Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-03-24, n. 202303039
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Testo completo
Pubblicato il 24/03/2023
N. 03039/2023REG.PROV.COLL.
N. 02346/2016 REG.RIC.
N. 08133/2017 REG.RIC.
N. 08964/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2346 del 2016, proposto dalla Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M V D G, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
la ditta E S di Di Stasio Giovanni & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A O, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F M, in Roma, via G. G. Belli, n. 39 e domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
il Comune di Galluccio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Goretti e Alessandro Longo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Filippo Russo in Roma, via di Novella, n. 22 e domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
dell’Agenzia regionale protezione ambiente della Campania-A.r.p.a. Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Lucia Ruggiero, con domicilio eletto presso la sede di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, 29;
sul ricorso numero di registro generale 8133 del 2017, proposto dalla ditta E S di Di Stasio Giovanni & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato A O, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F M, in Roma, via G. G. Belli, n. 39 e domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Comune di Galluccio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Longo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Filippo Russo in Roma, via di Novella, n. 22, int. 11 e domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato M V D G, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
dell’Agenzia regionale protezione ambiente della Campania – A.r.p.a. Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 8964 del 2017, proposto dalla Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato M V D G, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
la E S di Di Stasio Giovanni & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato A O, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F M, in Roma, via G. G. Belli, n. 39 e domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
il Comune di Galluccio, l’Agenzia regionale protezione ambiente Campania – A.r.p.a. Campania e la Provincia di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
del signor P M, non costituito in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 2346 del 2016, proposto dalla Regione Campania, ed agli appelli incidentali proposti dalla ditta E S s.a.s. e dal Comune di Galluccio:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, (sezione Ottava), n. 4268 del 26 agosto 2015, resa tra le parti,
quanto al ricorso n. 8133 del 2017, proposto dalla ditta E S s.a.s. ed all’appello incidentale proposto dal Comune di Galluccio:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, (sezione Ottava), n. 2156 del 19 aprile 2017, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 8964 del 2017, proposto dalla Regione Campania:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, (sezione Ottava), n. 2156 del 19 aprile 2017, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli appelli incidentali proposti, nel giudizio n.r.g. 2346 del 2016, dal Comune di Galluccio e dalla ditta E S s.r.l.; proposto, nel giudizio n.r.g. 8133 del 2017, dal Comune di Galluccio;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della ditta E S di “Di Stasio Giovanni & C.” s.a.s., della Regione Campania, del Comune di Galluccio e dell’A.r.p.a. Campania,;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2023 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. OGGETTO DEL GIUDIZIO.
1. Giungono alla decisione del Consiglio di Stato gli appelli proposti dalla Regione Campania, dal Comune di Galluccio e dalla ditta E S s.r.l., in via principale e in via incidentale, avverso la sentenza non definitiva n. 4268 del 26 agosto 2015 e la sentenza n. 2156 del 19 aprile 2017, pronunciate dal T.a.r. per la Campania.
1.1. La controversia in esame ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno, scaturente dal ritardo con il quale il Comune di Galluccio e la Regione Campania hanno approvato il piano attuativo presentato dalla ditta E S s.r.l..
II. LA VICENDA AMMINISTRATIVA CONTROVERSA.
2. La ditta E S è proprietaria di un’area pari a mq 37.365, localizzata nel territorio del Comune di Galluccio, frazione di Terragola, censita in catasto al foglio 17, particelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 390, 391 e 729, e ricadente in prevalenza in zona “C” dell’allora vigente programma di fabbricazione.
2.1. In data 15 febbraio 2006, la ditta ha presentato una proposta di piano di lottizzazione convenzionata (ossia di strumento urbanistico attuativo, denominato PUA ai sensi dell’art. 26 della legge Regione Campania n. 16/2004) avente per oggetto l’edificazione residenziale e l’urbanizzazione dell’area anzidetta.
2.2. In data 3 luglio 2006 (prot. n. 3744) e in data 31 gennaio 2007 (prot. n. 578), la ditta ha integrato la documentazione progettuale su richiesta del Comune.
2.3. Nella seduta del 25 ottobre 2007 (cfr. verbale n. 1, in pari data), la commissione edilizia comunale si è pronunciata favorevolmente sulla proposta elaborata dalla ricorrente, rilevando, tuttavia, la necessità di assoggettarla a valutazione ambientale strategica (in appresso, VAS) ai sensi dell’art. 47 della l. r. Campania n. 16/2004.
