Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-09-23, n. 201906331
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Testo completo
Pubblicato il 23/09/2019
N. 06331/2019REG.PROV.COLL.
N. 10504/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10504 del 2015, proposto da
DI.COS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Albanese ed ND Balestra, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato ND Balestra in Roma, via Antonio Gramsci, 7;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Elisa Caprio, domiciliate in Roma, alla via Marcantonio Colonna, 27;
nei confronti
Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia, non costituita in giudizio;
MA AR, RI GO, EP CC, RC NI, NI NZ, ND GI, LI SI, BR ZA, GI MP, NR ON, FR CC, MA SA EO, NR AN, SS AV, LI MO, EF AN, rappresentati e difesi dall'avvocato MAcristina Tabano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato MA Cristina Tabano in Roma, via Caio RI, 8;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 05877/2015, resa tra le parti, concernente la rideterminazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione degli alloggi siti in Roma, piano di zona A5 Spinaceto.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, della Regione Lazio e dei signori MA AR, RI GO, EP CC, RC NI, NI NZ, ND GI, LI SI, BR ZA, GI MP, NR ON, FR CC, MA SA EO, NR AN, SS AV, LI MO e di EF AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2019 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Balestra, Garofoli, Tabano, Caprio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La DI.COS s.p.a. ha interposto appello nei confronti della sentenza 22 aprile 2015, n. 5877 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II bis, che ha respinto il suo ricorso avverso la nota in data 30 ottobre 2013 con la quale Roma Capitale ha comunicato che, a rettifica della tabella prezzi di cessione degli alloggi approvata con nota del 7 agosto 2009, è stato rideterminato il prezzo di cessione ed il conseguente canone di locazione degli alloggi realizzati con contributo regionale ex art. 8 della legge n. 179 del 1992, come da nuova tabella sostituente la precedente con effetto retroattivo.
La società ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di cui al bando di concorso nel Comune di Roma per l’assegnazione di finanziamenti regionali ad imprese di costruzioni e cooperative di produzione e lavoro per la costruzione di alloggi da cedere in locazione e si è collocata in posizione utile, conseguendo il finanziamento per la locazione non inferiore ad otto anni, erogatole dalla Regione Lazio nella misura in conto capitale di euro 346.715,09. In data 19 settembre 2007 stipulava con la Regione Lazio l’atto d’obbligo e con Roma Capitale la convenzione ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865 del 1971, in forza della quale le è stato concesso il diritto di superficie per la durata di anni novantanove su di un’area edificabile della superficie complessiva di mq.1360 circa, costituente il comparto D/parte del piano di zona “Spinaceto 2”. La concessione era finalizzata alla realizzazione di un programma costruttivo di edilizia economica e popolare da destinare alla locazione. Nelle more dell’attuazione, da parte della società appellante, del programma locatizio, Roma Capitale ha avviato un procedimento in autotutela volto alla verifica del prezzo massimo di cessione, a sua volta riflettentesi sul canone di locazione degli alloggi determinati secondo i criteri fissati nella convenzione.
Con l’impugnato provvedimento Roma Capitale ha rideterminato, con effetto retroattivo, il prezzo massimo di cessione ed il conseguente canone di locazione degli alloggi portando in detrazione l’importo corrispondente al finanziamento pubblico erogato dalla Regione (pari ad euro 346.715,09) nonché l’importo di euro 131,85 per ogni singolo alloggio, pari all’incremento del 10 per cento per le migliorie realizzate con riferimento a ciascuna unità immobiliare e non riconosciute.
2. - Con il ricorso in primo grado la DI.COS. s.p.a. ha impugnato tale provvedimento in autotutela deducendo plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere, attinenti sia a profili procedimentali, che sostanziali ed anche al vizio di incompetenza.
3. - La sentenza appellata ha respinto il ricorso, affermando, tra l’altro, che legittimamente il Comune ha detratto il contributo pubblico in sede di computo dei prezzi di cessione.
4.- Con il ricorso in appello è dedotta l’erroneità della sentenza sostanzialmente reiterandosi, alla stregua di motivi di critica della sentenza, le censure di primo grado.
5. - Si sono costituite in resistenza Roma Capitale e la Regione Lazio, eccependo l’inammissibilità per genericità, l’improcedibilità in ragione della sopravvenuta adozione del d.m. 8 maggio 2014, n. 185, e comunque l’infondatezza nel merito dell’appello. Si sono altresì costituiti in giudizio i signori AR MA, GO RI, CC EP, NI RC, NZ NI, GI ND, SI LI, ZA BR, MP GI, ON NR, CC FR, EO MA SA, AN NR, AV SS, MO LI ed AN EF, tutti residenti in [...], inizialmente quali conduttori, rassegnando analoghe conclusioni.
6.- All’udienza pubblica del 4 aprile 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Con il primo motivo di appello viene dedotta l’erroneità della sentenza nella parte in cui, richiamando le