Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-01-07, n. 201900114

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-01-07, n. 201900114
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900114
Data del deposito : 7 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/01/2019

N. 00114/2019REG.PROV.COLL.

N. 02995/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 2995 del 2017, proposto dalla società
Kuwait Petroleum Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G L in Roma, via Livio Pentimalli, 43;

contro

A G, rappresentato e difeso dall'avvocato F V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F P in Roma, via in Arcione, 71;
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R P, con domicilio eletto presso la sede regionale in Roma, via Poli, 29;

nei confronti

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi e Fabio Maria Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Nicola Laurenti in Roma, via F. Denza, 50;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione terza, n. 681 del 31 gennaio 2017, resa tra le parti, concernente l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Napoli alla Società Kuwait Petroelum s.p.a. per il potenziamento con l’aggiunta di GPL dell’impianto di distribuzione di carburanti sito in Napoli, alla strada Circumvallazione Esterna, direzione Casavatore.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A G, del Comune di Napoli, della Regione Campania e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2018 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi, per la società appellante, l’avvocato Ferrante, su delega dell’avvocato Rocco, per l’appellato G, l’avvocato Pignatiello, su delega dell’avvocato Verbara, per il Comune di Napoli, l’avvocato Laurenti, su delega dell’avvocato Grimaldi, per la Regione Campania, l’avvocato Panariello e, per il Ministero dell’Interno, l’avvocato dello Stato Russo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il signor A G, titolare di una stazione di rifornimento di policarburanti nel comune di Casandrino, posto ad una distanza di km 2,9 da quello di proprietà della Kuwait Petroleum Italia, ha impugnato, anche con motivi aggiunti, l’autorizzazione del comune di Napoli rilasciata per l’ampliamento di quest’ultimo alla fornitura di GPL.

2. Nel ricorso proposto al T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, ha evidenziato gli “elementi pericolosi” del nuovo impianto di GPL ed, in particolare, del relativo serbatoio fisso e del “punto di riempimento” che non avrebbero rispettato le distanze minime di sicurezza dalle abitazioni e dalle strade stabilite dalla normativa antincendi, precisando, peraltro, il suo interesse come gestore di un impianto posto in stretto rapporto di concorrenza nel medesimo bacino di utenza.

3. Il Ta.r. per la Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso ed i relativi motivi aggiunti.

4. Contro la predetta sentenza ha quindi proposto appello la società Kuwait Petroleum Italia, prospettando un unico ed articolato motivo di censura.

4.1. Erroneità e illegittimità della pronuncia appellata - Erronea valutazione dei fatti e degli atti di causa - Error in iudicando .

4.1.1. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso del signor G rilevando la violazione della normativa antincendi di cui al DPR n.340/2003 ed in particolare il mancato rispetto delle distanze di sicurezza esterne come definite dall’Allegato “A” dello stesso DPR. Il T.a.r. ha infatti ritenuto rilevante quanto emerso dalla consulenza tecnica depositata in primo grado dallo stesso signor G, che ha individuato in mt 26 la distanza del serbatoio e del punto di riempimento dal perimetro del fabbricato più vicino, e dal verbale del 12 aprile 2014 della Commissione, nominata ai sensi della dall'art. 5 della legge regionale della Campania n.6/2006, che ha negato il collaudo dell’impianto GPL.

4.1.2. Secondo la società appellante, tuttavia, le argomentazioni del T.a.r. sarebbero erronee.

4.1.3. Il punto 3 dell’Allegato “A” al DPR n.340/2003 prevede come elementi pericolosi dell'impianto, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza, quelli indicati al precedente punto 2 e cioè la presenza di uno o due serbatoi fissi, un punto di riempimento, delle pompe adibite all'erogazione di GPL, azionate da motore elettrico o idraulico, una pompa e/o compressore adibiti al riempimento dei serbatoi fissi e uno o più apparecchi di distribuzione a semplice o doppia erogazione. Il successivo punto 13.2 definisce poi le distanze di sicurezza rispetto al perimetro di eventuali fabbricati esterni all’impianto:

a) per depositi di capacità complessiva fino a 30 mc:

- dal punto di riempimento, 30 mt;

- da serbatoi, barrel , pompe, elettrocompressori, 20 mt;

- da apparecchi di distribuzione, 20 mt.

4.1.4. Nel caso di specie, l’appellante evidenzia quindi che le distanze prescritte non sarebbero state accuratamente verificate e che la richiamata perizia di parte avrebbe confuso le misure di sicurezza esterne riferendosi indistintamente al serbatoio ed al punto di riempimento, ritenendo che per entrambi gli elementi dell’impianto andassero rispettate le stesse distanze.

