Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-05-31, n. 202104153

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-05-31, n. 202104153
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104153
Data del deposito : 31 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2021

N. 04153/2021REG.PROV.COLL.

N. 05910/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5910 del 2020, proposto da
Stabilimento Miami di C U e C V S, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M S e F M R, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

contro

Comune di Pomezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II, n. 7482/2020, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2021, tenuta da remoto secondo quanto stabilito dall’art. 25 del d.l. 28 ottobre 20020, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, modificato dall’art. 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21, il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati Serra e Torchia;


Considerato che l’appellante ha proposto appello avverso la sentenza del TAR per il Lazio, distinta in epigrafe, che ha respinto il ricorso avverso la declaratoria di decadenza della concessione demaniale marittima n. 38 del 2002, formalizzata dal Comune di Pomezia in ragione della ritenuta inadempienza agli obblighi di cui all’art. 47 Cod. nav. e all’art. 49 della L.R. Lazio n. 13/2007;

Ritenuto che, in accoglimento della articolata istanza cautelare, con ordinanza n. 5481/2020 la Sezione ha disposto la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata “ avuto riguardo alla previsione di cui all’art. 100, comma 5 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, che sancisce la temporanea inefficacia dei provvedimenti di decadenza adottati in ragione del mancato versamento dei canoni ”;

Ritenuto che l’ordinanza si è limitata alla ricognizione del dato normativo vigente, a mente del quale “ Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore dal presente decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti: a) le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto
”;
i suoi effetti, in quanto pronuncia di natura auto – esecutiva, si sono perciò automaticamente prodotti con l’inibizione all’amministrazione comunale di adottare qualsivoglia provvedimento (di esecuzione) rivolto alla riacquisizione della disponibilità dell’area libera da cose fino al 31 dicembre 2020;

Considerato che l’appellante, successivamente alla pubblicazione dell’ordinanza cautelare, ha presentato al Comune di Pomezia istanza ex art. 100, commi 5 e 7, d.-l. 14 agosto 2020, n. 104, conv. dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126, per la definizione del contenzioso pendente “ mediante il pagamento in un’unica soluzione della somma pari al 30% delle somme richieste, dedotte le somme già versate a tale titolo, per le annualità relative agli anni 2009, 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018 ”, a riscontro della quale il Comune di Pomezia, con la determinazione dirigenziale n. 16660 del 2021, ha accolto parzialmente l’istanza “ con effetti limitati unicamente al canone dovuto per le annualità 2009, 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018, relativamente alle sole voci di canone dovute per le sole pertinenze demaniali ”, respingendo ogni altra richiesta della società in quanto ritenuta infondata ed inammissibile, confermando “ gli atti e i provvedimenti sin qui prodotti con espresso riferimento alla decadenza adottata con d.d. 1374 del 15/10/2019 ”;

Ritenuto che la nuova determinazione – ad attitudine non meramente confermativa – assorbe e supera, in quanto fondata su nuovi ed autonomi presupposti, la declaratoria di decadenza oggetto del presente giudizio: il che trae conferma dal fatto che l’appellante ha avuto cura farne oggetto di nuovo ricorso dinanzi al TAR per il Lazio;

Considerato, per l’effetto, che il presente appello debba essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1 lettera c ) Cod. proc, amm., per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate tra le parti costituite, ricorrendone giusti motivi;

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