Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-04-26, n. 202304171

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-04-26, n. 202304171
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304171
Data del deposito : 26 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2023

N. 04171/2023REG.PROV.COLL.

N. 01572/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1572 del 2022, proposto da
Fondazione Banco di Napoli, Halisson Re S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, S M, S D R, A F, M S, F F e P L, rappresentati e difesi dagli avvocati O A, C C e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M S in Roma, viale Parioli, 180;

contro

Banca D'Italia, rappresentata e difesa dagli avvocati O C, G T e M D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Paolo D'Alessio, Livia Casale, Andrea Clemente Grosso, Domenico Posca, Stefano Delle Monache, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 13520/2021, resa tra le parti,


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Banca D'Italia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il Cons. Ulrike Lobis e uditi per le parti gli avvocati Ciccarelli per delega di O A, M S, G T e M D P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in esame i ricorrenti in primo grado hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio (Sezione seconda Bis) n. 13520/2021 con la quale è stato respinto il ricorso avverso a) il provvedimento del Governatore della Banca d’Italia dell’11 giugno 2021, n. 0916074/2021, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo della Banca del Sud e nomina degli organi straordinari;
b) l’ eventuale, non conosciuto, deliberato del Direttorio della Banca d’Italia;
c) la lettera di intervento contestuale 253632/21 del 16.02.2021.

1.1. In particolare Banca d’Italia ha eseguito presso la Banca del Sud, intermediario di piccole dimensioni, operante essenzialmente sul territorio della Campania, nel periodo tra il 30 luglio ed il 13 novembre 2020 una verifica ispettiva (con un giudizio complessivo classificato come “sfavorevole”), in esito alla quale, con lettera di intervento contestuale del 16 febbraio 2021, ai sensi dell’art. 53 bis, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 385 del 1993, dando conto delle criticità rilevate (“Le risultanze ispettive, che sono qui integralmente richiamate, confermano l’inadeguatezza dei sistemi di governo e controllo ad assicurare una sana e prudente gestione, l’esistenza di carenze nel processo creditizio e una redditività strutturalmente deficitaria. Ne sono conseguite gravi perdite che hanno abbattuto i mezzi propri a € 11,1 mln alla data di riferimento degli accertamenti (30.6.2020 )” e ritenendo necessaria una radicale trasformazione del business nell'ambito di un progetto di integrazione con un partner di adeguato standing, ha disposto di assumere il controllo della banca.

1.2. La lettera d’intervento conteneva, tra l’altro, la prescrizione:

(i) della convocazione, entro dieci giorni dalla ricezione della lettera medesima, di una riunione congiunta degli organi collegiali, finalizzata all’esame della complessiva situazione aziendale, alla luce delle risultanze ispettive;

(ii) del conferimento da parte del CdA al Presidente di un mandato per ricercare investitori disponibili ad assumere un impegno per l'acquisizione del controllo della banca, oggetto di rappresentazione in apposito atto di integrazione da trasmettere, pervio esame del CdA, alla Banca d’Italia entro i successivi 45 gg;

(iii) della convocazione tempestiva, non oltre il mese di aprile 2021, dell’assemblea dei soci in seduta ordinaria e straordinaria, con previsione, al relativo ordine del giorno, di una serie di punti (completa lettura ai soci della lettera contestuale;
comunicazione delle determinazioni assunte dal CdA e delle deliberazioni conseguenti dirette ad accelerare la realizzazione della partnership;
ampio ricambio degli organi collegiali che, nella prospettiva di un riassetto e di un nuovo controllo della banca, dovranno concentrarsi sulla realizzazione della operazione di partnership). Sono stati, inoltre, prescritti specifici e stringenti obblighi informativi e la Banca del Sud è stata avvertita che in caso di mancata realizzazione tempestiva del piano di integrazione, la banca avrebbe dovuto considerare l’ipotesi della liquidazione volontaria: «Nel caso in cui non si verifichino le condizioni per la realizzazione del richiesto piano di integrazione e la banca non sia in grado di assicurare una congrua dotazione di mezzi propri di qualità primaria che garantisca anche prospetticamente il rispetto di tutti i requisiti patrimoniali, andranno presi in considerazione scenari volti ad assicurare un’uscita ordinata della banca dal mercato mediante cessione di attività e passività e liquidazione volontaria della società».

1.3. Inoltre, Banca d’Italia si era riservata di adottare ulteriori interventi di gestione della crisi in caso di mancata tempestiva ottemperanza : “La Banca d’Italia si attende un riscontro tempestivo e responsabile a quanto richiesto, riservandosi, in caso contrario, l’adozione degli ulteriori interventi, anche di natura non ordinaria, previsti dai decreti legislativi nn. 180 e 181 del 2015, che hanno dato attuazione alla direttiva europea 2014/59/UE (c.d. BRRD)” .

1.4. In data 11.6.2021, il Direttorio della Banca d’Italia, dopo aver valutato inadeguata l’attività posta in essere dalla Banca del Sud ed in seguito al suo scendere al di sotto della soglia minima regolamentare di 10 milioni di euro già a partire dalla segnalazione prudenziale riferita al 31.3.2021 (inviata dalla Banca del Sud a Banca d’Italia in data 11.5.2021), ha deliberato lo scioglimento degli organi, la messa in amministrazione straordinaria della banca ai sensi dell’art. 70, comma 1, del TUB e la nomina degli organi straordinari: in data 12.6.2021, è stato consegnato agli organi della Banca del Sud il documento di sottoposizione ad amministrazione straordinaria, firmato dal Governatore della Banca d’Italia, adottato dal Direttorio della Banca d’Italia con delibera n-. 350/2021 il giorno 11.6.2021, fondato sulle seguenti considerazioni:

1) le attività del nuovo Consiglio di amministrazione “ non hanno evidenziato alcun concreto risultato ” rispetto a quanto richiesto dalla Vigilanza con la lettera di intervento contestuale;

2) con riguardo alle offerte presentate dai potenziali investitori « si rileva l’assenza allo stato di una concreta opzione di partenership con un soggetto di adeguato standing da definire in tempi rapidi e certi, in quanto le offerte e le manifestazioni d’interesse presentate non forniscono elementi certi sulle modalità e sui tempi di realizzazione di un’operazione di aggregazione tesa a mettere in sicurezza l’intermediario »;

3) particolare gravità della situazione stante le gravi perdite maturate anche nel primo trimestre 2021, che hanno determinato la riduzione [a mln 8,659] dei fondi propri al di sotto del minimo regolamentare [mln 10,00] per l’esercizio dell’attività bancaria;

4) fragilità del comparto liquidità, caratterizzato dalla prevalenza dei «depositi a vista e da un elevato grado di concentrazione dei primi depositanti»;

5) la nuova governance non ha «manifestato la determinazione e la risolutezza richiesta dalla gravità della crisi […]. In particolare le iniziative aziendali si sono limitate a spostare in avanti la tempistica indicata dalla Vigilanza in assenza di elementi di certezza sulla positiva conclusione delle trattative in corso», senza che lo svolgimento, peraltro, di adeguati accertamenti sulla provenienza dei fondi da investire né sul possesso da parte degli investitori delle caratteristiche di esperienza specifica nelle gestioni bancarie;

6) ulteriore deterioramento della situazione aziendale verificatosi in tempi ristretti, tale da imporre la massima tempestività nelle reazioni dell’Organo di vigilanza.

1.6. Avverso il provvedimento di sottoposizione ad amministrazione straordinaria è stato proposto ricorso al TAR del Lazio da parte della Fondazione Banco Napoli e di sei azionisti/componenti degli organi sociali della Banca del Sud, deducendo eccesso di potere in relazione a diverse figure sintomatiche, oltre alla violazione degli artt. 67, 67 ter e 70 comma 1 t.u.b., dell’art. 19 della l. n. 262 del 2005 e dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, censurando, altresì, l’adozione del provvedimento da parte del Governatore della Banca d’Italia e non del Direttorio competente ai sensi della disciplina di riferimento.

1.5. All’esito del giudizio di prime cure il Tar ha respinto il ricorso ritenendolo infondato, in quanto

- dalla documentazione versata in atti emergeva la sussistenza, già alla data di adozione della lettera di intervento contestuale, di indici negativi particolarmente significativi riferiti ai sistemi di governo e controllo della banca, oltre a carenze nel processo creditizio e della redditività, strutturalmente deficitaria;

- l’art. 93, par. 1 del regolamento UE n. 575 del 2013 impone che i fondi propri “ non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto al momento dell’autorizzazione ”, pari a 10 milioni di euro, secondo quanto stabilito con le previsioni – emanate ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. b, t.u.b. – della circolare n. 285 del 17.12.2013 della Banca d’Italia (parte prima, titolo I, capitolo 1, sezione II);

- sono sussistiti i presupposti per l’adozione del provvedimento impugnato, giacché la rilevata contrazione del patrimonio di vigilanza costituiva non solo un deterioramento particolarmente significativo della situazione patrimoniale, ma anche una grave violazione legislativa, ai sensi dell’art. 69- octiesdecies, comma 1, lettera b), t.u.b.;

- restava incontestabile il dato della riduzione del patrimonio di vigilanza al di sotto dei limiti di operatività di 10 milioni di euro e tale scostamento – di per sé considerato e a fortiori apprezzato nel complesso delle obiettive criticità riscontrate dall’Autorità di vigilanza – integra il fondamento legittimo del provvedimento impugnato;

- la circostanza che le due offerte vincolanti avrebbero consentito una adeguata ricapitalizzazione non consente di superare l’evidenza costituita dalla sussistenza di un deterioramento particolarmente significativo della situazione patrimoniale, integrante, altresì, una grave violazione legislativa, ai sensi dell’art. 69- octiesdecies, comma 1, lettera b), t.u.b.;

- anche la convocazione dell’assemblea dei soci calendarizzata per il 29 giugno 2021 risulta priva di significatività, in quanto prevista solo in seduta ordinaria, inidonea ai fini dell’assunzione di decisioni di ricapitalizzazione, ove, peraltro, con il provvedimento del 16.2.2021 la Banca d'Italia aveva imposto di convocare entro la fine di aprile un’assemblea pure in sede straordinaria per le necessarie deliberazioni;

- la carenza del requisito patrimoniale riveste carattere dirimente, costituendo giustificativo sufficiente a sostenere la legittimità del provvedimento impugnato, sicché gli ulteriori profili indicati nel corredo motivazionale della determinazione impugnata si appalesano irrilevanti ai fini che ne occupano, con conseguente assorbimento delle deduzioni dirette a sostenere la puntuale ottemperanza alle prescrizioni impartite con la lettera di intervento contestuale, non rivestendo il provvedimento gravato natura sanzionatoria, sostanziandosi l’amministrazione straordinaria in una misura di gestione delle crisi degli operatori del settore;

- non merita accoglimento la censura diretta a contestare la carenza di potere del Governatore, rientrando il provvedimento impugnato nell’ambito delle competenze del Direttorio.

2. Avverso tale sentenza interponevano appello gli originari ricorrenti, sostanzialmente riproponendo i motivi di primo grado adattati all'impianto motivazionale dell'impugnata sentenza, nonché formulando il seguente motivo di appello: Violazione e falsa applicazione dell’art. 70, co. 1 D.Lgs 01.09.1993 n . 385 9 – Violazione del thema decidendum – Indebita sostituzione del giudice amministrativo alle valutazioni proprie dell’amministrazione attiva – Violazione del rapporto tra il chiesto ed il pronunciato – Violazione dell’art. 73 co. 3 c. p. a. – Violazione del principio di proporzionalità.

2.1. Con atto depositato il 16.3.2022 si è costituita Banca d’Italia, chiedendo il rigetto dell’appello sulla base di un’articolata memoria nella quale ha inoltre chiesto la correzione della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui si afferma come Banca d’Italia fosse a conoscenza del deficit patrimoniale già dal 31.12.2020 e per alcuni mesi non avrebbe adottato misure più stringenti.

2.2. Con memoria depositata il 3.1.2023 l’appellata Banca d’Italia ha eccepito l’improcedibilità della domanda di annullamento a causa della sopravvenuta cessazione della procedura di amministrazione straordinaria. A tale proposito Banca d’Italia esponeva che successivamente alla sentenza di primo grado è proseguita la procedura di amministrazione straordinaria, volta in particolare ad accertare la situazione aziendale e rimuovere le irregolarità, al risanamento aziendale e alla tutela dei depositanti, anche attraverso la ricerca di un partner per l’acquisizione della Banca del Sud, non più in grado di proseguire autonomamente l’attività bancaria;
completata la ricapitalizzazione, in data 31.8.2022 sono stati nominati i nuovi amministratori e sindaci della banca. Ai nuovi esponenti aziendali, gli Organi dell’amministrazione straordinaria hanno consegnato la banca in data 1.9.2022, ai sensi dell’art. 75, comma 3, TUB e la banca è tornata alla gestione ordinaria, con il nuovo assetto proprietario e statutario e con la nuova denominazione di Smart Bank s.p.a. La procedura di amministrazione straordinaria è stata formalmente dichiarata chiusa alla data del 31.8.2022 e contestualmente alla ricapitalizzazione, in linea con il progetto di partnership definito dai Commissari straordinari, nel corso del mese di luglio 2022 Banca Popolare di Bari e i Commissari straordinari hanno concluso un accordo per la cessione di tutti i quattro sportelli della Banca del Sud, con efficacia a decorrere dall’1.9.2022.

2.3. In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie difensive.

2.4. In data 18.01.2023 gli appellanti dott.ssa M S in proprio e in qualità di amministratrice unica della Hallison RE srl, l’avv. S d R, il dott. A F e l’avv. M S hanno depositato atto di rinuncia all’appello.

