Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-04-27, n. 202304243
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Testo completo
Pubblicato il 27/04/2023
N. 04243/2023REG.PROV.COLL.
N. 09085/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9085 del 2018, proposto da Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ciampino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Wind Tre Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tommaso Gulli, 11;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 03207/2018, resa tra le parti, concernente della determinazione dirigenziale 9 aprile 2001, n. 77 Dir. 2011 ord. N. 118, prot. N. 11888 del 9.4.2001, fasc. n. 77/D notificata al Sig. Alessandro Innocenti il 29 maggio 2001, con cui il funzionario responsabile del servizio edilizia privata del Comune di Ciampino (Roma) ha deliberato di demolire entro 90 (novanta) giorni dalla notifica dell'ordinanza le opere eseguite dalla DAIAPI Srl e dal Sig. Alessandro Innocenti sulla copertura dell'immobile di proprietà della DAIAPI Srl in Ciampino (Roma), via Appia Nuova km 17,630 riportato nel nuovo catasto edilizio urbano del Comune di Ciampino al foglio 15, particelle 2DP, consistenti nella installazione di una stazione radio base per telefonia mobile cellulare (sistema GSM Wind), che sarebbe stata installata senza la prescritta concessione edilizia, nonché tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti e consequenziali, comunque connessi. Nonché per la condanna del Comune di Ciampino (Roma) in persona del Sindaco pro-tempore e del funzionario responsabile del procedimento al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ciampino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza straordinaria del 22 marzo 2023 il Pres. M L
Udito l’avvocato M D L per parte appellante;
Viste altresì le conclusioni delle parte appellata Wind Tre s.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’odierna società appellante per l’annullamento del provvedimento n. 11888/2001, emesso dal Comune di Ciampino, di demolizione delle opere realizzate sull’immobile sito in Via Appia Nuova Km. 17,630 e costituite dalla installazione di una stazione radio base per telefonia mobile cellulare nonché per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni.
In particolare, il TAR prescindendo espressamente dall’esame dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva della società ricorrente proposta dal Comune di Ciampino, accertava l’evidente infondatezza del ricorso in ragione del carattere pacifico e incontestato dell’installazione dell’antenna avvenuta in assenza di titolo abilitativo.
Il giudice di prime cure ha infatti ritenuto irrilevante il successivo annullamento giurisdizionale del diniego di autorizzazione alla installazione di cui al provvedimento del 12 giugno 2000, oggetto di autonomo giudizio conclusosi con sentenza Tar Lazio, Roma, Sez. II, dell’8.02.2018 n. 1537.
Del resto, precisa il TAR, l’illegittimità del diniego di autorizzazione non consentirebbe la realizzazione dell’antenna in assenza di titolo, sull’ulteriore assunto che neppure il riesame disposto in accoglimento dell’istanza cautelare avverso il diniego di autorizzazione (ordinanza cautelare n. 8062/2000) potrebbe comportare di per sé la sanatoria sull’avvenuta realizzazione dell’impianto.
La sentenza impugnata respingeva, dunque, il ricorso dichiarando altresì manifestamente infondata la censura di sviamento del potere, ritenuta generica e non supportata da elementi di fatto. Ne conseguiva, infine, il rigetto della domanda risarcitoria, compresa quella proposta in via subordinata, ritenuta assolutamente generica e contraddittoria, posta la legittimità del provvedimento demolitorio.
La parte appellante ripropone e sviluppa le censure disattese dal TAR mediante specifiche critiche alla decisione appellata.
Con il primo motivo di appello, “Error in iudicando. Eccesso di potere. Illegittimità derivata. Elusione di giudicato. Difetto di motivazione.” , richiamando quanto dedotto in punto di fatto, si evidenzia il passaggio in giudicato della sentenza del TAR Lazio, sez. II, n. 1537/2018 che ha definitivamente accertato l’illegittimità dei provvedimenti sui quali si fonda l’ordinanza oggetto del presente giudizio.
Peraltro, ad avviso di parte appellante, il suddetto annullamento giurisdizionale, in via retroattiva, farebbe riacquistare efficacia all’istanza prot. n. 10827 del 21 aprile 1998 presentata dall’odierna appellante per l’autorizzazione edilizia e riaprirebbe il procedimento amministrativo di rilascio della stessa autorizzazione, che, in assenza di ragioni ostative dovrebbe essere assentita.
Ne deriverebbe, pertanto, l’illegittimità e irragionevolezza dell’ordine demolitorio di un’opera al