Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2016-06-28, n. 201601513
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Testo completo
Numero 01513/2016 e data 28/06/2016
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 25 maggio 2016
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dall’Appuntato scelto CA FI AO, nei confronti del Comando Generale dei Carabinieri, avverso il suo trasferimento “ d’autorità ” alla Stazione Carabinieri di Viterbo.
LA SEZIONE
Vista la nota del 16 marzo 2015, prot. n. 226001/C2-T-14, di trasmissione della relazione del 30 agosto 2014, pervenuta alla segreteria della Sezione il 1° aprile 2015, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Visto il parere interlocutorio reso nell'Adunanza del 9 settembre 2015;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.
Premesso e considerato.
1. Come già esposto nel parere interlocutorio in epigrafe l’Appuntato scelto CA FI AO, con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in oggetto, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento del 14 novembre 2013, prot. n. 226001/T-6-7, con il quale il Comando Generale dei Carabinieri lo ha trasferito “ d’autorità ” dal reparto di appartenenza alla Stazione Carabinieri di Viterbo, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Con la memoria del 20 gennaio 2015 il ricorrente ha ulteriormente articolato le censure di cui al precitato ricorso straordinario ed ha, altresì, controdedotto a quanto esposto dal Dicastero riferente tramite la relazione istruttoria in epigrafe.
2. Con la suddetta relazione il Ministero riferente si è espresso per il rigetto nel merito del ricorso de quo .
3. Con il parere interlocutorio in epigrafe questa Sezione ha chiesto all’Amministrazione di trasmettere la “ documentazione richiamata dal parere del Comando Carabinieri Polizia Militare del 4 luglio 2013, prot. n. 52/39-4, con cui il succitato Comando ha espresso il proprio favorevole avviso al trasferimento del ricorrente ”.
Con la nota del 15 dicembre 2015, prot. n. 226001, il Ministero riferente ha adempiuto a quanto richiesto, trasmettendo la succitata documentazione.
4. Ciò posto, la Sezione ritiene di poter procedere all'esame del ricorso de quo .
Con un unico e articolato motivo di gravame il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione delle disposizioni tecniche attuative della direttiva sull’organizzazione delle strutture ordinative della Polizia Militare; eccesso di potere sotto il profilo dell’omessa e/o erronea individuazione dei presupposti di fatto; eccesso di potere sotto il profilo della carenza assoluta d’istruttoria e di motivazione; insufficiente e/o errata motivazione; eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicità