Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-12-06, n. 202108135
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 06/12/2021
N. 08135/2021REG.PROV.COLL.
N. 01591/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1591 del 2015, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
-OMISSIS-rappresentati e difesi dall'avv. D C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F M V in Roma, via Nepal, 54;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente diniego riconoscimento indennità di supercampagna;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei sigg.ri -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la Cons. L M;
Udito, nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021, l’avv. Guglielmo Calcerano su delega dell’avv. D C;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza n. -OMISSIS- con cui la -OMISSIS- ha accolto il ricorso dei sigg.ri-OMISSIS-- tutti sottufficiali dell’Aereonautica militare in servizio preso il 3° Reparto Manutenzione Veicoli dell’aeronautica militare di Treviso ed impiegati come “ Operatore Controlli non Distruttivi” - avverso il decreto di rigetto del ricorso gerarchico che, condividendo l’operato dell’amministrazione di appartenenza, ha ritenuto corretta la decurtazione dell’indennità di “supercampagna” relativamente ai 15 gg. di congedo aggiuntivo di cui all’art. 5 L. 724/1994.
Gli appellati si sono costituiti nel presente grado di appello depositando memoria con cui, dopo aver eccepito l’inammissibilità dell’appello per presunta tardività, hanno difeso la correttezza della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto l’integrale conferma.
Con ordinanza n. -OMISSIS-l’efficacia della sentenza impugnata è stata sospesa dalla Sez. IV, stante la natura meramente patrimoniale degli interessi in gioco, non suscettibili di essere lesi dal tempo necessario per la conclusione del giudizio.
In vista della trattazione del merito solo la parte appellata ha depositato memoria conclusiva con cui, nel ribadire le proprie argomentazioni difensive, ha rappresentato e documentato che l’amministrazione, a partire dall’anno 2018, non ha più operato la sospensione dell’indennità operativa;quindi sostiene che tale comportamento concludente integri un riconoscimento implicito della spettanza dell’indennità in misura integrale, come disposto primo Giudice.
All’udienza pubblica del 30 novembre 2021, sentite le parti presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Va premessa una sintetica ricostruzione dei fatti di causa.
2.1. I sottufficiali appellati beneficiano sia dell’indennità di “supercampagna” di cui all’art. 3, comma 1, L. 23 marzo 1983 n. 78, con le maggiorazioni di cui all'art. 5, comma 12, d.P.R. 163/2002, sia dei benefici di cui all’art. 5 L. 724/1994, ossia una maggiore indennità per l’esposizione al rischio radiazioni oltre che del diritto di fruire, nel corso dell’anno, di ulteriori 15 giorni di congedo da aggiungersi a quelli normativamente previsti.
Il Ministero ha ritenuto, negli atti impugnati in primo grado, che il suddetto congedo, previsto per i militari esposti alle radiazioni ionizzanti dall'art. 5, L. 724/94, debba essere considerato un congedo “straordinario” e non ordinario.
Qualificando come straordinario il congedo previsto dall'art. 5, L. 724/1994, il Ministero ha quindi applicato l'art. 17, comma 8, L. 78/1983 e, conseguentemente, ha decurtato l’importo dell’indennità di supercampagna.
La norma da ultimo citata, infatti, stabilisce che “ Le indennità di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonché tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennità di cui all'articolo 2, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto dell'articolo 14, al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonché presso le università o all'estero ”.
2.2. Il T.A.R. ha accolto il ricorso di primo grado sulla base di due considerazioni:
- dal dettato dell'art. 17, comma 8, L. 78/1983 emerge che la corresponsione della indennità di cui all’art. 3 della L. 78/1983 è esclusa soltanto per le ipotesi di assenza dal servizio puntualmente indicate, tra cui non figura il congedo ordinario;
- dal dato testuale della legge 724/1994 emerge la natura di congedo “ordinario” dei 15 giorni aggiuntivi previsti a favore del personale soggetto a rischio radiologico.
2.3. Il Ministero appellante sostiene che la sentenza impugnata abbia errato nel ritenere che sia tassativa l'elencazione, contenuta nel riportato art. 17, delle ipotesi che comportano la mancata corresponsione dell'indennità e lamenta che il primo Giudice avrebbe effettuato un'analisi parziale del dato normativo, limitata all'aspetto formale.