4.1.5. Al contrario, le distanze previste per il serbatoio e il punto di riempimento avrebbero dovuto essere considerate alla luce di due distinte previsioni normative:

- per i serbatoi con capacità fino a mc. 30 (caso in esame) la distanza di sicurezza esterna dai fabbricati avrebbe dovuto essere di mt 20 e non di mt 30 come indicato nella relazione tecnica di parte;

- la distanza di sicurezza del punto di riempimento avrebbe dovuto essere di mt 30.

4.1.6. Come emerge dalla consulenza tecnica depositata in appello dalla società ricorrente, il punto di riempimento del serbatoio di GPL, inteso come gli attacchi collegati al serbatoio fisso, mediante tubazioni interrate, a cui vengono connesse le estremità delle manichette flessibili dell’autobotte per le operazioni di cario in cisterna, sarebbe posto in posizione distaccata dal serbatoio, smentendo quindi quanto sostenuto dal consulente di parte del signor G in merito alla coincidenza dei due elementi nella stessa posizione. Inoltre, la stessa consulenza ha accertato che tra le parti costitutive dell’impianto GPL rispetto al fabbricato esterno più vicino vi fosse una distanza conforme pari a 29,49 mt e di mt. 31,84 dal punto di riempimento.

4.1.6. Quanto al verbale di collaudo del 12 aprile 2011, lo stesso ha affermato che “ La Commissione collauda esclusivamente la parte dell'impianto relativa ai carburanti liquidi (benzina e gasolio) mentre non collauda la parte dell'impianto relativo al prodotto Gpl (serbatoio, compressore, punto di riempimento) per le seguenti motivazioni : 1) le distanze di sicurezza dei citati elementi pericolosi dell'impianto Gpl non risultano osservate rispetto al confine di proprietà (distanze di protezione);
2) non è stata certificata in maniera puntuale rispetto all'ultimo capoverso della nota del comune di Napoli n.7062 del 29/10/2009 (Servizio Edilizia Privata) rispetto alla compatibilità dell'impianto alla edificazione esistente. La società, pertanto, deve chiedere il CPI esclusivamente per la parte dell'impianto collaudato. Invece deve presentate un nuovo progetto per l'impianto GPL, qualora ritenga mantenere l'attuale composizione
”.

4.1.7. Per questa ragione, la società appellante ha rimodulato la struttura dell'impianto di distribuzione del GPL in modo conforme alla disciplina vigente in materia tanto che una nuova Commissione di collaudo, con verbale del 18 settembre 2012 ha ritenuto “l’impianto conforme alle vigenti norme di sicurezza e fiscali e pertanto dichiara lo stesso idoneo all’esercizio”.

5. Il comune di Napoli si è costituto in giudizio il 5 maggio 2017, riproponendo tutte le eccezioni formulate in primo grado avverso il ricorso del signor G. In particolare, ha riproposto l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo del giudizio con un’ulteriore memoria depositata l’11 maggio 2017.

5.1. Secondo il comune di Napoli, il signor G ha proposto il gravame dopo la scadenza del termine decadenziale di sessanta giorni (l’autorizzazione dell’impianto è stata rilasciata nel 2008 e il cartello di autorizzazione dei lavori relativi al GPL è stato apposto l’8 novembre 2010, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 19 aprile 2011).

6. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio l’8 maggio 2017, chiedendo il rigetto del ricorso.

7. Il signor A G si è costituito in giudizio il 27 maggio 2017, chiedendo il rigetto del ricorso e riproponendo i motivi di censura assorbiti in primo grado. Ha poi depositato ulteriori scritti difensivi nei quali ha eccepito l’inammissibilità della consulenza tecnica depositata dall’appellante, e, per ultimo, una memoria di replica il 7 settembre 2018.

8 La ragione Campania si è costituita in giudizio il 14 agosto 2018, chiedendo il rigetto del ricorso.

9. La società Kuwait Petroleum Italia ha depositato ulteriori documenti e per ultimo una memoria il 24 luglio 2018.

10. Alla camera di consiglio dell’8 giugno 2017 l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, à stata rinviata al merito.

11. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 27 settembre 2018.

12. Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado riproposta dal comune di Napoli.

12.1. L’eccezione è inammissibile.

12.2. Il comune di Napoli ripropone nella sua memoria dell’11 maggio 2017 l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso di primo grado, sul rilievo che l’autorizzazione impugnata risale a tre anni prima della proposizione del gravame (19 aprile 2011), nella specie al 3 luglio 2008, data di adozione del permesso di costruire n. 376 (i lavori di ampliamento dell’impianto con la fornitura GPL sono poi stati comunicati con cartello apposto l’8 novembre 2010).

12.3. A prescindere dalla fondatezza dell’eccezione alla luce del principio che il termine per ricorrere in sede giurisdizionale avverso il rilascio di permesso di costruire decorre dalla data in cui è palese ed oggettivamente apprezzabile la lesione del bene della vita protetto, il che si verifica quando è percepibile dal controinteressato la concreta entità del manufatto e la sua effettiva incidenza sulla propria posizione giuridica (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 aprile 2015 n. 1746), la stessa deve ritenersi inammissibile.

