Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-04-26, n. 202203227

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-04-26, n. 202203227
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202203227
Data del deposito : 26 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2022

N. 03227/2022REG.PROV.COLL.

N. 04410/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4410 del 2021, proposto da
P P di Genova S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore e l’ing. A D F, in qualità di Gestore ai sensi del d.lgs. n. 105/2015 per conto di P P di Genova S.p.A., rappresentati e difesi dagli avvocati A C, A M, P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A C in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Presidente Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, non costituito in giudizio;
Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Michetti, Tania Valle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Michetti in Genova, via della Mercanzia 2;

nei confronti

Ministero Interno-Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Genova, Ministero Interno-Direzione Regionale Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile della Liguria, non costituiti in giudizio;
Santa Barbara S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Alberto Quaglia, Luisa Torchia, Gabriele Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi N. 47;
IPLOM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Gerbi, Ilaria Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Gerbi in Genova, via Roma 11/1;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 195/2021, resa tra le parti, concernente (per quanto riguarda il ricorso introduttivo) l'annullamento previa sospensione:

- dell'ordinanza 29/5/2020, n. 3, con la quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha imposto a P P di Genova S.p.A. vari obblighi relativi alla pianificazione dell'emergenza, tra i quali anche quello di organizzare il servizio integrativo antincendio nell'area in concessione con "una squadra di pronto intervento costituita da n. 5 "Guardie ai fuochi", in servizio continuativo 24 ore su 24";

- della nota 20/5/2020, prot. n. 13400.U, con la quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha, tra l'altro, invitato P P di Genova S.p.A. "ad astenersi da ogni iniziativa volta a modificare la situazione esistente" relativamente alla "consolidata organizzazione dei presidi antincendio nell'ambito di P P";

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Per quanto riguarda l’appello incidentale proposto da IPLOM S.p.A. per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione di esecutività, della sentenza del Tar Liguria n. 195 del 2021, resa sul ricorso di IPLOM S.p.A. n. 475/2020 (nonché, previa riunione, sul ricorso di P P S.p.A. n. 466/2020) concernente (quanto al ricorso introduttivo) l'annullamento, previa sospensione:

- dell'ordinanza del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 29 maggio 2020 n. 3, comunicata l'11 giugno 2020, recante imposizione del servizio di vigilanza antincendio continuativo “in tutte le aree a terra degli insediamenti ricompresi nel compendio di P P di Genova, incluse le zone “booster” attualmente assentite in concessione rispettivamente a P P di Genova S.p.A., Seapad/IPLOM e Sigemi”,

-di ogni atto alla medesima antecedente, preparatorio, presupposto e comunque connesso.


Visti i ricorsi in appello (principale ed incidentale) e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Santa Barbara S.r.l., e dell’Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2022 il Cons. A F e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.P P di Genova S.p.A. è concessionaria del terminal petrolifero ubicato nel bacino portuale di Genova Multedo, classificato ‘stabilimento di soglia superiore’ di rischio di incidente rilevante, nel quale opera un servizio integrativo antincendio a terra garantito da Santa Barbara S.r.l. con personale autorizzato ‘Guardia ai fuochi’.

La macchina produttiva di P P è integrata dai cc.dd. Booster, ossia stazioni di pompaggio necessarie ad imprimere la spinta adeguata affinchè la merce scorra negli oleodotti.

IPLOM S.p.A. è concessionaria all’interno del P P di Genova Multedo di una stazione Booster, ossia di un impianto di ricezione e di pompaggio di petrolio grezzo e prodotti petroliferi in arrivo via mare.

La precedente versione del Piano di emergenza interna (P.E.I.) predisposto dalla concessionaria P P, ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 105/2015, prevedeva n. 5 ‘Guardie ai fuochi’ in servizio continuativo nel terminal , oltre ad una unità su ciascun pontile al quale fosse ormeggiata una nave, con l’incarico di effettuare i primi interventi antincendio in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.

La revisione del Piano di emergenza interna (P.E.I.) ha, invece, previsto che le ‘Guardie ai fuochi’ in servizio continuativo nel terminal siano ridotte a tre unità.

