Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-05-28, n. 202104141

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-05-28, n. 202104141
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104141
Data del deposito : 28 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2021

N. 04141/2021REG.PROV.COLL.

N. 10223/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n.10223 del 2020, proposto da S Z, rappresentato e difeso dagli avvocati G P, G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lamezia Terme non costituito in giudizio;

nei confronti

A S, A S, G N, E C, A C, G A S, R R, A L, T P, M G, G P, Antonietta D'Amico, D G, D M, R P, M F, A Mni, Pietro Gallo, Gennaro Gianturco, E G, Aquila Villella, Lucia Alessandra Cittadino, Antonello Bevilacqua, Giovanni Luzzo, Francesco Dattilo, Luisa Vaccaro, Giorgia Gargano, Sandro Zaffina, Teresa Bambara, R P, M C, C S, F B non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 2020/2020, resa tra le parti, concernente lo svolgimento delle operazioni elettorali del 10 e 24 novembre 2019 per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Lamezia Terme.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto da P M e Peppino Zaffina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2021, tenutasi ex art. 4 del d.l. n. 84 del 2020 e ex art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, il Cons. C A e uditi l'Avv. Pitaro Giuseppe e l'Avv. Liperoti Gaetano, per l’appellante principale, e l'Avv. Galletti Antonino e l'Avv. Malinconico Giovanni, per l’appellante incidentale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Con ricorso notificato in data 30 dicembre 2020 S Z ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione seconda, n. 2020 del 14 dicembre 2020, che ha respinto il ricorso di primo grado nella parte relativa all’integrale annullamento delle operazioni elettorali per la scelta del sindaco e dei consiglieri del consiglio comunale di Lamezia Terme e lo ha accolto limitatamente alle operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni n.ri 2, 44, 73 e 78.

2. In data 10 e 24 novembre 2019 si svolgevano le elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale del Comune di Lamezia Terme, dopo un periodo di commissariamento dell’ente a causa di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell’art 143 TUEL.

2.1 In esito allo scrutinio, risultava vittorioso e proclamato sindaco P M, alle cui liste a sostegno venivano attribuiti 10.669 voti, contro 8.605 voti delle liste a sostegno di R P, 6.063 voti delle liste a sostegno di E G, 2.917 voti delle liste a sostegno di R P, 1.327 voti della lista a sostegno di S Z e 1.383 voti delle liste a sostegno di M C.

2.2 Il verbale di proclamazione degli eletti e i verbali delle operazioni elettorali effettuate in 63 delle 78 sezioni venivano impugnati in primo grado da S Z, nella sua qualità di candidato a sindaco per la lista “Movimento 5 Stelle”, M C, nella sua qualità di elettore e di candidato a sindaco per le liste “La Svolta” e “Nuova Lamezia” nonché C S e F B, nella loro qualità di elettori e candidati a consiglieri di minoranza del Comune di Lamezia Terme rispettivamente con le liste “La Svolta” e “Nuova Lamezia”.

A contorno delle censure, i ricorrenti deducevano che le elezioni si erano svolte in un clima di generale confusione, oscurità e illegalità, tanto che l’Ufficio Elettorale Centrale aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Lamezia Terme il sequestro degli esemplari di verbale depositati presso il Comune per 39 sezioni elettorali.

2.3 Il TAR Calabria, con la sentenza n.2020 del 14 dicembre 2020, a seguito di verificazione, disponeva l’annullamento delle operazioni elettorali delle sezioni n.ri 2, 44, 73 e 78, rigettando le domande volte ad ottenere l’integrale annullamento delle elezioni. Disponeva, inoltre, la trasmissione degli atti del giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, “ essendovi il fondato sospetto che nelle sezioni le cui operazioni vengo annullate siano stati commessi fatti penalmente rilevanti, tramite il sistema della scheda ballerina”.

