Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-10-21, n. 202006367
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Pubblicato il 21/10/2020
N. 06367/2020REG.PROV.COLL.
N. 00489/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 489 del 2020, proposto da
Deltapi s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato S P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C in Roma, viale Parioli n. 55;
contro
A s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato A R, con domicilio digitale come da Pec Registri di giustizia;
nei confronti
R.D.R. s.r.l., in proprio e nella sua qualità di capogruppo mandataria di costituenda Ati con Acciona Agua s.a. e On Tecnology s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio Perone e Crescenzo Giuseppe Rinaldi, con domicilio digitale come da Pec Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 893/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A s.p.a. e di R.D.R. s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2020 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Pinna, Rossi e Perone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con determinazione dell’Amministratore unico n. 360 del 5 giugno 2018, A s.p.a. indiceva una procedura aperta per l'affidamento mediante accordo quadro del “ Servizio di riparazione e manutenzione conservativa delle apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettromeccaniche installate negli impianti del comparto idrico gestiti dal settore C. Distribuzione di A spa ”.
L’appalto era suddiviso in otto lotti, per un importo complessivo stimato a base di gara di euro 4.599.075,54 (IVA esclusa), di cui euro 139.075,54 relativo a oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Con la medesima determinazione A procedeva altresì all’approvazione del Disciplinare di gara e dei relativi elaborati tecnici, nonché del Capitolato speciale.
A parziale rettifica di detto provvedimento, la successiva determinazione dell’Amministratore unico n. 408 del 28 giugno 2018 disponeva inoltre che “ [...] ciascun concorrente può partecipare a più lotti, ma risultare aggiudicatario fino ad un massimo di 4 lotti […] ”;l’appalto doveva aggiudicarsi, lotto per lotto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 e in accordo con le Linee guida Anac n. 2, pubblicate con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016.
Nelle more del procedimento, sul sito istituzionale di A venivano pubblicate le risposte ai quesiti formulati dagli operatori economici, progressivamente aggiornati al 23 agosto 2018, 28 agosto 2018, 3 settembre 2018, 13 settembre 2018 e 19 settembre 2018.
Alla data di scadenza prevista dalla lex specialis risultavano partecipanti alla gara sei concorrenti:
1) Rti costituendo EM Service s.r.l./KSB/Specialtrasfo (per i lotti 1,2,3,4,5,7,8);2) IEM s.r.l. (per i lotti 1,2,3,4,5,6,7);3) Rti costituendo Acciona Agua s.a./On Tecnology s.r.l./R.D.R. s.r.l. (per i lotti 1,2,3,4,5,6,7,8);4) Deltapi s.r.l. (per i lotti 1,2,3,4,5,6,7);5) SA.EL Sarda Elettromeccanica (per i lotti 1,2,3,4,5,6,7);6) Termomeccanica Energia s.r.l. (per i lotti 1,2,3,4,5,6,7).
All’esito della valutazione delle offerte, nonché delle giustificazioni richieste dalla Commissione di gara per quelle risultate anomale, nonché a seguito dell'esclusione dell’offerta di Sarda Elettromeccanica - SAEL s.r.l., nella graduatoria provvisoria (verbale n. 23 dell’11 marzo 2019) la ricorrente Deltapi risultava 2° classificata in tutti i sette lotti cui aveva partecipato, non risultando quindi aggiudicataria di nessuno di essi (verbale n. 25 del 15 marzo 2019).
Con successiva richiesta inoltrata a mezzo pec del 18 aprile 2019, Deltapi invitava però la stazione appaltante a disporre l'annullamento in autotutela degli atti con cui la Commissione aveva proceduto al contestato ricalcolo dei punteggi ed a ripristinare la graduatoria provvisoria formulata all'esito delle operazioni della seduta dell’11 marzo 2019, senza tuttavia ottenere riscontro favorevole (pec prot. GL/24833/DIS del 23 maggio 2019 del responsabile del procedimento).
