Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-05-07, n. 202103579

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-05-07, n. 202103579
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103579
Data del deposito : 7 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/05/2021

N. 03579/2021REG.PROV.COLL.

N. 07780/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7780 del 2020, proposto dal Comune di Ogliastro Cilento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A T in Roma, via Cicerone 49;



contro

il Comune di Agropoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;



nei confronti

del Consorzio bonifica di Paestum, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Cardaropoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
della Regione Campania e delle società El. An. S.r.l., Sarim S.r.l. e ASIS Salernitana rete ed impianti S.p.a., non costituite in giudizio;



per la riforma ovvero l’annullamento

previa sospensione

della sentenza T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, 15 settembre 2020 n. 1147, che ha pronunciato sui ricorsi riuniti n. 1164/2018 R.G. integrato da motivi aggiunti e n. 1005/2020, proposti

(ricorso n. 1164/2018)

per l’annullamento dei seguenti atti, relativi alla realizzazione di un’isola ecologica per la raccolta dei rifiuti solidi urbani - RSU sul terreno situato in Comune di Agropoli, località “Malagenia”, distinto al catasto comunale al foglio 10, particella 185, come da progetto 27 novembre 2017 prot n. 31517 Comune di Agropoli:

(ricorso principale)

a) della deliberazione 29 marzo 2018 n.15, pubblicata sull’albo pretorio comunale dal 12 aprile al 26 aprile 2018, con la quale il Consiglio comunale di Agropoli ha approvato il progetto definitivo;

b) della deliberazione 6 marzo 2018 n.42, con la quale la Giunta comunale di Agropoli n. 42 ha riapprovato il progetto definitivo;

c) della deliberazione 30 novembre 2017 n.289, con la quale la Giunta comunale di Agropoli n. 289 ha approvato il progetto definitivo;

d) del progetto stesso;

e) della deliberazione 12 ottobre 2017 n.260, con la quale la Giunta comunale di Agropoli ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

f) della nota 27 febbraio 2018 prot. n.5316 del Comune, del Responsabile del Servizio Unione dei Comuni Alto Cilento;

g) dell’accordo preliminare di cessione volontaria del terreno acquisito al prot. Comune di Agropoli n. 27307 del 04 novembre 2013;

h) della nota 25 luglio 2017 prot. n.22564 del Responsabile Area lavori pubblici del Comune di Agropoli;

i) della nota della società EL.AN. s.r.l. acquisita al prot. Comune Agropoli n. 22597 del 25 luglio 2017;

l) della deliberazione 27 luglio 2017 n.217 della Giunta comunale di Agropoli, di presa d’atto e conferma disponibilità dell’accordo preliminare di cessione volontaria di cui sopra;

(primi motivi aggiunti, depositati il giorno 20 novembre 2018)

m) della deliberazione 26 giugno 2018 n.30, con la quale il Consiglio comunale di Agropoli ha adottato la relativa variante puntuale in deroga allo strumento urbanistico;

(secondi motivi aggiunti, depositato il giorno 13 febbraio 2020)

n) della deliberazione 21 ottobre 2019 n.53, pubblicata all’albo pretorio dal giorno 14 novembre 2019, con la quale il Consiglio comunale ha approvato la variante in questione;

e in ogni caso di ogni altro atto connesso ovvero collegato, antecedente, ovvero successivo;

(ricorso n. 1005/2020)

per l’annullamento:

a) dell’ordinanza 6 agosto 2020 n.91, conosciuta in data imprecisata, con la quale il Sindaco del Comune di Ogliastro Cilento ha disposto la chiusura dell’accesso su via Malagenia al cantiere dell’isola ecologica in questione ed il ripristino delle opere asseritamente eseguite in assenza di autorizzazione;

b) della relazione di sopralluogo 5 agosto 2020 del Responsabile dell’Ufficio tecnico e del Comandante dei Vigili urbani

e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato ovvero consequenziale.

In particolare, la sentenza ha dichiarato irricevibile il ricorso principale 1164/2018, ha respinto i relativi motivi aggiunti ed ha dichiarato improcedibile il ricorso n.1005/2020.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Agropoli e del Consorzio bonifica di Paestum;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2021 il Cons. Francesco Gambato Spisani e dato atto che per le parti nessuno è presente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Agropoli ha deciso di dotarsi di una cd. isola ecologica, ovvero di una “area di sosta mezzi e trasferenza rifiuti solidi urbani – RSU”, da realizzare in località Malagenia, al confine con il Comune di Ogliastro Cilento, sul terreno distinto al catasto al foglio 10, particella 185 (doc. 7 Comune Agropoli, delibera della Giunta 5 febbraio 2020 n.20, ove la denominazione dell’opera nei termini citati). Il Comune di Ogliastro Cilento, per contrastare quest’opera, dalla quale si ritiene pregiudicato, ha proposto ricorso giurisdizionale contro gli atti indicati in epigrafe, in quanto ne prevedono la realizzazione; ha poi emesso l’ordinanza del Sindaco 6 agosto 2020 n.91, per impedire l’accesso al cantiere dal lato che si affaccia sul suo territorio.

2. I fatti storici in sintesi sono i seguenti.

2.1 Il Comune di Agropoli, per procurarsi il terreno necessario a realizzare l’opera, ha concluso un accordo preliminare di cessione volontaria con la società che ne era proprietaria, certa Elan S.r.l., già con atto 4 novembre 2013, acquisito al protocollo comunale al n.27307 (doc. 10 Comune Ogliastro ricorrente appellante). Passò poi del tempo, fino al 27 luglio 2017, in cui il Comune stesso e la società cedente, rispettivamente con richiesta dell’Ufficio tecnico prot. n. 22564 e risposta della società prot. n.22567, confermarono la volontà di procedere in questo senso (doc. ti 11 e 12 Comune Ogliastro). Di ciò la Giunta prese atto con la deliberazione 27 luglio 2017 n.217 (doc. 13 Comune Ogliastro).

2.2 La Giunta, successivamente, con deliberazione 12 ottobre 2017 n.260 approvò il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera (doc. 8 Comune Ogliastro) e con deliberazione 30 novembre 2017 n.289 approvò un primo progetto definitivo (doc. 7 Comune Ogliastro). Nel contempo, l’Unione dei Comuni dell’Alto Cilento, di cui Agropoli fa parte, con nota 27 febbraio 2018 prot. n.5316, sollecitò il Comune a procedere, date le esigenze tecniche della ditta appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti in questione, certa Sarim S.r.l. (doc. 9 Comune Ogliastro).

2.3 Il Comune, con delibera 6 marzo 2018 n.42 della,

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