Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-07-29, n. 201905347
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Testo completo
Pubblicato il 29/07/2019
N. 05347/2019REG.PROV.COLL.
N. 09869/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 9869 del 2018, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lecco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Il signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sezione prima, n. -OMISSIS- del 27 agosto 2018, resa tra le parti, concernente il diniego di accesso alla documentazione fiscale del coniuge relativa alle dichiarazioni dei redditi, alle dichiarazioni IVA, Irap e modello 770 e alle certificazioni dei sostituti di imposta degli ultimi tre anni, nonché a tutta la contrattualistica riguardante le proprietà immobiliari e l’elenco degli atti del registro dell’ultimo decennio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lecco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2019 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi, per l’appellante, l’avvocato Corrado Morrone, su delega dell’avvocato S C, e, per l’Agenzia delle Entrate, l'avvocato dello Stato Giovanni Palatiello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante ha chiesto il 12 settembre 2017 all’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Lecco, l’accesso alla documentazione fiscale del coniuge, relativa alle dichiarazioni dei redditi, alle dichiarazioni IVA, Irap e modello 770 e alle certificazioni dei sostituti di imposta degli ultimi tre anni, nonché a tutta la contrattualistica riguardante le proprietà immobiliari dello stesso e l’elenco degli atti del registro dell’ultimo decennio.
2. La richiesta di accesso è stata presentata in relazione ad un procedimento di separazione giudiziale nell’ambito del quale l’appellante ha avuto l’esigenza di evidenziare le reali condizioni reddituali del coniuge, anche a seguito del mancato accoglimento da parte del giudice della separazione delle sue istanze istruttorie.
3. La Direzione provinciale di Lecco, con provvedimento del 16 ottobre 2017, ha negato l’accesso. 4. L’interessata ha quindi chiesto il riesame del diniego, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.
La Commissione, con decisione n. 103 del 19 dicembre 2017, ha invitato l’Amministrazione “ a riesaminare la questione ”.
5. 5. La Direzione provinciale di Lecco, riesaminata la richiesta, ha adottato in data 30 gennaio 2018 un provvedimento confermativo dell’originario diniego, reputando l’assenza del requisito della necessità e della stretta indispensabilità degli atti oggetto di accesso rispetto al diritto di difesa della richiedente, tutelabile invece dal giudice del procedimento di separazione nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa anche della controparte processuale.
6. Contro quest’ultimo provvedimento di diniego, l’interessata ha quindi proposto il ricorso di primo grado n. -OMISSIS- del 2018, prospettando, in particolare, la violazione delle norme della legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti anche in relazione all’art. 706 c.p.c., all’art. 155 sexies delle disposizioni di attuazione al c.p.c., all’art. 492 bis dello stesso codice, all’art. 337 ter c.c. e agli artt. 211 e 213 c.p.c..
7. Il Tr per la Lombardia, sede di Milano, dopo un incombente istruttorio (ordinanza n. -OMISSIS-/2018) con il quale ha acquisito le determinazioni del giudizio di separazione pendente dinanzi al Tribunale civile, con la sentenza indicata in epigrafe ha in parte dichiarato inammissibile il ricorso ed in parte lo ha respinto.
7.1. Il giudice di primo grado ha innanzitutto rilevato che nel corso del giudizio di separazione il coniuge aveva depositato le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2015, 2016 e 2017. Pertanto rispetto a tale documentazione ha rilevato la carenza di interesse ab origine della ricorrente.
7.2. Pur prendendo atto che nella materia esistessero pronunce giurisprudenziali favorevoli all’accesso anche nel caso prospettato dalla ricorrente (es. Tr Lazio, Sez. II ter, 8 febbraio 2017, n. 2161), il Tr ha poi ritenuto di condividere la posizione di altra parte della giurisprudenza (es. Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 2017, n. 3461) secondo cui l’interesse ostensivo azionato a fini difensivi, ai sensi della legge n. 241/1990, non poteva superare quello alla riservatezza di cui è titolare il coniuge al quale fanno riferimento i dati patrimoniali e finanziari richiesti.
