alla sentenza del TAR, nei confronti della quale vengono formulati giudizi di erroneità della valutazione, ovvero di omessa considerazione di circostanze rilevanti dedotte in giudizio, ma ciò in modo del tutto generico e senza dar conto delle argomentazioni con essa svolte, e tanto meno confutarle;
dette argomentazioni, peraltro, appaiono univoche, analitiche ed in astratto esaustive rispetto alle censure dedotte, prendendo in considerazione anche i molteplici aspetti di carattere tecnico coinvolti nell’impugnazione – in particolare, riguardo alla valutazione delle offerte concorrenti rispetto alle previsioni concernenti il “Sensore con funzioni diurne” (§ 2.3.3. del capitolato), l’equipaggiamento “Gimbal” (§ 2.3.1.), il “Digital Video Recorder” (§ 2.3.6.3.) e le “Funzionalità evolute” (§ 2.3.7.).

10. Date le caratteristiche predette, l’appello risulta inammissibile.

Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., l’effetto devolutivo dell’appello non esclude l’obbligo dell’appellante di indicare nell’atto di appello le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali le conclusioni cui il primo giudice è pervenuto non sono condivisibili (cfr, di recente, Cons. Stato, III n. 2381/2015, n. 2333/2015 e n. 1871/2013;
IV, n. 5661/2014;
V, n. 3852/2013).

In altri termini, il ricorso in appello non può limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado, quando gli stessi sono stati puntualmente disattesi dal giudice di prime cure, ma deve contenere specifiche censure contro la sentenza, atteso che la mera riproposizione dei motivi di primo grado si giustifica solo se il TAR non ha esaminato i motivi o li ha esaminati con argomenti palesemente non pertinenti o generici, potendo in siffatta ipotesi il ricorrente limitarsi a contestare sinteticamente la mancanza, non pertinenza o genericità della motivazione, e riproporre i motivi originari;
ne consegue che il grado di specificità dei motivi di appello va parametrato e vagliato alla luce del grado di specificità della sentenza contestata, e pertanto una critica generica o una lagnanza generica sull’ingiustizia della sentenza non è adeguata e ammissibile se la sentenza confuta puntualmente i motivi di cui al ricorso di primo grado (cfr. Cons. Stato, A.P., n. 10/2011;
più di recente, IV, n. 5661/2014;
V, n. 1859/2014;
vedi anche, V, n. 5083/2014 e n. 5956/2013).

11. Tale orientamento va certamente ribadito nel caso in esame, in presenza di una sentenza esemplare per la completezza e l’analiticità con cui sono state esaminate le questioni prospettate in giudizio, essendo giunto il TAR a confutare le censure anche attraverso la considerazione dei parametri prestazionali in relazione alle esigenze funzionali della fornitura oggetto di appalto, della rispondenza ad essi delle diverse soluzioni tecniche proposte dai concorrenti, della correttezza dell’attribuzione dei punteggi operata dalla Commissione.

12. Ciò il Collegio rileva prescindendo, evidentemente, da ogni considerazione sulla condivisibilità o meno nel merito delle valutazioni operate dal TAR, in ordine alle quali, in mancanza di un’adeguata impugnazione, non può esercitare alcun sindacato.

13. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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