Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-09-08, n. 201504159

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-09-08, n. 201504159
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201504159
Data del deposito : 8 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00080/2015 REG.RIC.

N. 04159/2015REG.PROV.COLL.

N. 00080/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 80 del 2015, proposto da:
G R, rappresentato e difeso dall'avv. L L, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, 2;



contro

Comune di Pollica, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, non costituita;
Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania - Sez. staccata di Salerno: Sezione I n. 00886/2014, resa tra le parti, concernente diniego permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato rurale - vincolo ambientale

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2015 il cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l’avv. De Ruggero, per delega dell'avv. Lentini, e l'avvocato dello Stato Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il signor G R - proprietario di un’area agricola nel Comune di Pollica, ricadente nel perimetro del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano (zona C1) - ha chiesto il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un edificio rurale, dichiarando di aver preventivamente ottenuto il parere favorevole della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

Con provvedimento n. 195 dell’8 gennaio 2013, il direttore del Parco ha negato il necessario nulla osta, ritenendo che il signor R non avesse la qualifica di imprenditore agricolo, richiesta dall’art. 8, comma 8, delle N.T.A. al piano del Parco.

Con nota del successivo 31 gennaio il Comune, sulla scorta di tale valutazione, ha rigettato la domanda di permesso.

Il signor R ha impugnato i provvedimenti a lui avversi, proponendo un ricorso che il T.A.R. per la Campania – Salerno, sez. I, ha respinto con sentenza 8 marzo 2014, n. 886.

Il signor R ha interposto appello contro la sentenza proponendo anche una domanda cautelare, che il Collegio ha accolto, al solo fine di una sollecita definizione del merito della controversia, con ordinanza 11 febbraio 2015, n. 625.

Nel merito l’appellante sostiene che:

1. la complessa normativa di settore (che l’appello ricostruisce nel dettaglio) condizionerebbe l’edificazione in zona rurale non a uno status soggettivo, ma a un obiettivo collegamento funzionale tra il bene e l’attività agricola, consentendo di costruire anche ai proprietari conduttori in economia;

2. in via subordinata, il ricordato art. 8, comma 8, delle N.T.A. al piano del Parco sarebbe irragionevole e illegittimo se interpretato nel senso di escludere dall’edificazione chiunque sia privo dello status di imprenditore agricolo professionale;

3. la mancata comunicazione del preavviso di rigetto vizierebbe entrambi i provvedimenti di rigetto;

4. il Tribunale territoriale non avrebbe pronunziato su tutti i motivi del ricorso, che l’appello espressamente ripropone.

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