Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-12-06, n. 202108153

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-12-06, n. 202108153
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202108153
Data del deposito : 6 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2021

N. 08153/2021REG.PROV.COLL.

N. 02939/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2939 del 2021, proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

Sal.Pi. - Sindacato Autonomo Lavoratori Pensionati ed Imprenditori, Si.Na.P. - Sindacato Nazionale Pensionati, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Rosaria Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) n. 770/2021.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sal.Pi. - Sindacato Autonomo Lavoratori Pensionati ed Imprenditori e di Si.Na.P. - Sindacato Nazionale Pensionati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2021 il Cons. Umberto Maiello e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il Ministero appellante chiede la riforma della sentenza n. 770/2021, pubblicata in data 19.01.2021, con la quale il TAR per il Lazio – Sezione Terza Quater ha accolto il ricorso proposto avverso i provvedimenti di diniego del 12 agosto e del 7 settembre 2020, accertando al contempo l’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in relazione alla riapertura dell’istruttoria per la costituzione e riconoscimento del Patronato presentata, al fine di una promozione congiunta, dalle Associazioni SINAP e SALPI.

1.1. Il Ministero aveva, invero, respinto l’istanza opponendo l’insussistenza del requisito fissato dall’art. 2, comma 1, lett. a) della citata legge n. 152 del 2001 nel testo attualmente vigente; tanto a cagione del fatto che la SINAP, essendosi costituita nel 2014, non risulterebbe costituita da almeno 8 anni in maniera continuativa, come richiesto da tale norma.

2. Il TAR ha, invece, ritenuto che la legge 190/2014 avesse abrogato con efficacia ex nunc la legge 228/2012 che aveva previsto il termine più lungo (otto anni), pertanto, a far data dall’entrata in vigore della predetta legge 190/2014, il requisito temporale richiesto per il riconoscimento in argomento, seguendo tale opzione esegetica, dovrebbe essere ritenuto pari ad anni tre anziché ad anni otto.

3. Il Ministero appellante, con il mezzo in epigrafe, assume che il giudice di prime cure avrebbe illegittimamente decretato la “reviviscenza” di una norma in precedenza abrogata, così errando nell’applicazione dei principi che, nel nostro ordinamento, presiedono alla successione delle leggi nel tempo, citando a sostegno anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 2012, secondo cui nel nostro ordinamento l’istituto della reviviscenza riveste carattere eccezionale e opera solo in determinate ipotesi tassative.

3.1. Resistono in giudizio le Associazioni SI.NA.P. - Sindacato Nazionale Pensionati - e SAL.PI. - Sindacato Autonomo Lavoratori Pensionati ed Imprenditori.

3.2. Con ordinanza n. 2618 del 14.5.2021 questa Sezione, in accoglimento dell’istanza cautelare avanzata dal Ministero appellante, ha sospeso l’esecutività della decisione appellata.

3.3. All’udienza del 18.11.2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. L’appello è fondato e, pertanto, va accolto.

5. Com’è noto, gli istituti di patronato, persone giuridiche di diritto privato attive nel campo della tutela in materia di lavoro e previdenza, sono sottoposti, ai sensi dell’art. 15 della legge 152/2001, alla vigilanza del Ministero del Lavoro al quale va, dunque, indirizzata la domanda in vista della loro costituzione che

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