Le ‘Guardie ai fuochi’ rappresentano il personale che svolge il servizio integrativo antincendio nell’ambito Portuale, ossia un servizio ausiliario rispetto all’opera dei Vigili del Fuoco.

1.1. A seguito di tale modifica, in data 20 maggio 2020, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (in seguito A.d.S.P.) ha inviato a P P una comunicazione rappresentando di avere: “ avuto notizia dell’intendimento di modificare la consolidata organizzazione dei presidi antincendio nell’ambito di P P, di cui la scrivente non è neppure stata portata a conoscenza pur avendo competenze specifiche in ambito demaniale marittimo in cui P P e le adiacenti stazioni booster rientrano. La Capitaneria di Porto, come noto, ha declinato la propria competenza sul terminal limitandosi a disciplinare con la propria Ordinanza 21/2015 il presidio antincendio sui pontili. In considerazione delle criticità evidenziate la scrivente ritiene di avviare il procedimento volto all’emanazione di un’Ordinanza relativa al Servizio integrativo antincendio nel terminale petrolifero, per cui riceverete separato avviso. Si invita nelle more codesta società ad astenersi da ogni iniziativa volta a modificare la situazione esistente”.

Il provvedimento è stato motivato con riferimento alla necessità di “ mantenere inalterati o incrementare gli attuali livelli di sicurezza antincendio ”, ritenendo che “ la presenza di un presidio fisico di personale all’uopo qualificato costituisca un’insostituibile garanzia per la sicurezza dell’intero compendio ”.

1.2. Il Presidente di A.d.S.P. ha, pertanto, adottato l’ordinanza n. 3 del 2020, con la quale sono stati imposti vari obblighi relativi alla pianificazione di emergenza, tra i quali anche quello di organizzare il servizio integrativo antincendio nell’area in concessione con “una squadra di pronto intervento costituita da n. 5 ‘Guardie ai fuochi’ in servizio continuativo 24 ore su 24”. Con la predetta ordinanza si è stabilito che: “ In tutte le aree a terra degli insediamenti ricompresi nel compendio di P P di Genova, incluse le zone ‘booster’ attualmente assentite in concessione, rispettivamente a P P di Genova S.p.a., Seapad/Iplom, e Sigemi, la sorveglianza antincendio è affidata alla responsabilità dei concessionari…. Nelle aree di cui al precedente articolo, a cura delle rispettive società concessionarie, dovrà essere predisposto un servizio di vigilanza antincendio continuativo nell’arco delle 24 h svolto da personale autorizzato ‘guardia ai fuochi’”.

L’art. 4 della predetta ordinanza ha stabilito che il servizio di vigilanza antincendio debba essere garantito 24 ore su 24 dalla società P P S.p.A. mediante una squadra di pronto intervento costituita da n. 5 ‘Guardie ai fuochi’ e dalle concessionarie delle zone Booster mediante una ‘Guardia ai fuochi’.

2. Con ricorso proposto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, P P di Genova S.p.A. e l’ing. A D F, nella qualità di Gestore dell’impianto ai sensi del d.lgs. n. 105 del 2015, hanno impugnato la suddetta ordinanza, contestando specificamente la prescrizione inerente al numero di ‘Guardie ai fuochi’. I ricorrenti hanno lamentato, inter alia , che l’Autorità di Sistema Portuale non sarebbe competente ad adottare provvedimenti di pianificazione dell’emergenza per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, trattandosi di funzioni che, secondo la disciplina dettata dal d.lgs. n. 105/2015, spettano al Gestore sotto il controllo del Comitato tecnico regionale. Inoltre, la presenza di n. 5 “Guardie ai fuochi” non sarebbe proporzionata agli attuali livelli di rischio in quanto, a seguito dell’emergenza epidemiologica del Covid-19 e delle misure governative di contenimento del contagio, l’ormeggio nel terminal sarebbe stato limitato ad un massimo di tre navi. L’impiego di cinque unità potrebbe determinare situazioni di ‘ overmanning ’, ossia l’impiego di un numero di persone che, eccependo quanto occorrente per fronteggiare un’eventuale emergenza, è fonte a sua volta di concreti rischi per la sicurezza.