3. Avverso la suddetta sentenza S Z propone appello sulla base dei seguenti motivi:

1) Sulle gravi ed insanabili irregolarità del procedimento elettorale- violazione dei principi in materia di effetti invalidanti delle operazioni elettorali-sussistenza di irregolarità sostanziali (capi 8.2-8.3-8.4 della sentenza impugnata). La sentenza appellata ha deliberatamente omesso di valutare la circostanza che i vizi denunciati, e puntualmente riscontrati in sede di verificazione, erano di una portata talmente copiosa, grave ed evidente, unitamente a risultati elettorali aritmeticamente impossibili, ai numerosi rimaneggiamenti, alle innumerevoli irregolarità, alla circostanza che le operazioni elettorali nel 50% dei seggi sono state concluse dall’Ufficio Centrale Elettorale senza un reale spoglio delle schede, ma soltanto trasfondendo nei verbali le risultanze delle tabelle di scrutinio, che non potevano che indurre l’effetto giuridico della complessiva invalidità delle operazioni elettorali. Non possono essere “liquidati” con l’omessa pronuncia vizi rilevantissimi come quello emerso, nella sezione n. 3, in sede di verificazione, dove è stata accertata l’intrusione di una scheda autenticata mediante una firma non corrispondente a quella degli scrutatori del seggio e difforme da tutte le altre schede del seggio, solo perché non denunciato nel ricorso introduttivo.

2) Violazione dei principi in materia di effetti invalidanti sulle operazioni elettorali in relazione a rimaneggiamenti e cancellature, discordanza dei dati contenuti nei verbali ed uso delle tabelle di scrutinio (capi 8.5-8.6-8.7 della sentenza impugnata). Il ricorrente non si è limitato ad eccepire mere cancellature o correzioni sussumibili nella spiegazione della scarsa dimestichezza del seggio, perché le correzioni avevano il fine di alterare il risultato elettorale precedentemente descritto (v. aggiunta del valore “1” davanti ad altro “1” per far diventare “11” il risultato finale;
la mancata compilazione delle caselle relative al valore “zero” in combinazione con la discordanza per eccesso del totale dei voti;
uso della scolorina e/o della compilazione esclusivamente a matita in combinazione con discordanza fra l’indicazione del totale dei voti e la somma algebrica dei medesimi). Le cancellature erano particolarmente ricorrenti in relazione a specifici candidati di specifiche liste (si veda il caso, emblematico, della candidata n. 18 della lista n. 3). Numerose correzioni, quasi in ogni sezione chiamata al voto, riguardanti spesso la modifica di risultati in eccesso, in un quadro in cui nei seggi entrano schede dall’esterno, i verbali di due sezioni (n. 10 e n. 61) sono spariti e non sono mai stati rinvenuti e le operazioni elettorali, nel 50% dei casi (39 sezioni su 78) non sono mai avvenute a seguito di uno spoglio effettivo delle schede, ma solo mediante la trasposizione dei dati contenuti nelle tabelle di scrutinio. In alcuni casi le risultanze del verbale hanno condotto ad operazioni aritmeticamente impossibili (v. somma dei voti di preferenza dei candidati a consigliere di genere maschile superiore al totale dei voti della lista di appartenenza), come emerge dalla chiara denuncia del magistrato presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale presso il Tribunale di Lamezia Terme secondo cui- in taluni casi, analiticamente indicati in ricorso ma non vagliati dal TAR- non è ricavabile con certezza, viste le numerose correzioni apportate, quali siano i voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di consigliere e quale sia il totale.

In almeno 7 sezioni (segnatamente le sezioni n.ri 37,49, 53, 59, 63,65,66) le operazioni elettorali si sono concluse senza nessun effettivo spoglio delle schede votate, ma mediante la mera trasposizione nel verbale-da parte dell’U.E.C.-dei dati riportati nelle tabelle di scrutinio. Addirittura nelle sezioni n.ri 10 e 61 l’attribuzione dei voti è avvenuta sulla scorta di un unico verbale (risultando “smarrita” la seconda copia) senza alcuna reale contezza che quel verbale rinvenuto fosse il verbale contenente il dato reale e che non fosse, invece, come accaduto nelle altre sezioni, uno dei verbali che dava una delle tante diverse rappresentazioni fallaci del risultato. E, dunque, in un quadro di operazioni lasciate a metà e con due verbali compilati con dati contrastanti, l’Ufficio Centrale, senza riaprire le schede e fare su di esse un effettivo spoglio, ha applicato la regola di considerare validi i risultati riportati nelle tabelle di scrutinio.

3) Violazione dei principi in materia di effetti invalidanti sulle operazioni elettorali- analitica riproposizione delle censure disattese (capi 9-10 della sentenza impugnata). Le violazioni eccepite nel ricorso e ritenute non invalidanti dal TAR meritano di essere riqualificate, risultando acclarato il loro effettivo riscontro a seguito delle complesse, lunghe e scrupolose attività dell’organo di verificazione istituito presso la Prefettura di Catanzaro. Si reiterano, pertanto, le censure relativamente a n. 58 sezioni elettorali (n.ri. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 74, 77), ritenendo che esse – unitamente alla già ritenuta illegittimità delle ulteriori 4 sezioni (n.ri 2, 44, 73 e 78) – non possano che generare quel complessivo quadro di opacità ed ombre che il Supremo Consesso ritiene necessario per decretare l’integrale annullamento delle operazioni elettorali.