12.4. Il profilo della tempestività o meno del ricorso ha formato oggetto del capo secondo della sentenza impugnata, la quale ha respinto la relativa eccezione con ampia motivazione. Il comune di Napoli avrebbe dovuto quindi contestare tale parte della sentenza con ricorso incidentale e non con la memoria di costituzione.

12.5. In sede di appello, eccezioni e censure rigettate dal giudice di primo grado, devono essere riproposte con appello in via principale o con appello incidentale autonomo. Le eccezioni sollevate in primo grado avverso il ricorso introduttivo e disattese con esplicita pronuncia del giudice di prime cure non possono essere riproposte in grado di appello con semplice memoria, ma devono formare oggetto di appello incidentale, rimanendo, in difetto, precluso il loro esame in virtù del giudicato interno formatosi a seguito della pronuncia del primo giudice (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2008, n.2595).

13. Il Collegio rileva poi anche l’inammissibilità della consulenza tecnica di parte depositata in allegato al ricorso in appello.

13.1. La consulenza tecnica dell’arch. Ugo Vitale del 10 marzo 2017, depositata nel presente grado di giudizio dalla società appellante costituisce, infatti, una violazione del divieto di nuove prove in appello di cui all'art. 104, comma 2, c.p.a..

13.2. Ai sensi di quest’ultima disposizione e, più in generale, di quanto previsto dall'art. 345 c.p.c., nel giudizio amministrativo di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, compresa la perizia di parte prodotta per la prima volta in grado di appello, trattandosi di documentazione che dalla parte avrebbe ben potuto essere acquisita e prodotta già nel primo grado di giudizio (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2018, n. 4347 e 26 aprile 2018, n. 2506;
sez. III, 27 giugno 2017, n.3142).

14. Ciò premesso, i profili di censura prospettai nell’unico motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, essendo, nella sostanza, concentrati sulla possibilità di derogare il regime delle distanze di sicurezza prescritto dal DPR n. 340/2003 (regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione).

15. In proposito, va innanzitutto rilevato che il punto di riempimento ed il serbatoio fisso avrebbero dovuto essere posizionati, ai sensi del punto 13.2, comma 1, lett. a), dell’Allegato A del DPR. n. 340/2003, ad una distanza rispettivamente non inferiore a 30 mt e 20 mt dal perimetro dei fabbricati esterni all’impianto (prescrizione prevista per i depositi, come quello in esame, di capacità complessiva non superiore a 30 mc).

16. Nel caso di specie, dai documenti depositati nel corso del giudizio di primo grado, emerge che la distanza intercorrente tra il punto di riempimento ed il perimetro del fabbricato più vicino è pari a 26 mt. Di conseguenza, mancherebbe il rispetto delle distanze esterne di sicurezza dagli elementi pericolosi dell’impianto GPL.

17. Tale circostanza sarebbe confermata anche dal sopra menzionato verbale di mancato collaudo dell’impianto GPL redatto dall’apposita Commissione l’11 aprile 2011, alle cui conclusioni non può essere d’ostacolo il successivo verbale del 18 settembre 2012 della medesima Commissione, la quale ha esaminato il progetto di rimodulazione dell’impianto alla luce della richiesta deroga da parte di Kuwait alle prescritte distanze di sicurezza.

18. La prescrizione in esame riguarda, infatti, la distanza di sicurezza dai fabbricati limitrofi e non le distanze di sicurezza interne cioè dal confine dell’impianto, su cui è possibile ipotizzare una deroga ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DPR n. 151/2011 (regolamento recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi).

19. In sostanza, il nuovo progetto della Kuwait, che teneva conto delle indicazioni contenute nel verbale della Commissione dell’11 aprile 2011, poteva ottenere una deroga solo delle distanze sicurezza interna (peraltro, il DPR n. 151/2011 detta le regole tecniche di prevenzione degli incendi, concetto nel quale non può essere compreso anche il mancato rispetto delle distanze di sicurezza esterne), mentre l’autorità antincendi poteva, a sua volta, solo derogare il rispetto delle prescrizioni tecniche in materia di incendi, ma non anche al rispetto delle distanze di sicurezza esterne.

20. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, il giudice di primo grado non ha confuso tra l’inderogabilità delle distanze di sicurezza esterne, come previsto dall’art. 6, comma 2 del DPR n. 340/2003 e le deroghe riguardanti le distanze di protezione interne o dai confini (art. 6, comma 2: “ Non può essere oggetto di deroga il mancato rispetto delle condizioni previste agli articoli 4 e 5, nonché delle distanze di sicurezza esterne ”).

21. La disciplina del caso di specie resta infatti regolata da quest’ultima disposizione e dalle altre prescrizioni in materia di distanze contenute nello stesso DPR n. 340/2003.

22. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.

23. In ragione della complessità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

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