2.4. A seguito di questa decisione, avversata dalla E S che, però, non si è sottratta al procedimento, ne sono scaturiti il sub-procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, concluso con il decreto n. 628 del 20 maggio 2010, con il quale la Regione Campania ha assoggettato a VAS il PUA presentato, e il successivo procedimento di VAS.
2.5. Il decreto n. 628/2010 è stato impugnato dalla E S innanzi al T.a.r. per la Campania.
2.6. Nelle more del giudizio l’amministrazione comunale e quella regionale hanno continuato il procedimento di VAS, a cui ha preso parte la ditta interessata.
2.7. Con la sentenza n. 5256 del 19 dicembre 2012, il T.a.r. per la Campania ha annullato il decreto n. 628/2010, ravvisando un difetto di motivazione del provvedimento.
2.8. Successivamente alla sentenza, con la nota prot. n. 321, del 21 gennaio 2013, il Comune di Galluccio ha riavviato il procedimento amministrativo di verifica di assoggettabilità a VAS del progetto di piano presentato dalla ditta.
2.9. Poiché il regolamento della Regione Campania n. 5 del 4 agosto 2011 ha attribuito ai Comuni il ruolo di autorità procedente e di autorità competente per la VAS sui piani di livello sub-comunale, il Comune di Galluccio ha assunto entrambe queste competenze, trovandosi a dover fronteggiare una serie di problemi organizzativi tra i quali quello di non disporre di un organo tecnico idoneo a rendere il parere di compatibilità ambientale.
2.10. Pur non condividendo questa decisione, la E S ha preso parte al procedimento intrapreso, concluso, nuovamente, dal provvedimento di assoggettamento a VAS del progetto di PUA n. 6 del 18 luglio 2013 e anch’esso caratterizzato da alcune richieste di invio degli atti da parte del Comune all’impresa privata (si consideri, la nota del 15 ottobre 2013, prot. 5027, e la nota del 24 dicembre 2013, prot. 6369, di trasmissione del rapporto di “scoping”).
2.11. Con il ricorso n.r.g. 4885/2013, notificato il 2 novembre 2013 e depositato il 7 novembre 2013, la ditta ha nuovamente adito il T.a.r. per la Campania, domandando l’annullamento della determinazione di assoggettamento a VAS del progetto di piano e domandando, contestualmente, il risarcimento dei danni “ subiti e subendi dalla ricorrente per effetto del ritardo [nell’emanazione del parere contemplato dall’allora vigente art. 16 d.lgs. n. 152/2006] a partire dall’8/8/2011 e fino alla data di adozione della Determina n. 6 del 18/07/2013 ”, soggiungendo che “ Allo stato non è possibile quantificare con certezza il valore di tali danni. Ci si riserva al riguardo di quantificarli in corso di causa ”.
2.12. Nel giudizio si sono costituiti il Comune di Galluccio e la Regione Campania, resistendo al ricorso.
2.13. Parallelamente, con il ricorso iscritto a r.g. n. 5616/2013, notificato il 2 dicembre 2013 e depositato il 6 dicembre 2013, la ditta ha altresì domandato il risarcimento del danno per il ritardo nell’approvazione del PUA.
2.14. Nelle more dei giudizi, il procedimento di VAS ha avuto comunque corso.
2.15. Con la delibera n. 1/COMM del 24 aprile 2014, il commissario ad acta nominato presso il Comune di Galluccio su istanza della ditta, ha adottato il p.u.a. Terragola, sul quale la Provincia di Caserta formulava osservazioni con determinazione dirigenziale n. 30/Q dell’11 giugno 2014.
2.16. Con la determinazione n. 6 del 21 ottobre 2014, il Comune di Galluccio, su conforme avviso della commissione tecnica nominata con delibera consiliare n. 12 del 30 ottobre 2012 si esprimeva favorevolmente, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n.152/2006, sulla VAS del progetto della E S, pur richiedendo il rispetto di alcune prescrizioni.
2.17. Con la delibera n. 2/COMM del 6 novembre 2014, il commissario ad acta presso il Comune di Galluccio ha approvato il p.u.a..
2.18. Con i motivi aggiunti al ricorso n.r.g. 4885/2013, notificati il 18 dicembre 2014 e