Con verbale n. 27 del 29-30 aprile 2019, la Commissione dichiarava congrue le giustificazioni presentate dal costituendo Rti R.D.R., conseguentemente proponendo la seguente aggiudicazione in applicazione del divieto previsto dalla lex specialis di affidare allo stesso concorrente più di quattro lotti:
- i lotti 1, 3, 5, 7 (di maggior valore) al costituendo Rti R.D.R.;
- i lotti 2, 4, 6 alla società IEM.
All’esito delle operazioni di gara, dunque, Deltapi risultava terza nella graduatoria definitiva relativamente a tutti i lotti per cui aveva formulato un’offerta, alle spalle del Rti R.D.R. (1° classificato ed aggiudicatario dei lotti 1, 3, 5 e 7 e 2° classificato nei lotti 2, 4 e 6) e di IEM (1ª classificata ed aggiudicataria dei lotti 2, 4 e 6 e 2ª classificata nei lotti 1, 3, 5 e 7).
Il lotto n. 8 non veniva aggiudicato.
Con ricorso al Tribunale amministrativo della Sardegna, Deltapi impugnava, per quanto di ragione, gli atti della procedura chiedendone l’annullamento per “ Carenza di motivazione - Violazione degli artt. 16 e 17.3 del disciplinare di gara (come anche interpretati con la risposta del RUP al quesito n. 37) - Violazione dei generali principi della par condicio competitorum e del buon andamento della p.a., nonché della segretezza delle offerte ”.
La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti impugnati, il ripristino della graduatoria redatta dalla Commissione all'esito delle operazioni di gara nella seduta del 14 marzo 2019 e, dunque, l’aggiudicazione in suo favore dei lotti 2-4-7, proponendo contestuale domanda risarcitoria per equivalente per il caso di già avvenuta esecuzione del servizio.
Si costituivano sia A che il Rti RDR s.r.l./On Tecnology s.r.l./Acciona Agua s.a., chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza 17 dicembre 2019, n. 893, il giudice adito respingeva il ricorso.
Avverso tale decisione Deltapi interponeva appello, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione degli artt. 16 e 17.3 del Disciplinare di gara – Violazione dei generali principi della par condicio competitorum .
2) Minuspetizione - Carenza di motivazione e travisamento .
3) Violazione dell’art. 16 del Disciplinare di gara .
4) Violazione degli artt. 12, 14.3, 16 e 17.3 del Disciplinare di gara – Violazione del generale principio della par condicio tra i concorrenti .
Concludeva proponendo istanza di risarcimento in forma specifica, chiedendo il subentro nei contratti nelle more stipulati dalla stazione appaltante con il raggruppamento aggiudicatario.
Quest’ultimo si costituiva in giudizio, concludendo per l’infondatezza dell’appello, del quale chiedeva la reiezione.
Anche A s.p.a. si costituiva, analogamente chiedendo il rigetto del gravame.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 24 settembre 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di appello la sentenza di primo grado viene censurata per non aver riconosciuto l'illegittimità dell'operato della Commissione di gara laddove la stessa – dopo aver proceduto, nella seduta riservata di cui al verbale di gara n. 15 del 9 gennaio 2019, ad una prima valutazione delle offerte economiche delle concorrenti applicando gli art. 16 e 17.3 del Disciplinare di gara – nella successiva seduta riservata del 15 marzo 2019 provvedeva al ricalcolo di detti punteggi, tenendo conto dei criteri in detta seduta ex novo introdotti.
Per effetto di tale ricalcolo, però, veniva modificata la graduatoria precedentemente adottata, consentendo al Rti facente capo a R.D.R. di sopravanzare Deltapi quanto ai lotti da 1 a 7.
Deduce l’appellante di avere indicato – in conformità al tenore testuale del predetto art. 16 ed alle indicazioni del Rup di cui alla risposta al quesito n. 37 – nella propria offerta economica, quanto al predetto sub -criterio C2, un ribasso pari allo 0% per le marche per cui non era stata in grado di allegare i relativi listini, premurandosi, comunque, di allegare, per le marche di cui non disponeva dei listini, le dichiarazioni alternativamente richieste dall'art. 16, lett. e), del disciplinare.