4) Sui vizi eccepiti con riferimento alle sezioni elettorali non oggetto di verificazione. Il Collegio di prime cure non ha disposto la verificazione dei vizi dedotti nel ricorso introduttivo riguardanti le seguenti 14 sezioni: n.ri 9,12,26,32,34,36,40,48,52,54,55,56,68,72, ritenendoli irrilevanti. Della sussistenza di tali vizi, il ricorrente ha comunque fornito un elemento di prova, rappresentato dal verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale, prodotto in allegato 3 al ricorso di primo grado, onde la loro indiscutibile sussistenza, aggiunta alle altre gravissime irregolarità riscontrate nelle 48 sezioni oggetto di verificazione, fa emergere un quadro complessivamente critico di irregolarità, inesattezze ed alterazioni che ha minato alla base la genuinità del risultato elettorale. I vizi relativi a tali sezioni consistono in: divergenze nella compilazione del totale dei voti di lista, compilazione dei verbali a matita, somme di preferenze non corrispondenti ai totali, carente indicazione dei voti attribuiti ai candidati a sindaco senza espressione di preferenze per il candidato a consigliere, correzioni a penna che, inseriti in un contesto di cui si è dato conto, fanno emergere il quadro di rilevanti opacità ed ombre sussistenti nelle operazioni elettorali oggetto di causa.

5) Sulle spese di giudizio (capo 12 della sentenza impugnata). Si sottopone a specifica ed autonoma impugnazione il capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese nonché il capo della sentenza che ha posto a carico del ricorrente le spese di verificazione nella misura del 20%. Tale statuizione appare irragionevole ed illogica, atteso che quasi ogni vizio o incongruenza indicata nel ricorso è stata riscontrata dal verificatore.

4. Si sono costituiti in giudizio P M e Peppino Zaffina che hanno proposto appello incidentale avverso i capi della sentenza con cui sono state annullate le operazioni elettorali nelle sezioni n.ri 2,44,73 e 78. L’appello incidentale è affidato ai seguenti motivi:

1) error in iudicando : mera congettura in relazione all’ipotesi di scheda “ ballerina” - totale assenza di indici oggettivi e riscontri esterni di un eventuale deficit di libertà e genuinità nell’espressione del voto.

Nelle sezioni n.ri 2, 44, 73 e 78 è stato disposto il rinnovo del voto sulla scorta di una possibile alterazione del risultato elettorale, conseguente alla semplice mancata corrispondenza tra le schede vidimate e le schede residuate in tali sezioni, senza alcuna verifica ulteriore, né alcun riscontro in relazione alla reale esistenza di elementi oggettivi idonei ad incidere sulla genuinità del voto. Quanto alle sezioni n.ri 2 e 44, che presentano le stessa tipologia di irregolarità, in entrambe le ipotesi non solo non si tratta di schede mancanti (circostanza avrebbe potuto costituire indicatore, in presenza di altri elementi, del fenomeno invalidante della c.d. “ scheda ballerina ”), ma il numero di schede in eccesso è spiegabile con un errore nella indicazione delle schede vidimate: semplicemente è stato verbalizzato un numero di schede vidimate maggiore di quelle effettive e solo per tale evidente ragione sembrerebbero esserci schede vidimate in eccesso.

Quanto alla sezione n. 73, il relativo vizio non attiene affatto ad una ipotesi di alterazione del voto, ma piuttosto ad una errata verbalizzazione dei voti espressi a favore dei candidati sindaco, che avrebbe dovuto comportare al limite la richiesta di riconteggio.

In relazione alla sezione n. 78, si evidenza che in tale sezione hanno votato appena 18 elettori e che il disavanzo di tre schede non è sufficiente a determinare l’illegittimità del voto, in quanto la scomparsa di un numero limitato di schede è compatibile con distrazioni individuali e disfunzioni burocratiche.

2) error in procedendo : improcedibilità dei ricorsi al TAR per il mancato superamento della prova di resistenza.

