Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-02-19, n. 201901152

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-02-19, n. 201901152
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201901152
Data del deposito : 19 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/02/2019

N. 01152/2019REG.PROV.COLL.

N. 07097/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7097 del 2011, proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

il signor A S, rappresentato e difeso dall'avvocato G T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Circonvallazione Clodia, n.5;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1735 del 30 giugno 2011, resa tra le parti e concernente la revisione della patente di guida.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor A S;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2019 il Cons. Alessandro Verrico e udito l’avvocato dello Stato Fabio Tortora;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Lombardia, il Sig. A S impugnava il provvedimento emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la Motorizzazione, ufficio provinciale di Milano, in data 3 marzo 2011 (prot. n. 2/2143), con cui è stata disposta la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica, per esaurimento del punteggio di cui all’art. 126- bis d.lgs. n. 285/1992, chiedendo di disporne l’annullamento, previa sospensione incidentale.

2. Il T.a.r. Lombardia, sede di Milano, Sezione III, dopo aver respinto l’istanza cautelare, con sentenza n. 1735 del 30 giugno 2011, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, e ha quindi condannato l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio. Secondo il Tribunale, in particolare, non risulta provato l’invio al ricorrente della comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida relativa alla decurtazione dei punti operata nei suoi confronti, che, peraltro, sarebbe dovuta avvenire per ciascuna variazione di punteggio, in modo da consentirgli di apprestare tempestivamente i rimedi previsti per il recupero dei punti sottratti.

3. L’Amministrazione ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto integrale del ricorso originario. In particolare, l’appellante ha sostenuto le censure riassumibili nei seguenti termini:

I) “difetto di giurisdizione del T.a.r.”;

II) “violazione dell’art. 126 bis d.lgs. n. 285/1992 – travisamento dei fatti”.

3.1. Si è costituito in giudizio il signor S A, depositando memoria difensiva, con cui si è opposto all’appello, chiedendone il rigetto.

4. Con ordinanza n. 4172/2011, il Consiglio di Stato, Sezione IV, ha accolto l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

5. Con decreto presidenziale n. 392/2017 l’appello è stato dichiarato perento.

5.1. In seguito, questa Sezione, con ordinanza n. 1964 del 28 marzo 2018, ha accolto l’opposizione al decreto di perenzione, rimettendo al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza pubblica di discussione.

6. All’udienza del 14 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

7. La questione preliminare relativa al difetto di giurisdizione posta dall’appellante risulta fondata.

7.1. Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, l'opposizione di cui agli articoli 22 e 23 della l. n. 689 del 1981 deve considerarsi, ormai, rimedio generale esperibile, salva espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli, aventi carattere di sanzione accessoria, di decurtazione dei punti della patente (Cass. civ., sez.un., 29 luglio 2008, n. 20544), che, ai sensi degli articoli 204- bis , 205 e 216, comma 5, del codice della strada, rientrano nella competenza del giudice di pace (Cass. civ., sez.un., 23 aprile 2010, n. 9691), conseguendone, dunque, che anche l'impugnazione del provvedimento con il quale, a seguito dell'esaurimento del punteggio assegnato, è disposta la revisione della patente ex articolo 126- bis del codice, che di tale categoria di atti fa indubbiamente parte, va ascritta al giudice ordinario.

In questo senso, del resto, è anche la costante giurisprudenza amministrativa ( cfr . Cons. Stato ad. gen., 13 luglio 2012, n. 3395;
id., sez. I, 11 novembre 2011, n. 3495), secondo cui “ quando consegua alla comunicazione della perdita integrale del punteggio per violazioni al codice della strada, il provvedimento che dispone la revisione della patente di guida rappresenta un atto dovuto di natura vincolata;
pertanto, la relativa impugnazione è devoluta alla giurisdizione del g.o. ed alla competenza funzionale del giudice di pace
”.

8. Ciò considerato, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione del giudice ordinario.

9. Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

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