Per contro la Commissione di gara nella seduta del 15 marzo 2019, avrebbe modificato l'operatività del sub -criterio C2 introducendo, in aggiunta ed in contrasto con le previsioni della legge di gara, degli ulteriori indici di valutazione, non previsti dalla lex specialis :
“ [...] 1) ditta che abbia presentato listino prezzi: fattispecie fisiologica, in cui il coefficiente deve essere calcolato in base al ribasso offerto;2) ditta che non abbia presentato il listino prezzi, ma abbia prodotto una certificazione del costruttore attestante l’assenza di listino prezzi: in questo caso il ribasso deve essere posto a zero. Nel caso in cui in gara sia stato depositato il listino da parte di altre imprese concorrenti, devono essere posti a zero tutto i ribassi;3) ditta che non abbia ricevuto riscontro dal costruttore, ma che abbia depositato una comunicazione tracciabile: deve essere valorizzato il ribasso qualora il listino sia stato depositato da altro concorrente;4) ditta che non abbia depositato alcun listino e, altresì, non abbia depositato alcuna comunicazione tracciabile: il ribasso deve essere portato a zero […] ”.
Rileva l’appellante come – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice – quelle riportate non fossero delle mere precisazioni da parte della Commissione sui “ casi nei quali lo sconto offerto poteva essere valutato e quando invece doveva essere portato a zero ”, bensì dei nuovi criteri di valutazione rispetto a quanto indicato nella lex specialis di gara: in particolare la Commissione, nella misura in cui essi avrebbero consentito “ la valutazione degli sconti offerti da quei concorrenti che avevano omesso, in spregio all’art. 16 del Disciplinare, di allegare non solo i listini, ma anche le dichiarazioni di indisponibilità dei listini medesimi, avvalendosi dei listini presentati da altri concorrenti ”. Secondo la Deltapi l’effetto finale sarebbe quello di aggiramento della normativa di gara “e, segnatamente, gli art. 16 e 17.3 del Disciplinare” e di violazione della par condicio fra i concorrenti.
Ad un complessivo esame delle risultanze di causa, il Collegio ritiene che il motivo sia fondato.
L’art. 16, lettera e) del disciplinare, per quanto qui rileva, così prevede:
“ Il concorrente dovrà allegare all’offerta:
- il listino pubblico e/o ufficiale per l’anno in corso dei pezzi di ricambio per ciascuna delle marche elencate nell’Allegato 2 […].
- Per i costruttori individuati nell’Allegato 2 per i quali non fosse possibile produrre alcun listino prezzi unitari per parti di ricambio, il concorrente dovrà presentare specifica certificazione o dichiarazione certificata del costruttore attestante l’assenza di listino pubblico.
- Per le marche diverse o non indicate nell’elenco di cui al Capitolo 2 dell’Allegato 2 ovvero indicate con la dicitura “Altro”, il concorrente indicherà lo sconto massimo riconosciuto per la ricambistica eventualmente necessaria. Tale sconto inciderà nel calcolo del punteggio per la sub categoria in quanto verrà considerato associato alla generica marca indicata con la denominazione “Altro” (marca i-esima). Ricadono in tale tipologia materiali e/o pezzi di ricambio non prodotti dal Costruttore il cui impiego risulta da lui certificato e/o autorizzato (es. cuscinetti, cinghie, ecc).
In ogni caso, per ciascun costruttore indicato nell’Allegato 2 (in possesso o meno di listino pubblico), il concorrente indicherà lo sconto offerto per i relativi ricambi. Tale sconto verrà quindi applicato in sede di esecuzione del contratto e sarà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ”.
In relazione poi al sub -criterio C2, l’art. 17.3 del disciplinare espressamente indicava, quale elemento dell’offerta economica valutabile, ossia come rilevante ai fini dell’attribuzione di punteggio, solamente il “ Ribasso percentuale offerto per ciascuno dei listini delle case costruttrici per ciascuna marca di apparecchiature di cui all’Allegato 2 ”.
