Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-08-27, n. 202005254

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-08-27, n. 202005254
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202005254
Data del deposito : 27 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/08/2020

N. 05254/2020REG.PROV.COLL.

N. 04389/2019 REG.RIC.

N. 04967/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4389 del 2019, proposto da Amiu - Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Statte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale XXI Aprile, n. 11;



nei confronti

Comune di Taranto, non costituito in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 4967 del 2019, proposto dal Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Maria Buccoliero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Statte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C M in Roma, viale XXI Aprile, n.11;



nei confronti

Amiu - Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.P.A Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

quanto al ricorso n. 4389 del 2019 e al ricorso n. 4967 del 2019, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Staccata di Lecce (sezione Prima) n. 375 del 2019, resa tra le parti, concernente l’accertamento del diritto del Comune di Statte ad ottenere il contributo per disagio ambientale relativo agli anni da 2007 a 2011.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Statte e di Amiu - Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.P.A Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2020, il Cons. G C.




FATTO e DIRITTO

1. La presente sentenza ha per oggetto due distinti appelli - l’uno proposto da AMIU (Azienda Multiservizi e Igiene Urbana) spa Taranto, l’altro proposto dal Comune di Taranto - avverso la sentenza del T.a.r. n. 375 del 2019, che ha accolto il ricorso proposta dal Comune di Statte.

2. La questione controversa attiene al contributo per disagio ambientale a favore del Comune ospitante l’impianto di rifiuti (Comune di Statte), dovuto dai Comuni che conferiscono i rifiuti, quale il Comune di Taranto. Tale contributo (da ora in poi CDA) è preteso dal Comune di Statte, rispetto agli anni dal 2007 al 2011, sulla base di un accordo stipulato il 28 marzo 2006 tra il direttore generale del Comune di Taranto e il Segretario generale del Comune di Statte, che lo hanno firmato, unitamente ai funzionari tecnici presenti; mentre, è ritenuto non dovuto dal Comune di Taranto e dall’AMIU.

3. L’impianto di smaltimento di rifiuti, situato nel Comune di Statte, è al servizio, anche, del Comune di Taranto; all’inizio era di proprietà del Comune di Taranto ed era gestito da un raggruppamento di imprese; dal giugno del 2007, la proprietà e la gestione sono dell’AMIU, che è una società partecipata totalmente dal Comune di Taranto.

3.1. Secondo quello che emerge dagli atti di causa, l’impianto opera dal 2002, mediante molte autorizzazioni provvisorie del Commissario delegato per l’emergenza in materia di rifiuti in Puglia, quale impianto integrato di smaltimento di rifiuti urbani, costituito da linee di termodistruzione con recupero energetico e linee di compostaggio.

3.2. Con decreto del Commissario n. 124/CD/R del 22 maggio 2006, è stata disposta la definitiva autorizzazione all’esercizio dell’incenerimento e del compostaggio, rimettendo al gestore l’opportunità di saturare le potenzialità dell’impianto mediante la biostabilizzazione del rifiuto “ tal quale ”.

4. Il Comune di Statte ha agito, prima davanti all’Ago, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione, poi davanti al T.a.r.: - per l'accertamento del diritto ad ottenere il contributo per disagio ambientale relativo agli anni dal 2007 al 2011, sulla base dell’accordo del 28 marzo 2006 “ così come previsto nell'accordo ”, pari a lire 2 al Kg, e per la determinazione degli importi relativi a quegli anni, dovuti dal Comune di Taranto e/o dall'AMIU, con conseguente condanna al pagamento nella misura da accertarsi in corso di causa e/o risulterà equa o dovuta sulla base delle istanze istruttorie di acquisizione degli atti e di consulenza tecnica di ufficio, oltre rivalutazione ed interessi sulle predette somme da calcolarsi da ciascun anno sino all’effettivo soddisfo.

4.1. Il T.a.r., con la sentenza gravata: a) ha dichiarato l’inammissibilità della memoria di costituzione e dei documenti depositati dal Comune di Taranto in data 7 febbraio 2019, per essere stati depositati in violazione del termine di 40 giorni per i documenti, e di 30 giorni per la memoria di costituzione; profilo riproposto dal Comune di Statte; b) ha rigettato altri profili preliminari, non riproposti; c) ha accolto il ricorso del Comune di Statte ed ha condannato il Comune di Taranto e l’AMIU, in solido, a procedere alla determinazione dei quantitativi dei rifiuti conferiti all’impianto di smaltimento ed a versare al Comune di Statte un contributo per il disagio ambientale pari a due

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