All’esito delle elezioni comunali veniva proclamato sindaco P M con 10.669 voti contro 8.605 voti delle liste a sostegno di R P, mentre la lista a sostegno di S Z otteneva 1.327 voti. O, anche a voler attribuire al sindaco P M 0 voti in tutte le sezioni per cui è stato disposto nuovamente il voto e a voler assegnare i voti espressi a favore di quest’ultimo al secondo degli eletti, comunque non si potrebbe avere un esito elettorale diverso.

5. Nella camera di consiglio del 9 marzo 2021 l’appellante incidentale rinunciava alla tutela cautelare originariamente chiesta, essendo venuto meno il periculum in mora in ragione del generale differimento delle operazioni elettorali disposto con la normativa emergenziale Covid a data successiva a quella dell’udienza pubblica, già fissata per il 18.05.2021, per la discussione del ricorso.

6 Le parti hanno depositato documenti e scambiato memorie.

7. All’udienza del 18 maggio 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

8 L’appello principale è infondato.

9. Con il primo motivo l’appellante principale censura i capi della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le anomalie riscontrate costituissero mere irregolarità insuscettibili di inficiare la validità delle operazioni elettorali. La sentenza avrebbe deliberatamente omesso di valutare la gravità, la rilevanza ed il numero delle illegittimità riscontrate che, invece, erano tali da dover determinare la caducazione di tutte le operazioni di voto, tanto più che la precedente compagine di governo, guidata dallo stesso sindaco P M era stata sciolta per condizionamenti di stampo mafioso. Peraltro, non potevano essere liquidati con l’omessa pronuncia vizi rilevantissimi, come quello emerso in sede di verificazione nella sezione n. 3, dove è stata accertata l’intrusione di una scheda autenticata mediante una firma non corrispondente a quella degli scrutatori del seggio e difforme da tutte le altre, solo perché non denunciata nel ricorso introduttivo.

9.1 Il motivo è in parte generico, laddove si riferisce, in via generale ed onnicomprensiva, a tutte le anomalie lamentate nel ricorso di primo grado e non accolte dal TAR, ed in parte inammissibile, con riferimento al pregresso scioglimento del consiglio comunale guidato dalla stessa compagine risultata vincitrice nelle nuove elezioni.

9.2 Quanto al rinvenimento di una scheda recante una firma difforme da quelle contenute nelle altre schede della sezione n. 3, la sentenza del TAR appare immune da censure laddove ha confermato la regolarità delle operazioni di voto della sezione.

All’esito della verificazione, infatti, è emersa l’esatta coincidenza tra la somma dei voti validi per ciascun candidato sindaco indicato a pag 49 del verbale ed il totale degli stessi indicato a pag 85, entrambi pari a 324 voti.

In relazione al rinvenimento della scheda sopra indicata, correttamente il TAR ha rilevato l’inammissibilità della censura perché non tempestivamente denunciata nel ricorso, il quale aveva ad oggetto esclusivamente la discordanza tra il totale dei voti validi alla carica di candidato a sindaco e la somma dei voti validi indicati nel verbale. Solo tale discordanza è stata, di conseguenza, oggetto di verificazione.

La lamentata “ intrusione ” della “ scheda ballerina ” nella sezione n. 3, si configura come una censura nuova e, per tale ragione, inammissibile.

Osserva comunque il Collegio che il rinvenimento della scheda recante una firma apparentemente difforme dalle altre non è di per sé sufficiente, ove non supportato da ulteriori elementi di riscontro, per ritenere provata l’illiceità dell’intera operazione elettorale. In assenza di elementi atti a dimostrarne il concreto collegamento con l’alterazione delle operazioni di voto nella sezione, quella della “ scheda ballerina ” rimane una generica ed astratta contestazione (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 30 gennaio 2017 n. 368;
sezione III, 21 novembre 2016 n. 4863, sezione V, 17 febbraio 2016 n. 632).

9.3 Per tali ragioni, il motivo deve essere respinto.

10.Con il secondo motivo l’appellante censura la sentenza del TAR nella parte in cui ha degradato a mere irregolarità le cancellature e le correzioni, la contraddittorietà di risultanze tra i due esemplari di verbale o tra parti dello stesso verbale nonché nella parte in cui ha ritenuto legittimo l’utilizzo dei dati contenuti nelle tabelle di scrutinio per “dirimere” erronee o discordanti indicazione di dati numerici contenuti nei verbali.