Viceversa, applicando la casistica elaborata per la prima volta nel verbale della seduta del 15 marzo 2019, la Commissione di gara avrebbe altresì valutato gli sconti offerti per i ricambi delle marche per cui non erano stati allegati all’offerta economica né i listini, né la documentazione (alternativa) prescritta dall’art. 16 del disciplinare, così esorbitando dai confini espressamente definiti della legge di gara.
D’altro canto, se anche la concreta ragione di tale sopravvenuta esigenza interpretativo/additiva della legge di gara poteva riposare nella volontà della stazione appaltante di “sterilizzare” ipotetici – a rigore, peraltro, qui neppur contestati – comportamenti discriminatori delle case produttrici nei confronti di alcuni soltanto operatori economici partecipanti alla gara (ai quali non sarebbero stati trasmessi i listini) per favorirne altri, è pur vero che un tale obiettivo non avrebbe in alcun caso consentito di intervenire in corso di gara per integrarne la relativa lex specialis .
Del resto, che si trattasse di vera e propria integrazione della disciplina di gara e non già di mera interpretazione del significato da attribuire a quest’ultima emerge anche da quanto riportato nella memoria 11 febbraio 2020 di A, per cui “ se un altro concorrente deposita il listino, nonostante lo stesso produttore abbia attestato la sua inesistenza nei confronti di un altro concorrente, il ribasso andrà posto a zero per tutti, proprio per evitare violazioni del principio di par condicio e per neutralizzare una situazione palesemente patologica ”.
Altresì sarebbe stata giustificata dall’esigenza di “ evitare che il singolo concorrente che si sia attivato per ottenere il listino venga penalizzato a seconda che il costruttore dei pezzi di ricambio decida o meno di evadere la sua richiesta ” l’introduzione – da parte della Commissione di gara – dell’ulteriore ipotesi in cui “ il concorrente non presenta il listino perché non ha avuto riscontro dal costruttore ma, comunque, dimostra di aver fatto richiesta del listino con atto tracciabile ”, a fronte della quale “ dovrà valorizzarsi il suo ribasso ove tale listino sia comunque depositato da un altro concorrente ”.
In entrambi i casi, infatti, si esce dal perimetro espresso del disciplinare, con l’inserimento delle previsioni integrative volte a colmare ipotetiche carenze, riscontrate dalla Commissione, della disciplina di gara sotto il profilo della par condicio tra i concorrenti, rispetto al quale è irrilevante l’argomento della stazione appaltante secondo cui l’ulteriore casistica individuata dalla Commissione di gara perseguiva la medesima ratio “ già contenuta nella lex specialis”.
Né la conclusiva precisazione di cui all’art. 16, lett. e) del disciplinare, per cui “ in ogni caso, per ciascun costruttore indicato nell’Allegato 2 (in possesso o meno di listino pubblico), il concorrente indicherà lo sconto offerto per i relativi ricambi ” consente – per tabulas – di ricondurre le precisazioni di cui al verbale del 15 marzo 2019 alla testuale formulazione del disciplinare, nulla dicendo tale inciso in ordine alle modalità di valutazione dello sconto di cui trattasi.
D’altra parte, non è convincente neppure il diverso argomento articolato dalla controinteressata R.D.R. s.r.l. nella propria memoria del 24 gennaio 2020, secondo cui il disciplinare di gara avrebbe chiarito “ in modo inequivocabile che il ribasso era considerato secondo lo sconto medio ponderato, calcolato in base alla formula […]. Giammai il disciplinare di gara ha previsto (come, poi, rappresentato dal RUP nella FAQ invocata dal ricorrente) – e come condiviso dal ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio – che «la suddetta clausola avrebbe dovuto intendersi nel senso che lo sconto offerto sulle marche per le quali non esisteva un listino ufficiale avrebbe avuto il valore pari a 0%» ".