2.5. All’udienza del 19.01.2023 la causa è stata trattenuta in decisione. L’appellante Fondazione Banco di Napoli ha dichiarato di conservare interesse all'accertamento dell'illegittimità degli atti ai fini della richiesta di risarcimento dei danni e alla luce dell'Adunanza Plenaria del 2022.

La difesa della Banca d'Italia ha eccepito la tardività della richiesta di conversione dell'originaria domanda di annullamento in domanda di accertamento.

3. In primo luogo occorre dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell‘appello avuto riguardo agli appellanti che hanno depositato atto di rinuncia all’appello. Sul punto, l’art. 84, co. 1 c.p.a. prevede che “ La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria […] ”.

La rinuncia, ove notificata alle altre parti processuali, almeno dieci giorni prima dell’udienza, determina l’estinzione del processo laddove queste ultime non si oppongano, così come precisato dal successivo terzo comma della disposizione richiamata. Nel caso di specie, tuttavia, a rilevare è la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 84 c.p.a., secondo cui “ Anche in assenza delle formalità da cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa ”. Per tali ragioni, attesa la mancata notifica dell’atto di rinuncia all’appellata Banca d’Italia da parte degli appellanti dott.ssa M S in proprio e in qualità di amministratrice unica della Hallison RE srl, avv. S d R, dott. A F e avv. M S che hanno manifestato una volontà in tal senso, deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuto difetto di interesse.

3.1. A prescindere dalla tardività nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm. della dichiarazione di interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, espressa dalla parte appellante Fondazione Banca di Napoli solamente all’udienza di discussione, l’appello è infondato.

3.2. Per quanto attiene la sentenza impugnata, conviene in primis esaminare l’unico motivo di appello (rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 70, co. 1 D.Lgs 01.09.1993 n . 385 – Violazione del thema decidendum – Indebita sostituzione del giudice amministrativo alle valutazioni proprie dell’amministrazione attiva – Violazione del rapporto tra il chiesto ed il pronunciato – Violazione dell’art. 73 co. 3 c. p. a. – Violazione del principio di proporzionalità), con il quale è stata censurata la sentenza impugnata per travisamento della motivazione del provvedimento impugnato, laddove riteneva sufficiente a legittimare il provvedimento di sottoposizione a amministrazione straordinaria, la sola circostanza della riduzione dei fondi propri della banca al di sotto del capitale minimo di vigilanza. A tale proposito, gli appellanti deducono che nell’economia della motivazione dell’atto amministrativo di sottoposizione ad amministrazione straordinaria, la questione della riduzione dei fondi propri al di sotto del capitale minimo regolamentare non avrebbe costituito un motivo di autonomo apprezzamento, come tale considerato da Bankitalia quale presupposto sufficiente ai fini della sottoposizione ad amministrazione straordinaria;
secondo gli appellanti, la riduzione dei fondi al di sotto del capitale minimo sarebbe stato solo uno, e nemmeno il più decisivo, degli elementi presi complessivamente in considerazione dall’Autorità di vigilanza per valutare la situazione gestionale della Banca. Un tanto deriverebbe dalla stessa sentenza, secondo la quale Bankitalia mai avrebbe dato autonomo rilievo al solo dato della diminuzione dei fondi propri.

Inoltre, sostengono gli appellanti che il TAR, nell’affermare che la riduzione dei fondi propri oltre la soglia di vigilanza avesse costituito da sola in ogni caso ragione sufficiente per il provvedimento di sottoposizione ad amministrazione straordinaria, violerebbe la disciplina di legge ed i principi generali dell’ordinamento. L’art. 70 TUB, nel disciplinare il potere di sottoposizione ad amministrazione straordinaria, prevedrebbe espressamente la possibilità per Banca d’Italia di disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo, ma non prescrive che deve farlo, per cui non è detto che lo scioglimento sarebbe stato il provvedimento più appropriato, né che l’autonomia privata non debba essere salvaguardata – secondo i principi costituzionali di cui all’art. 41 cost – almeno sino a quando sia compatibile con le esigenze della garanzia della clientela bancaria e dell’economia.