7.3. In sostanza, secondo il Tr i documenti oggetto di accesso all’Agenzia avrebbero dovuto essere acquisiti esclusivamente nel giudizio civile, con gli specifici strumenti processuali previsti da quell’ordinamento (in particolare, ai sensi dell’art. 155 sexies delle disposizioni di attuazione al c.p.c. e dell’art. 492 bis del c.p.c., nonché con gli ordinari strumenti “ ad exhibendum ” contemplati dagli artt. 211 e 213 c.p.c. in materia di esibizione delle prove e dei documenti).
7.4. Il giudice di prime cure ha inoltre evidenziato che l’istanza di accesso sarebbe stata priva dei necessari requisiti di concretezza e attualità previsti dall’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/90), essendo posta in relazione ad un procedimento di separazione nel quale il diritto alla difesa sarebbe stato adeguatamente tutelato dalle regole del processo civile. In ogni caso, gli atti richiesti non sarebbero ostensibili, oltre che per ragioni di riservatezza, anche in forza di espresse previsioni normative (ad esempio, per gli atti del registro dall’art. 18 del d.P.R. n. 131/1986)
8. Contro la predetta sentenza ha proposto appello l’interessata, formulando i seguenti motivi di censura.
8.1. Error in iudicando : violazione e falsa rappresentazione dei presupposti legislativi degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241 del 1990, anche in rapporto con le disposizioni di cui agli artt. 155 sexies delle disposizioni di attuazione al c.p.c., 492 bis c.p.c., 337 ter c.c, nonché agli artt. 211 e 213 c.p.c.
8.1.1. Secondo l’appellante, il Tr avrebbe erroneamente condiviso la tesi dell’Amministrazione in ordine al venire meno, di fronte alle esigenze di riservatezza dell’altro coniuge, del diritto di accesso a scopi difensionali ai suoi dati finanziari. Per il giudice di primo grado, nell’ambito del giudizio di separazione, non sarebbe sussistente l’ipotesi residuale contemplata dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 sulla necessità ed indispensabilità dell’accesso derivante dall’impossibilità di soddisfare l’interesse alla conoscenza di determinati documenti in ragione della presenza di ordinari strumenti, sostanziali e processuali, approntati dall’ordinamento del processo civile.
8.1.2. In realtà, per l’appellante non vi sarebbe alcun ostacolo all’acquisizione della documentazione richiesta mediante gli strumenti dell’accesso di cui all’art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 anche in sede di giudizio di separazione. Le norme relative al diritto di accesso disciplinerebbero, infatti, un istituto che, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 24 aprile 2012, ha una portata generale, essendo esercitabile ogniqualvolta vi sia un interesse strumentale, serio e non emulativo, personale e connesso ad una situazione di cui l’istante è portatore, qualificato dall’ordinamento come meritevole di tutela.
8.1.3. Tli caratteristiche sarebbero sicuramente rinvenibili anche nel cosiddetto accesso difensivo, ossia funzionale alla tutela di interessi giuridici, che non può essere ostacolato sulla base del contrapposto diritto alla riservatezza di cui all’art. 24 della legge n. 241/1990. Non vi sarebbe quindi una equivalenza se non per gli effetti tra i mezzi istruttori del processo civile e lo strumento approntato in linea generale dagli art. 22 e seguenti della legge 241/1990.
8.1.4. Inoltre, nel caso di specie sarebbe ancor più fondato l’interesse all’accesso alla documentazione reddituale del coniuge in ragione della circostanza che l’appellante non agisce solo per sostenere la propria posizione, ma anche per garantire l’interesse delle proprie figlie nell’ambito della separazione personale. In sostanza, per avere la massima trasparenza delle condizioni economiche nel momento della crisi della relazioni familiari.
8.1.5. Ed anche l’ampliamento delle prerogative del giudice civile nell’acquisizione delle informazioni e dei documenti patrimoniali e finanziari nel giudizio di separazione, introdotte dal combinato disposto degli artt. 155 sexies delle disposizioni di attuazione al c.p.c. e dell’art. 492 bis c.p.c., non potrebbe costituire un ostacolo all’accesso difensivo, soprattutto laddove le