Argomenta che i quindici giorni di cui si discute sono frutto di una previsione specifica, che trova il suo antecedente logico nella norma di cui all'art. 36, comma 5, D.P.R 27 marzo 1969 n. 130 e che riguarda in modo diretto il personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti;la sua funzione, quindi, secondo l’appellante sarebbe diversa e peculiare rispetto alla generale previsione del diritto al congedo spettante a qualunque lavoratore dipendente.
Sostiene che mentre le ferie (congedo ordinario) costituiscono, per la generalità dei lavoratori, il mezzo per il recupero delle energie psico-fisiche, i quindici giorni aggiuntivi svolgerebbero la funzione di limitare le possibili conseguenze nocive dell'esposizione alle radiazioni a carico del personale delle strutture sanitarie addetto ad attività di radiologia, radio-diagnostica, radioterapia, ecc.…;trattandosi, dunque, non di ristoro dall'impegno lavorativo (ordinario), comune a tutti i lavoratori, ma di una cautela specificamente prevista in relazione ad un particolare tipo di attività, il Ministero ritiene che detto congedo abbia natura straordinaria e perciò contesta la qualificazione datane dal T.A.R., come di "congedo ordinario aggiuntivo".
3. Si può prescindere dall’esaminare l’eccezione preliminare di tardività, essendo l’appello infondato.
Osserva il Collegio che, come correttamente affermato dal Giudice di primo grado, il dettato delle disposizioni innanzi riportate è estremamente chiaro sia nel qualificare “ordinario” il congedo aggiuntivo fruibile dai soggetti esposti al rischio di radiazioni, sia nel non annoverare il congedo ordinario fra le ipotesi di esclusione della corresponsione della indennità di cui all’art. 3 L. 78/1983.
Dunque non può essere condivisa la tesi del Ministero appellante secondo cui, quello previsto dall’art. dall'art. 5, L. 724/94, andrebbe qualificato come congedo “straordinario”.
La tesi dell’appellante, come già visto, è che tale congedo avrebbe natura straordinaria poiché riconosciuto, al personale esposto alle radiazioni ionizzanti, al preciso fine della tutela della salute e non quale “ristoro” dell’impegno lavorativo, unico congedo qualificabile come “ordinario” in quanto mezzo per il recupero delle energie psico-fisiche riconosciuto a qualunque lavoratore.
Si tratta, a parere del Collegio, di una ricostruzione artificiosa (consistente nell’attribuire all’aggettivo “aggiuntivo” il significato di “straordinario”) che è, viepiù, del tutto estranea al senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione tra esse, nonché all’unico significato coerente con “l’intenzione del legislatore”, con la conseguenza che in claris non fit interpretatio .
Sotto tale ultimo profilo, infatti, deve osservarsi che, diversamente da quanto opinato dal Ministero, alla previsione di legge della spettanza di 15 gg. aggiuntivi di cui si discute non può che attribuirsi la finalità di consentire ai lavoratori esposti alle radiazioni di disporre di più tempo per smaltire gli effetti di tale esposizione;dunque, mutuando la terminologia adoperata dall’appellante, appaiono propriamente come un “ristoro” aggiuntivo dalla tipologia di lavoro che, per tale categoria di lavoratori, è quello “ordinario”.
Si è, infatti, ritenuto che “ il congedo aggiuntivo di giorni quindici per ciascun anno solare, a favore del personale esposto in misura continuativa al rischio radiologico, al pari delle ferie ordinarie, attende alla funzione di recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore ”, tanto da affermare “ la conseguente spettanza del compenso sostitutivo qualora l'interessato non abbia potuto godere di tale congedo per ragioni non dipendenti dalla sua volontà ”, al pari di quanto avviene per le ferie ordinarie (Cons. Stato, Sez. III, 7 maggio 2013, n. 2472).
Per completezza deve osservarsi che, sebbene l’art. 17 della legge n. 78/83 preveda il divieto di cumulo fra le indennità operative (cfr. C.G.A.R.S. 7 marzo 2011, n. 195), il primo Giudice non ha mancato di rilevare che “non è oggetto di contestazione da parte dell’amministrazione resistente che i predetti ricorrenti usufruiscono, sia della indennità di cui all’art. 3 della l. 78/1983, che di quella di cui alla legge 724/1994”.
Conclusivamente, per quanto precede, l’appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.