3.3. La doglianza è priva di fondamento.

Emerge chiaramente dal contenuto del provvedimento impugnato - adottato ai fini del ripristino della sana e prudente gestione della banca - che l’organo di vigilanza ha dovuto constatare che dalla Banca del Sud non erano state adempiute le condizioni poste nella lettera di intervento consegnata il 22.2.2021 al fine della permanenza della banca sul mercato, ossia la rapida integrazione ed il connesso rafforzamento dei mezzi propri di qualità primaria, atto a garantire anche prospetticamente il rispetto di tutti i requisiti patrimoniali. Infatti, si legge a pag. 2 del provvedimento di sottoposizione a amministrazione straordinaria che “Nelle ultime settimane l’evoluzione della situazione aziendale della “Sud” ha evidenziato un ulteriore deterioramento. Sulla base dell’ultima segnalazione disponibile (31.3.2021) i fondi propri sono scesi al di sotto del minimo regolamentare per l’esercizio dell’attività bancaria, attestandosi a € 8,659 mln, a causa delle perdite del primo trimestre 2021 (oltre € 1 mln). Inoltre, la liquidità della “Sud” continua a presentare criticità legate alla tipologia della raccolta, prevalentemente a vista e connotata da un elevato grado di concentrazione dei primi depositanti. Nel corso del mese di maggio u.s., si sono tenuti incontri con la nuova Presidente del CdA e il confermato Vice Presidente, i cui esiti non hanno evidenziato alcun concreto risultato rispetto a quanto richiesto dalla Vigilanza con la ripetuta lettera di intervento “contestuale ”.

3.4. Si deve osservare, anche ad integrazione e parziale correzione sul punto della motivazione della sentenza appellata, che Banca d’Italia era venuta a conoscenza di tale situazione, come emerge dalla documentazione depositata in primo grado ( ed in particolare dal doc.10 – appunto per il Direttorio dell’11.6.2021), in base al verbale della seduta dell’assemblea dei soci del 30.4.2021, pervenuto a Banca d’Italia il 6.5.2021, dal quale emergeva che “Il 30 aprile u.s. si è tenuta l’Assemblea dei soci, nel corso della quale il Presidente (dimissionario, insieme agli altri membri del CdA), dopo aver dato lettura della menzionata lettera di intervento “contestuale”, ha illustrato l’evoluzione della situazione aziendale e il progressivo deterioramento dei profili tecnici dell’intermediario, anticipando che i fondi propri al 31.3.2021 si sarebbero potuti attestare al di sotto del limite minimo di € 10 mln (cfr. infra) e rappresentando gli esiti infruttuosi della ricerca di potenziali partner. La compagine sociale, per il tramite del rappresentante all’uopo designato, ha proceduto alla nomina dei nuovi membri degli Organi collegiali”.

3.5. Dall’appena riportato contenuto del provvedimento impugnato emerge quindi chiaramente che il motivo decisivo per la sottoposizione ad amministrazione straordinaria della banca era costituito dall’evoluzione della situazione aziendale verificatasi nelle ultime settimane (pag. 2, secondo capoverso), situazione che aveva evidenziato un ulteriore deterioramento dei fondi propri, scesi a € 8,659 mln.

3.6. Pertanto, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, l’appellata Banca d’Italia aveva giustamente rilevato quale fatto dirimente ai fini dell’adozione dell’atto impugnato la circostanza che alla data del 31 marzo 2021 il patrimonio di vigilanza era risultato ulteriormente ridotto, al di sotto dei limiti di operatività di 10 milioni di euro, requisito necessario per lo svolgimento dell’attività bancaria;
pertanto la rilevata contrazione del patrimonio di vigilanza costituiva un deterioramento particolarmente significativo della situazione patrimoniale, rilevante ed apprezzabile ai sensi dell’art. 69- octiesdecies, comma 1, lettera b), t.u.b, secondo il quale ”la Banca d'Italia può disporre le seguenti misure nei confronti di una banca, una capogruppo italiana di un gruppo bancario o una delle società indicate all'articolo 69 a) ( omissis) b ) la rimozione degli esponenti di cui all'articolo 69-vicies-semel, quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, e sempre che gli interventi indicati nella lettera a) o quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione”.

3.7. A prescindere dalla circostanza che la riduzione del patrimonio al di sotto dei limiti di operatività non è, peraltro, stata contestata dagli appellanti, il Collegio osserva che il requisito minimo dei fondi propri costituisce un obbligo di legge a tutela e garanzia del credito e un presidio fondamentale e indispensabile ai fini della sana e prudente gestione e della stabilità di una banca, stabilito in maniera cogente dall’art. 93, par. 1, del regolamento UE n. 575/2013 (CRR - Capital Requirements Regulation), secondo il quale “I fondi propri di un ente non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto al momento dell'autorizzazione”.