In particolare, l’aggiudicataria sostiene che “ il ribasso medio ponderato teneva conto tutti i ribassi, con la conseguenza che (salvo che non fosse stato espressamente previsto dalla legge di gara) il RUP, con una FAQ, come è noto, non poteva modificare la disciplina di gara (azzerando taluni ribassi offerti), dovendo rimettere alla commissione (come poi accaduto) l’interpretazione della modalità di valutazione del criterio e l’attribuzione dei punteggi, in modo da consentire di valutare, nella individuazione dello sconto medio ponderato, per quanto possibile tutti i ribassi offerti ”.
La sostenibilità del ribasso finale offerto, conclude del resto l’appellata, piuttosto che incidere sul punteggio assegnato sarebbe divenuto rilevante ai fini della verifica della anomalia dell’offerta.
Invero, proprio l’inciso che chiarisce come obiettivo della Commissione fosse stato quello di “ valutare […] per quanto possibile tutti i ribassi offerti ” dà atto dell’obiettiva incertezza, sul punto, della lex specialis , che come già detto evidentemente manifestava, agli occhi dell’organo di gara, delle carenze da colmare sotto il profilo della par condicio competitorum .
Per quanto poi concerne il contenuto della risposta fornita dal Rup al quesito n. 37, per cui “ in ossequio all’applicazione della formula riportata a pag. 41 del Disciplinare di Gara, appare evidente che, non potendo essere dichiarato alcun ribasso per tutte le marche per le quali il Concorrente produce specifica certificazione resa dal Fornitore attestante l’assenza di listino pubblico, il ribasso per tali marche non può che assumere valore 0% (zero percento) ”, va detto che se è vero che i chiarimenti “autointerpretativi” della stazione appaltante non possono modificare né integrare le previsioni della lex specialis , nel caso di specie non era manifestamente ravvisabile un conflitto tra le delucidazioni dalla stessa fornite ed il tenore delle clausole chiarite, di talché le relative precisazioni costituivano pur sempre una sorta di interpretazione autentica ( ex multis , Cons. Stato, V, 23 settembre 2015, n. 4441;IV, 14 aprile 2015, n. 1898).
Al riguardo, va rilevato che l’ipotesi specifica della mancata comunicazione del listino da parte del produttore era già contemplata dal disciplinare di gara, all’art. 16, lettera e). In tale caso, infatti, i concorrenti ben potevano allegare all’offerta economica, in alternativa ai listini, una dichiarazione sostitutiva del costruttore attestante l’assenza di listino ovvero una dichiarazione del concorrente attestante l’impossibilità di produrre detti listini per mancata risposta dei produttori.
Per contro, ove la stazione appaltante avesse ritenuto comunque imprescindibile, per preminenti ragioni di interesse pubblico, intervenire sulla questione con una precisazione ad hoc , non ritenendo la disposizione da ultimo citata direttamente riferibile al caso di specie, avrebbe dovuto annullare in autotutela la gara e riformulare il disciplinare, se del caso inserendovi la (evidentemente nuova) casistica su cui si controverte.
Con il secondo motivo di appello viene poi contestato quanto riportato in sentenza, circa l’asserita mancata contestazione, nella sostanza, dei predetti criteri integrativi ad opera della ricorrente.
Quest’ultima, invece, avrebbe ritualmente “ censurato gli stessi sotto il profilo della violazione degli art. 16 e 17.3 del Disciplinare e, più in generale, dei generali principi della par condicio competitorum e del buon andamento della P.A., come chiaramente risulta dalla lettura del ricorso e degli ulteriori scritti difensivi di Deltapi srl nel giudizio di primo grado ”.
Anche questo motivo è fondato.
Con il primo motivo del ricorso introduttivo, infatti, veniva puntualmente censurato proprio il ricalcolo del punteggio per il sub -criterio C2 operato dalla Commissione di gara sulla base della casistica di cui al precedente motivo di appello, evidenziando come (pag. 11 ricorso) “ così come anche chiarito dal RUP in risposta al quesito n. 37, per le marche per le quali non si era allegato il listino, ma si era comunque allegata l’alternativamente obbligatoria certificazione del costruttore attestante l’assenza di listino pubblico, il ribasso per tali marche non poteva che assumere il valore 0% (zero per cento) ”.