10.1 Il motivo è una specificazione di quello precedente e ne condivide la genericità ed indeterminatezza.

Si tratta di una critica volta complessivamente all’intero impianto della sentenza che tralascia di esaminare le analitiche ragioni espresse dal giudice di primo grado il quale, analizzando le operazioni di voto sezione per sezione alla luce degli esiti della verificazione, è giunto alla conclusione che le anomalie denunciate non avessero influito sulla genuinità del voto, ad eccezione delle sezioni n.ri 2,44,73 e 78. Ciò in applicazione del noto principio della strumentalità delle forme per cui sono rilevanti solo le irregolarità sostanziali che impediscono il raggiungimento dello scopo al quale l’atto è prefigurato e, dunque, quelle idonee ad influire sulla sincerità e libertà del voto (cfr. Consiglio di Stato sez. III 19 dicembre 2017 n. 5959).

10.2 Per parte appellante l’elevato numero delle irregolarità riscontrate nelle varie sezioni assurgerebbe ad elemento sufficiente per l’annullamento dell’intera operazione elettorale. Si tratta di una affermazione che rimane su un piano eccessivamente astratto e generale, in quanto non supportata da una specifica confutazione delle ragioni che, invece, hanno indotto il giudice di primo grado a ritenere non pregiudicata la genuinità del voto.

10.3 Il Collegio osserva che il carattere integralmente demolitorio dell’impugnazione, in quanto volta all’annullamento dell’intera elezione, non può tradursi, sul piano processuale, in una astrattezza delle contestazioni afferenti, in via generale e generica, all’intera vicenda elettorale. Per contro, stante la radicalità del risultato a cui aspira, è onere del ricorrente addurre specifiche e puntuali ragioni atte a dimostrare che le anomalie lamentate hanno irrimediabilmente inficiato la regolarità delle operazioni, in modo da consentire alla controparte di esercitare il diritto di difesa ed al giudice di vagliarne la fondatezza alla luce degli atti del giudizio.

L’onere di specificità dei motivi di appello di cui all’art 101 c.p.a. non può essere pretermesso proprio nel caso in cui, vertendo il contenzioso sull’annullamento dell’intera operazione elettorale, si chiede al giudice il non facile accertamento della non riconducibilità del risultato del voto all’effettiva volontà del corpo elettorale.

10.4 A sostegno di quanto dedotto, l’appellante adduce alcune circostanze fattuali, quali la denuncia del magistrato presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale che, constatato che per le sezioni n.ri 10, 57 e 61 nelle rispettive buste n. 5/C mancavano i verbali delle operazioni e per altre sezioni erano presenti anomalie di verbalizzazione, ha chiesto ed ottenuto il sequestro degli esemplari di verbale depositati presso il Comune per 39 sezioni elettorali.

10.5 Il TAR ha esaminato analiticamente, anche alla luce dei risultati della verificazione, le operazioni relative alle sezioni per cui erano emerse le anomalie denunciate dall’Ufficio Elettorale Centrale.

10.6 Per la sezione n. 10, il giudice di primo grado ha rilevato che la mancanza di un esemplare di verbale non ha influito sul risultato elettorale, data la presenza della seconda copia di verbale, mentre la correttezza del dato dei 207 voti di lista è confermata dal fatto che, aggiungendo a tale somma il numero dei voti per i soli candidati a sindaco indicato a pag. 49 del verbale, si ottiene esattamente il totale dei voti validi alla carica di sindaco verbalizzata nella stessa pagina. Non sono, inoltre, state allegate circostanze indicative di operazioni illecite compiute durante le votazioni o lo scrutinio.

10.7 Per la sezione n. 57, il TAR rileva che la sparizione del verbale non si combina ad alcuna circostanza sintomatica di condotte illecite né ha impedito la ricostruzione del risultato elettorale. “ Infatti, l’Ufficio Elettorale Centrale ha risolto l’incongruenza sull’indicazione dei voti di preferenza ricorrendo alle tabelle di scrutinio. Da queste, sia per la lista n. 2 sia per la lista n. 3, sono risultati assegnati ai candidati i medesimi voti indicati nel verbale (ossia rispettivamente 43 e 39) ed è stata constatata l’erroneità del totale verbalizzato. L’anomalia, dunque, non desta alcuna incertezza sull’esito delle votazioni, rimanendo il frutto di un semplice errore materiale .”

10.8 Per la sezione 61, il TAR ha osservato: “ Nel caso di specie, dal verbale sequestrato presso il Comune, emerge, come unica incongruenza, la modifica a penna del totale dei voti di preferenza per la lista n.

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