3.8. Con riferimento all'attività di vigilanza in materia bancaria, costituisce un cardine del sistema il concetto giuridico della "sana e prudente gestione" prevista dal legislatore fra le finalità della vigilanza (art. 5 TUB). Non può, dunque, dubitarsi che l'apprezzamento rimesso dalla legge alla Banca d’Italia in merito a tale concetto indeterminato ("sana e prudente gestione") sia riconducibile alla categoria delle valutazioni tecniche complesse, ossia a quel particolare tipo di giudizi implicanti l'apprezzamento di una serie di elementi di fatto - definiti nella loro consistenza storica o naturalistica - in relazione fra di loro ed alla stregua di regole che non hanno il carattere di leggi scientifiche, esatte e non opinabili, ma sono il frutto di scienze inesatte ed opinabili, di carattere prevalentemente economico.

3.9. Nel caso concreto, sulla base degli elementi di fatto elencati nella lettera contestuale d’intervento (che richiama a sua volta integralmente le risultanze ispettive) e nell’atto di sottoposizione ad amministrazione straordinaria, si ritengono regolari il procedimento e l’istruttoria svolti. Anche le conclusioni alle quali è giunto l’organo di Vigilanza sono logiche, congrue, adeguate e ragionevoli.

3.10. Conclusivamente, per le considerazioni svolte, il motivo di appello va respinto.

4. Anche i motivi di impugnazione di primo grado, riproposti in questa sede, sono infondati.

4.1. È palesemente infondato il primo motivo (rubricato: Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche in particolare per travisamento dei fatti, incoerenza manifesta ingiustizia, difetto di presupposto) con il quale gli appellanti sostengono che la Banca d’Italia non avrebbe valutato correttamente l’incidenza sulla stabilità dell’intermediario delle carenze e irregolarità accertate in sede ispettiva, le cui risultanze non avrebbero dimostrato una situazione “disastrosa”. Inoltre vengono contestati i presupposti di fatto del provvedimento ritenendo errato il rilievo secondo cui non si sarebbe ottemperato alle raccomandazioni in ordine ad una rapida integrazione e connesso rafforzamento dei mezzi propri e ritenendo non vero che nelle ultime settimane si sarebbe verificato un ulteriore deterioramento.

4.1.2. L’infondatezza della doglianza si evince chiaramente dalla lettura del provvedimento impugnato e del rapporto ispettivo (al quale fa, peraltro, riferimento la lettera contestuale del 22.2.2021);
il rapporto ispettivo (allegato 7 della Banca d’Italia, prodotto in primo grado) ha valutato con (un giudizio) “sfavorevole” le risultanze dell’ispezione per l’inadeguatezza dei sistemi di governo e controllo ad assicurare una sana e prudente gestione, per carenze nel processo creditizio e una redditività strutturalmente deficitaria, da cui sono conseguite gravi perdite che hanno abbattuto i mezzi propri a € 11,1 mln alla data di riferimento degli accertamenti (30.6.2020). Inoltre ha rilevato che ” Il Consiglio di amministrazione è stato incapace di adottare misure incisive per la risoluzione delle problematiche aziendali (elevato costo del rischio del credito, insufficiente produttività e necessità di rafforzamento dei mezzi propri….)” .

4.1.3. Contrariamente all’assunto degli appellanti, il Collegio ritiene che sia il sopra riportato esito dell’ispezione effettuata nel 2020, sia le successive vicende riportate nel provvedimento impugnato hanno permesso di rilevare che la situazione, la quale era già critica, stava ulteriormente degenerando, in ragione della riduzione del patrimonio al di sotto dei limiti di operatività, per cui non si ravvisa il censurato eccesso di potere per travisamento dei fatti, né una manifesta ingiustizia e tantomeno alcun sviamento.

4.1.4. Infatti, con riferimento alle prescrizioni e alle condizioni poste nella lettera d’intervento, gli stessi appellanti non sono in grado a indicare alcun intervento concretamente risolutivo da essi posto in essere entro i termini prefissati dalla Banca d’Italia per superare la situazione critica, per cui le conclusioni contenute nel provvedimento impugnato e le misure adottate sono logiche, congrue, adeguate e ragionevoli con riferimento alle risultanze dell’ispezione e del successivo ulteriore peggioramento della situazione aziendale.

