Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-02-13, n. 202001144

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-02-13, n. 202001144
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001144
Data del deposito : 13 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/02/2020

N. 01144/2020REG.PROV.COLL.

N. 03134/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3134 del 2019, proposto da
Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

C F, rappresentato e difeso dall'avvocato M G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;



nei confronti

Regione Campania, Comune di Centola, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno, sezione seconda, 24 gennaio 2019, n. 184.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di C F;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2020 il consigliere G C;

Uditi per le parti l’avvocato Marco Petitto, su delega dell’avvocato M G F, e l'avvocato dello Stato Daniela Canzoneri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente in primo grado, proprietario di un fabbricato rurale in Centola, ricadente in zona C2 (di protezione) del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diana e Alburni, e del fondo circostante, condotto in economia, ha chiesto al Comune - ai sensi dell’art. 4 della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (c.d. Piano Casa) - il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un ampliamento di volume entro il limite del 20% e la riqualificazione del fabbricato anche attraverso la sistemazione dell’area esterna con la creazione di una zona parcheggio, di aiuole e zone a giardino ove piantare nuove essenze arboree.

In applicazione dell’art. 13 della legge 13 dicembre 1991, n. 394, il Comune ha chiesto il rilascio del necessario nulla osta all’Ente Parco, che lo ha negato con atto n. 10629 dell’11 luglio 2018.

Richiamato l’art. 12, comma 2, della legge n. 394/1991, l’Ente ha ritenuto che l’art. 8, comma 8, delle NTA al piano del Parco consentirebbe nelle zone di protezione la costruzione di nuovi edifici e ogni intervento edilizio eccedente quanto previsto dalle lettere a), b) e c) dell’art. 31 primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (come novellato dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - c.d. testo unico dell’edilizia) agli imprenditori agricoli.

Per meglio dire, nel caso di specie l’intervento eccederebbe i limiti dell’art. 3 del testo unico e non sarebbe funzionale all’uso agricolo in quanto mancherebbe la documentazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo professionale, il piano di sviluppo aziendale e ogni altro elemento utile a dimostrare la funzione agricola dell’intervento richiesto.

Da ciò il diniego di nulla osta, che il privato ha impugnato con quattro motivi di censura.

2. Con sentenza in forma semplificata 24 gennaio 2019, n. 184, il TAR per la Campania - sezione staccata di Salerno, sez. II, ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso annullando il provvedimento impugnato e condannando l’Ente al pagamento delle spese di lite.

Il Tribunale territoriale ha concluso per l’illegittimità del diniego, ritenuto fondato sul difetto in capo al ricorrente della qualità di imprenditore agricolo professionale, riportandosi alla precedente sentenza della Sezione 24 settembre 2018, n. 1307, a sua volta ispirata dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, 8 settembre 2015, n. 4159. Le pronunzie richiamate hanno ritenuto che l’inciso “e considerati imprenditori agricoli a titolo

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