Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-03-15, n. 202302699
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Testo completo
Pubblicato il 15/03/2023
N. 02699/2023REG.PROV.COLL.
N. 05438/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5438 del 2022, proposto da
G A, S A, G A, F A, G A, R B, C B, N B, T C, D C, T C, D C, V C, M D, V D, S F, A G, D L, D L, B M, F M, R M, G M, A M, S M, A M, F V M, S M, T M, S M, G M, R M, G P, G P, D P, A G R, G R, A B S, G S, N S, F S, B T, G T, M V, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Carmela Mirarchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Carmen Peronace in Roma, via Giacomo Giri, 3 Sc. C, Int.3;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, Guardia di Finanza - Comando Regionale Calabria - Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Regionale Calabria - Guardia di Finanza - Catanzaro, Reparto Tecnico Logistico Amm Calabria - Guardia di Finanza-Ufficio Amministrazione-Sez. Gestione Finanziaria, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 00002/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale e di Guardia di Finanza - Comando Regionale Calabria - Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 il Cons. Fabrizio D'Alessandri, nessuno presente per le parti gli avvocati; si dà atto che l'avv. Mirarchi Maria Carmela ha depositato prima dell'udienza istanza di passaggio in decisione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le parti appellanti impugnano la Sentenza del T.A.R. per la Calabria Catanzaro, Sez. I, 3 gennaio 2022, n. 2 resa nel procedimento di cui al R.G.N. 1096/2019.
In particolare, tutti gli odierni appellanti sono appartenenti alla Guardia di Finanza e hanno adito il T.A.R. Calabria Catanzaro deducendo di essere stati coinvolti nell’attività di revisione organizzativa del Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza, realizzata con diverse circolari, dal Comando Generale – I Reparto – Ufficio Ordinamento.
Detta revisione organizzativa, operata nel 2014, ha comportato la soppressione di alcuni Reparti della Guardia di Finanza – quelli di Roccella Jonica e Bianco - e della sede lavorativa di Sellia Marina, ove erano contemporaneamente presenti una Sezione A.T.P.I. della Compagnia di Catanzaro, l’Ufficio Logistico – Sezione Materiali del Reparto T.L.A. Calabria e la Brigata di Sellia Marina.
Gli odierni appellanti, coinvolti nei relativi trasferimenti di sede, chiedevano la corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art. 1, comma 1, della L. n. 86 del 2001, art. 21 della legge 836 del 18.12.1973 ed all’art. 47 comma 5 del DPR n.164 del 18.6.2002, considerando i relativi trasferimenti di sede come operati d’autorità e non a domanda.
Le istanze venivano tutte rigettate in base alle considerazioni che:
a) la legge 29.3.20021 n. 86, all’art. 1-bis prevede che l’indennità di cui al comma 1, nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità, non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti e relative articolazioni; il trasferimento in argomento è stato disposto dal Comando Regionale Calabria e pertanto trova applicazione l’art. 1-bis della Legge 86/2001;
b) il trasferimento è stato peraltro disposto “a domanda” in accoglimento di apposita istanza per situazioni straordinarie prodotta a seguito di conferimento con il Comandante Regionale.
Gli odierni appellanti, unitamente ad altri colleghi, hanno adito il T.A.R. Calabria – Catanzaro impugnando con un ricorso collettivo tutti i provvedimenti di diniego, adottati in base alla stessa motivazione e stante l’identità e comunanza della situazione di fatto sottostante.
Hanno dedotto, in estrema sintesi, l’illegittimità di entrambe le motivazioni poste all’Amministrazione a base del diniego, contestando sia la non spettanza dell’indennità in forza dell’art. 1 comma 1-bis legge n. 86/2001; sia che il trasferimento sia stato disposto “a domanda” e non “d’autorità”.
L’adito T.A.R. calabrese ha accolto il ricorso solo nei confronti di alcuni dei ricorrenti in primo grado, mentre lo ha rigettato per altri ricorrenti che hanno proposto l'appello scrutinato in questa sede.
La sentenza gravata ha riconosciuto la natura d’autorità dei trasferimenti operati dall’Amministrazione, smentendo la tesi di quest’ultima che, al contrario, li ha ritenuti trasferimenti avvenuti a domanda.
Per quanto riguarda l’altro presupposto del riconoscimento al diritto all’indennità, ovverosia la collocazione della sede di destinazione, la medesima sentenza ha ritenuto di dover interpretare la locuzione “sede di servizio limitrofa” (che in caso di trasferimento per soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni non dà diritto all’indennità), non nel significato di “comune confinante” (come invocato dai ricorrenti), bensì come sede che si trova anche in un Comune non confinante, qualora tra la sede di provenienza e quella di destinazione dei ricorrenti non vi siano altre sedi di servizio “intermedie”, ragion per cui si deve ritenere che le due sedi siano limitrofe, dunque tra loro finitime.
In sostanza, secondo il T.A.R., al fine di definire il significato della locuzione “sedi limitrofe” si dovrebbe far riferimento all'ambito della circoscrizione territoriale della sede di provenienza e di quella di destinazione, in quanto il comma 1-bis citato in questione si riferisce non al Comune dov'è allocato l'ufficio, bensì alla "sede limitrofa" e dunque all'ambito della circoscrizione territoriale di competenza delle sedi.
L’adito T.A.R. ha, quindi, accolto il ricorso limitatamente a quei ricorrenti (non odierni appellanti) che sono stati trasferiti in sedi non limitrofe nel senso indicato dall’Amministrazione, mentre ha rigettato il ricorso nei confronti degli altri ricorrenti (odierni appellanti) che, pur essendo trasferiti in sedi poste in Comuni non confinanti con quelli della sede di provenienza, sono da considerare limitrofe secondo la tesi dell’Amministrazione.
Questi ultimi hanno proposto appello, formulando i