3. IPLOM S.p.A., affidataria ex art. 45 bis cod. nav. del Booster (stazione di pompaggio) in concessione alla Seapad S.p.A., ha proposto ricorso avverso la medesima ordinanza, ritenendosi lesa dalle statuizioni in essa contenute, che impongono di predisporre un servizio di vigilanza antincendio mediante personale autorizzato ‘Guardia ai fuochi’, e prescrivono la presenza continuativa di una unità di personale nelle ‘zone Booster’.

4. Nella resistenza di Santa Barbara S.r.l. e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, con sentenza n. 195 del 2021, previa riunione, ha respinto entrambi i ricorsi.

5. Avverso la pronuncia, P P di Genova S.p.A. e l’ing. A D F, nella qualità in epigrafe indicata, hanno proposto appello, denunciando: Difetto ed erroneità della motivazione della sentenza impugnata. Omessa pronuncia. Travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà: I) difetto di competenza dell’A.d.S.P.;
II) Vizi procedimentali dell’ordinanza presidenziale n. 3/2020(omissione della fase partecipativa);
III) Carenza di istruttoria e di motivazione dell’ordinanza impugnata;
IV) Contraddittorietà del comportamento dell’Amministrazione.

5.1. IPLOM S.p.A. si è costituita in giudizio proponendo appello incidentale e lamentando:

a) “ erroneità della sentenza appellata, laddove ha respinto il primo motivo di ricorso, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell’art. 13, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in relazione alla violazione del d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105 e in particolare degli artt. 6, 10, 11, 13, 15, 17, 20 e 27. Contraddittorietà, travisamento e carenza di motivazione”;

b) “ Erroneità della sentenza appellata laddove ha respinto il secondo motivo di ricorso, per violazione e/o falsa applicazione sotto ulteriore profilo, dell’art. 6 legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell’art. 13, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Difetto di motivazione. Travisamento;

c) erroneità della sentenza appellata per violazione dell’art. 7 e dell’art. 13 legge 7 agosto 1990, n. 241”.

5.2. Santa Barbara S.r.l. si è costituita in resistenza, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell’appello proposto da P P di Genova S.p.A. e da IPLOM S.p.A..

5.3. Si è costituita l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, insistendo affinchè i ricorsi in appello, principale ed incidentale, siano respinti.

6. Le parti, con successive memorie e repliche, hanno illustrato le proprie difese.

7. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2022, gli appelli, principale ed incidentale, sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

8. P P di Genova S.p.A. (in seguito P P) e l’ing. A D F hanno impugnato la sentenza in epigrafe indicata, lamentando erroneità della motivazione, omessa pronuncia, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà, illustrando quattro profili censori.

8.1. Parte appellante principale, con la prima doglianza, proposta anche con i motivi I e II del ricorso introduttivo, lamenta il difetto di competenza amministrativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (in seguito A.d.S.P.) nell’emanare l’ordinanza n. 29 maggio 2020 n. 3, con la quale sono stati imposti a P P vari obblighi relativi alla pianificazione dell’emergenza, tra i quali anche quello di organizzare il servizio integrativo antincendio dell’area in concessione con “ una squadra di pronto intervento costituita da 5 guardie ai fuochi in servizio continuativo 24 su 24”.

Secondo l’appellante, il Comitato Tecnico Regionale sarebbe l’unico organo al quale, in base alla normativa ‘Seveso III’ sono riservate le pertinenti valutazioni in materia di pianificazione dell’emergenza. In base al d.lgs. n. 105 del 2015, in attuazione della direttiva 2012/18/UE, è il Gestore dello stabilimento l’organo che ha le competenze e la connessa responsabilità in ordine alla predeterminazione e individuazione delle risorse umane destinate a gestire eventuali emergenze.