4.2. Anche il secondo motivo riproposto (rubricato: Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto d’istruttoria – Contraddittorietà), con il quale si sostiene che sarebbe «smentita dalle obiettive risultanze documentali» l’affermazione contenuta nel provvedimento di amministrazione straordinaria secondo cui l’attività degli organi della banca «non avrebbe prodotto alcun risultato concreto rispetto a quanto richiesto dalla vigilanza», non merita accoglimento. In effetti, gli elementi dedotti in merito all’asserita ottemperanza alle indicazioni contenute nella lettera contestuale non sono in grado a smentire le motivazioni contenute nel provvedimento di sottoposizione della banca ad amministrazione straordinaria, ed in particolare l’argomento che “ la nuova governance della “Sud” non ha manifestato la determinazione e la risolutezza richieste dalla gravità della crisi nell’attuare le prescrizioni dettate con la lettera di intervento “contestuale” del febbraio scorso, nonostante il cennato aggravamento della situazione patrimoniale della banca. In particolare, le iniziative aziendali si sono limitate a spostare in avanti la tempistica indicata dalla Vigilanza in assenza di elementi di certezza sulla positiva conclusione delle trattative in corso, senza nemmeno svolgere gli approfondimenti preliminari su aspetti rilevanti ai fini dell’accettabilità delle offerte, quali ad esempio la provenienza dei fondi da investire e il possesso da parte degli investitori propostisi delle caratteristiche di esperienza specifica nelle gestioni bancarie, necessarie per sostenere la risoluzione delle criticità della “Sud” (l’individuazione di un partner di adeguato standing è una delle richieste della lettera contestuale dello scorso febbraio). Parimenti, non è stata vagliata la coerenza tra i tempi di esecuzione delle offerte ricevute e le indicazioni contenute nella normativa di riferimento ”.

4.2.1. Pertanto, mancando la prova del risultato concreto asseritamente realizzato da parte degli appellanti, nessun comportamento scorretto e nessuna carenza di istruttoria o contraddittorietà si ravvisa nella condotta e negli atti dell’Autorità di vigilanza.

4.3 . Privo di fondamento si ravvisa il terzo motivo di ricorso riproposto in questa sede (rubricato: Eccesso di potere per travisamento dei fatti – Difetto d’istruttoria – Difetto di motivazione Violazione degli artt. 67, 67 ter e 70 comma 1 Dlgs 385/1993 – Violazione dell’art. 19 l. 262/05 e 3 l. 241/1990), con il quale si sostiene che l’organo di vigilanza non avrebbe avuto conoscenza piena e non avrebbe valutato le offerte presentate.

4.3.1. L’assunto non ha pregio in quanto risulta sia dal provvedimento impugnato che dai documenti prodotti da Banca D’Italia che quest’ultima, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, era a conoscenza sia delle offerte di River Rock (compresa la sua proroga del 3.6.2021) sia dell’offerta della seconda “cordata T”. Infatti, l’Appunto al Direttorio dell’11.6.2021 (allegato 11 della Banca d’Italia depositato in primo grado) contiene un riepilogo dell’istruttoria posta alla base del provvedimento impugnato ed ivi si legge espressamente che “ nella seduta del 4.6.2021, il Cda di Banca del Sud all’esito dell’esame delle manifestazioni di interesse pervenute, ha ritenuto di condurre ulteriori approfondimenti sulle offerte presentate da “RiverRock” e “VLT Consulting (cordata T)” che verrebbero illustrate alla convocanda Assemblea dei soci prevista per il 29.6.2021” Anche dalla delibera del direttorio dell’11.6.2021 (allegato 12 di Banca d’Italia prodotto in primo grado) emerge che Banca d’Italia era a conoscenza delle offerte sia di River Rock che dell’offerta T: “gli esiti degli incontri con Presidente e Vice Presidente del Cda, tenuti lo scorso mese di maggio, non hanno registrato progressi nell’attuazione di quanto richiesto con la lettera contestuale;
alla Banca del Sud sono finora pervenute manifestazioni di interesse di potenziali partner consistenti in: i) offerta vincolante del gruppo IGI Investimenti, da realizzare attraverso la sottoscrizione di aumenti di capitale in più tranche;
ii) proposta irrevocabile di sottoscrizione di aumento di capitale riservato del gruppo di imprenditori della cd. “cordata T”;
iii) offerta vincolante del Fondo d’investimento UK RiverRock, che ha rimodulato una precedente proposta presentata ad aprile, rimasta senza seguito a causa dell’indisponibilità della Fondazione Banco di Napoli, principale azionista della banca con 19,8% a effettuare un aumento di capitale;
iv) comunicazione informale di disponibilità a intervenire nel gruppo Banca Popolare del Lazio. Durante gli incontri la Presidente è stata sollecitata a prestare massima attenzione, nel selezionare le offerte, ai profili reputazionali dei proponenti e alla provenienza dei fondi;
gli organi consiliari hanno espresso l’intendimento di vagliare le offerte ricevute e convocare per fine giugno l’assemblea in sede ordinaria e straordinaria, per l’approvazione del bilancio 2020 e per un aumento capitale”.

4.3.2. Da quanto sopra emerge che sono destituite di fondamento le doglianze degli appellanti circa la mancata conoscenza da parte di Banca d’Italia delle offerte pervenute e dell’asserita pretermissione dei risultati raggiunti, come sono infondati i vizi di violazione di legge lamentati nel motivo di ricorso, in quanto il provvedimento impugnato è stato emesso nel pieno rispetto degli artt. 67 e 70 del T.U.B.

