Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-10-07, n. 202005925

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-10-07, n. 202005925
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202005925
Data del deposito : 7 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/10/2020

N. 05925/2020REG.PROV.COLL.

N. 07473/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7473 del 2019, proposto dall’A.N.D.I. Associazione Nazionale Dentisti AN, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché da NC AD, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Vaccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, non costituita in giudizio;



nei confronti

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via M. Colonna 27;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosanna Panariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Fnomceo Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri, Regione Toscana, Regione Lombardia, Regione Emilia Romagna, Regione Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Sicilia, Regione Abruzzo, Regione Sardegna, Regione Trentino Alto Adige, Regione Umbria, Regione Puglia, Regione Valle D'Aosta, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Liguria, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 02086/2019.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, della Regione Lazio e della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2020 il Cons. Umberto Maiello e uditi per le parti gli avvocati Valentina Vaccaro, Rosa Maria Privitera e Rosanna Panariello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.La Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 8 comma 6 della L. n. 131/2003, il 9 giugno 2016, ha approvato l’Intesa recante il “ documento in materia di requisiti minimi di qualità e sicurezza richiesti per l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle strutture sanitarie deputate all’erogazione di prestazioni odontostomatologiche ” (rep. Atti n. 104/CSR del 9 giugno 2016).

2. L’Associazione Nazionale Dentisti AN (di seguito anche AN) ed il dott. AD hanno impugnato tale provvedimento innanzi al TAR per il Lazio, veicolando le proprie osservazioni censoree in quattro motivi con i quali, dopo aver evidenziato i presupposti della loro legittimazione processuale e dell’interesse a ricorrere, hanno dedotto:

a) l’illegittimità del provvedimento impugnato, essendo l’intesa in contrasto con il dettato dell’art. 117 Cost e con l’art. 8 comma 6 della L. 131/2003 perché adottata sul presupposto dell’art. 8 ter del D.lgs n. 502/92 senza tenere conto della modifica intervenuta con la L. 131/2003;

b) la violazione dell’art. 8 ter del D.lgs n. 502/1992, nonché dell’art. 2229 c.c. e dell’art. 41 della Costituzione per essere l’Intesa in contrasto con i principi affermati in materia di autorizzazioni sanitarie per l’esercizio di strutture odontoiatriche;

c) la mancata preventiva acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio Superiore della Sanità;

d) la violazione dell’art. 8 bis comma tre e dell’art. 8 ter del D.lgs 502/1992, in relazione all’allegato A), laddove ha identificato ogni realtà che opera nel campo odontoiatrico come una struttura che eroga prestazioni odontoiatriche, indipendentemente dall’organizzazione e dalle prestazioni erogate.

3. Con la sentenza n. 2086/2019, qui appellata, il TAR per il Lazio, in accoglimento di una specifica eccezione sollevata nel corso del giudizio, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto in prime cure dagli odierni appellanti all’uopo evidenziando che, sulla scorta della giurisprudenza amministrativa, ai fini dell’ammissibilità della domanda di annullamento, il ricorrente deve essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, leso dall’atto impugnato, evenienza questa che, nel caso di specie, risulta assente. Ha, inoltre, soggiunto che la circostanza che il nostro ordinamento preveda l’impugnazione, unitamente all’atto amministrativo concretamente lesivo della posizione giuridica della parte ricorrente, anche dell’atto presupposto non comporta che quest’ultimo possa essere impugnato in via autonoma, ossia prescindendo da una concreta lesione della sfera giuridica della parte ricorrente.

4. Avverso il suindicato UM , l’AN e il dott. AD hanno interposto il gravame in epigrafe deducendo con il primo motivo di ricorso l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto assente l’interesse a ricorrere degli odierni appellanti. Di poi, ai sensi dell’art. 101 cpa, gli appellanti, quanto al merito, hanno riproposto i motivi di censura già affidati al ricorso introduttivo del giudizio e su cui il giudice di prime cure non si è pronunciato, ovvero: I) viene dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato in prime cure argomentando che l’Intesa sarebbe stata raggiunta in violazione dell’art. 117 Costituzione e 8 comma 6 della L. 131/2003 poiché la stessa, priva di natura normativa, in base al dettato dell’art. 120 Cost., comprimerebbe l’autonomia regionale; II) violazione dell’art. 8 ter del D.lgs 502/1992, nonché dell’art. 2229 c.c. e dell’art. 41 Cost. dal momento che l’Intesa è stata conclusa senza tenere in considerazione le risultanze dell’evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi in materia, anche con riguardo alle pronunce della Corte di Giustizia; III) Violazione dell’art. 4 comma 1 del D.LGS n. 266 del 1993, dell’art. 8 del D.lgs n. 502 del 1992 per essere stata raggiunta l’intesa in assenza del parere del Consiglio Superiore di Sanità; IV) violazione dell’art. 8 bis comma tre e 8 ter del D.lgs 502/1992, in relazione all’allegato A) laddove ha riferito le prescrizioni sui requisiti minimi ad ogni struttura che eroga prestazioni odontoiatriche indipendentemente dall’organizzazione e dalla complessità delle prestazioni erogate.

5. Si sono costituiti in giudizio, producendo una memoria difensiva, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, la Regione Lazio e la Regione Campania.

5.1. All’udienza del 7.4.2020 il processo è stato rinviato in considerazione del fatto che le parti costituite non avevano congiuntamente presentato un’istanza

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