D’altronde – evidenziava ancora la ricorrente – “ in mancanza di ulteriori specificazioni o di documentazione a supporto del ricalcolo operato dalla Commissione alla seduta del 15.3.2019, non è dato esattamente sapere con esattezza in quale modo siano stati applicati i 4 criteri di attribuzione del punteggio per il sub-C2 in tale seduta identificati […] dal raffronto fra la tabella di cui al verbale di detta ultima seduta e quella di cui al verbale della precedente seduta dell’11.3.2019 può presumersi che la diminuzione del punteggio già riconosciuto a Deltapi srl sia da ricollegare all’aver la Commissione riportato a zero, in applicazione del punto 2 del verbale del 15.3.2019, i ribassi per le marche per cui la ricorrente aveva presentato il listino, ma per le quali altre concorrenti avevano evidentemente prodotto comunicazioni del Fornitore attestante l'assenza di listini.
E che, per contro, il rilevante aumento del punteggio riconosciuto al RTI controinteressato sia da ricollegare alla valutazione degli sconti dalla stessa indicati in offerta, con sospetta lungimiranza, con riferimento a tutte le marche, pure senza allegazione di listini o delle alternative dichiarazioni dei fornitori - con eccezione di soli 6 listini, come da verbale n. 14 della seduta pubblica del 21.12.2018 ”.
La ricorrente concludeva quindi, sul punto, che “ a fronte del chiaro disposto dell’art. 16 del Disciplinare e dell’ivi imposto obbligo di allegazione, la mancata esclusione del RTI R.D.R. s.r.l./On Tecnology s.r.l./Acciona Agua s.a. e, comunque, l’introduzione da parte della Commissione alla seduta del 15.3.2019 di nuovi indici di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio per il subcriterio C2 e la conseguente valutazione dei ribassi sulle marche dell'Allegato 2 non supportati dall'allegazione dei listini ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione di cui all’art. 17.3 del Disciplinare sono in contrasto con detta disposizione della lex specialis e, più in generale, con il principio della par condicio competitorum, in quanto comportanti l’integrazione di una lacuna dell’offerta economica del RTI controinteressato al fine di renderla conforme alle previsioni della lex specialis e, ancora, l'evidente alterazione dell’equilibrio fra i concorrenti ”.
Deve quindi riconoscersi l’avvenuta prospettazione delle censure di legittimità nei confronti dei sub -criteri in esame, ritenuti non solo esorbitanti rispetto alle disposizioni della legge di gara, ma con esse direttamente in contrasto.
L’accoglimento dei primi due motivi di appello è assorbente delle più specifiche questioni di cui al terzo e quarto motivo di gravame, concernenti la concreta corretta attribuzione dei punteggi per l’offerta economica. Al detto accoglimento consegue infatti l’annullamento degli atti di gara impugnati e la necessità, per la stazione appaltante, di rivalutare le offerte economiche delle imprese partecipanti alla gara, senza più dare applicazione alla casistica definita nel punto 2 del verbale del 15 marzo 2019 della Commissione di gara, ai fini dell’attribuzione del punteggio per il sub -criterio C2. Alla ora descritta attività rinnovatoria della procedura di gara sono inoltre affidate le possibilità di reintegrazione in forma specifica azionate nel presente giudizio dall’originaria ricorrente Deltapi.
Per la stessa ragione non vi è ragione di pronunciarsi sull’istanza risarcitoria di Deltapi s.r.l., l’accoglimento dell’appello comportando la caducazione del contratto nelle more eventualmente stipulato dalla stazione appaltante con l’aggiudicataria e l’obbligo, per la prima, di nuovamente valutare le offerte economiche delle imprese partecipanti alla gara, alla luce dei criteri sopra enunciati.
La complessità e la novità delle questioni affrontate giustifica peraltro, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del doppio grado di giudizio.