4.3.3. Inoltre, contrariamente all’assunto degli appellanti si ritiene che sia stato correttamente rilevato dalla Banca d’Italia nel provvedimento impugnato, che ad inizio giugno 2021 mancava qualsiasi concreta ed efficace modalità di aggregazione, espressamente richiesta nel provvedimento del 16.2.2021, con il quale si pretendeva che fossero esposte e vagliate “ tramite un apposito piano di integrazione che il CdA della “Sud” dovrà esaminare e trasmettere a questo Istituto, corredato con le proprie valutazioni”.

4.4. È infondato il quarto motivo riproposto (rubricato: Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto d’istruttoria e di motivazione) con il quale viene censurata l’illogicità del provvedimento perché, disponendosi l’amministrazione straordinaria, si sarebbe interdetto quel processo di riorganizzazione che la Banca d'Italia aveva richiesto con la lettera del 16.2.2021.

4.4.1. Come giustamente rilevato da Banca d’Italia nel provvedimento impugnato, proprio su invito di Banca d’Italia l’assemblea dei soci della Banca del Sud era stata convocata e si era tenuta il 30 aprile 2021, senza peraltro deliberare sul tema del processo di riorganizzazione;
inoltre non erano poi state concretamente convocate dai medesimi amministratori successive assemblee, annunciate dai nuovi esponenti aziendali.

4.4.2. Per quanto concerne, poi, l’asserita disponibilità dei soci di provvedere ad un versamento di capitale utile a ricostituire nell’immediato il capitale di vigilanza, si rileva che le relative affermazioni contenute nell’atto di appello non sono in grado a superare le valutazioni espresse dal Direttorio di Banca d’Italia, il quale, a tale proposito, ha ritenuto nella delibera n. 350/2021 “ che eventuali iniziative di ricapitalizzazione da parte dei soci non appaiono idonee a far venire meno le gravi perdite prospettiche della banca, derivanti dalla redditività strutturalmente negativa, a fronte della quale l’unica soluzione resta quella di una integrazione con un partner di adeguato standing, in grado di imprimere un rilancio della gestione aziendale attraverso un incremento della base dei ricavi e un deciso contenimento dei costi”.

4.4.3 . Inoltre si rileva che il percorso di acquisizione di risorse proprie mediante un nuovo socio industriale non è stato indebitamente spezzato con il commissariamento. Infatti, come già precedentemente osservato (cfr. il punto 3.4.) il motivo decisivo per la sottoposizione della banca a amministrazione straordinaria era costituito dall’evoluzione della situazione aziendale verificatasi “nelle ultime settimane” (pag. 2, secondo capoverso del provvedimento impugnato) che aveva evidenziato un ulteriore deterioramento dei fondi propri scesi a € 8,659 milioni, per cui tale diminuzione particolarmente significativa della situazione patrimoniale della banca, che costituiva anche una grave violazione legislativa, rendeva pienamente legittimo l’intervento della Banca d’Italia.

4.5. Infine si rivela infondato anche il quinto motivo di impugnazione (rubricato: Eccesso di potere per travisamento dei fatti – Vizio del procedimento – Violazione dell’art. 19 Dlgs 385/1993 – Illogicità – Perplessità – Sviamento di potere), con il quale si censura il provvedimento impugnato laddove rileva che la banca avrebbe omesso di effettuare gli approfondimenti preliminari su aspetti rilevanti ai fini dell’accettabilità delle offerte, quali la provenienza dei fondi da investire e il possesso da parte degli investitori individuati delle caratteristiche di esperienza specifica nelle gestioni bancarie, necessarie per sostenere la risoluzione delle criticità della banca.

4.5.1. Dal provvedimento impugnato, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, emerge che Banca d’Italia sottolineava, con riferimento al nuovo partner di adeguato standing, la necessaria affidabilità e la capacità di contribuire a innovare il modello di business della Banca del Sud, proprio perché quest’ultima in particolare negli ultimi anni, non era riuscita a raggiungere sufficienti livelli di redditività. Non si ravvisa nelle determinazioni contenute nel provvedimento impugnato alcun travisamento della realtà complessiva con riferimento all’offerta della cordata T, bensì un adeguato presidio al fine di verificare con la massima tempestività le condizioni per ripristinarne la sana e prudente gestione della banca.

4.5.2. In definitiva, per i motivi suesposti, l'appello della Fondazione deve essere rigettato.

5. Ne consegue la condanna della appellante Fondazione Banco di Napoli alla refusione delle spese di lite in favore dell’appellata Banca d’Italia, liquidate come in dispositivo.

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