Si argomenta che le affermazioni del T.A.R. secondo cui ‘ l’Autorità di Sistema Portuale ha emanato la gravata ordinanza in base al potere attribuitole dalla norma primaria correttamente richiamata nel preambolo dell’atto ’, sarebbero errate, in quanto scaturirebbero da una forzata interpretazione dell’art. 6, comma 4, legge n. 84/1994 invocato nelle premesse dell’ordinanza impugnata, atteso che tale disposizione si limiterebbe ad attribuire all’A.d.S.P. una generale competenza con riferimento ‘ alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene di lavoro ai sensi dell’art. 24 ’, pertanto non può sovrapporsi e riferirsi a specifiche materie, come nella fattispecie, quali la pianificazione dell’emergenza degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti. Secondo l’esponente, parimenti erronea sarebbe l’asserzione del giudice di prima istanza secondo cui l’intervento del Comitato Tecnico Regionale ( C.T.R.) non sarebbe efficace in quanto tale organismo potrebbe intervenire soltanto in sede ‘ riesame quinquennale del Rapporto di sicurezza ex art. 15, d.lgs. n. 105/2015 ’, ciò in quanto, contrariamente a quanto affermato dal T.A.R., il C.T.R. eserciterebbe un costante e continuativo controllo sugli atti relativi alla pianificazione di emergenza predisposti dal Gestore e sulle misure di sicurezza.

Non sarebbe pertinente neppure l’ulteriore affermazione sostenuta dal T.A.R., secondo cui il provvedimento sarebbe stato adottato ‘ con particolare riferimento alla tutela della salute e della sicurezza dei lavori portuali ’, atteso che, nel caso in esame, non rilevano le norme previdenziali, di sicurezza e di igiene del lavoro di cui all’art. 24 della l. n. 84/1994 che, a sua volta, richiama le disposizioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro stabilite dal d.lgs. n. 81/2008.

Sotto altro aspetto, nell’impugnata sentenza, il giudice di prima istanza affermerebbe erroneamente che: “ la relazione illustrativa dello schema di decreto volto a recepire la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 4 luglio 2012 n. 2012/18/UE, sul controllo dei pericoli derivanti da gravi incidenti stradali (c.d. “Seveso III”), giustificava l’abrogazione del citato d.m. n. 293/2001 in quanto recante una ‘regolamentazione non prevista dalla direttiva, in un ambito già disciplinato da altre normative di settore’. Ciò conferma che le competenze dell’Autorità in ordine ai profili di sicurezza connessi alle attività portuali non possono ritenersi venute meno a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 105/2015”. Ciò in quanto, il D.M. n. 293/2001 è stato espressamente abrogato dall’art. 33, comma 2, lett. m) d.lgs. n. 105/2015, con conseguente soppressione delle competenze dell’Autorità di Sistema Portuale nella materia della pianificazione dell’emergenza all’interno delle aree portuali in concessione, attribuzione delle competenze in ambito portuale, e indicazione della obbligatoria partecipazione a tale C.T.R. soltanto di un ‘ rappresentante dell’Autorità marittima territorialmente competente, per gli stabilimenti presenti nei porti e nella aree portuali ’, senza alcun riferimento alla partecipazione di rappresentanti dell’A.d.S.P., né a poteri o competenze esterne in capo ad A.d.S.P.

8.2. Con la seconda censura, già proposta con il III e il IV motivo di ricorso introduttivo, l’appellante lamenta che l’A.d.S.P. avrebbe omesso del tutto la fase partecipativa al procedimento amministrativo, anche se nella fattispecie non sussisteva alcuna specifica situazione di emergenza, visto anche il rigoroso rispetto delle procedure per l’adozione del P.E.I.. L’Amministrazione non si sarebbe trovata nella necessità di risolvere una situazione di pericolo imprevista ed imprevedibile e, nell’atto impugnato, non sarebbero rilevabili particolari e motivate ragioni di urgenza.

Inoltre, l’impugnata ordinanza non avrebbe natura regolamentare, oltre al fatto che l’art. 13 della legge n. 241 del 1990, nella specie, non sarebbe applicabile, atteso che il provvedimento ha un contenuto dispositivo specificamente rivolto a disciplinare specifiche e ben individuate posizioni soggettive.

Secondo l’esponente, l’omissione della fase di partecipazione della società al procedimento amministrativo, sfociato nell’ordinanza n. 3/2020, avrebbe precluso agli appellanti la possibilità di formulare in sede procedimentale specifiche osservazioni circa la concreta situazione dell’impianto e le nuove modalità gestionali/operative del terminal , e avrebbe causato una palese inadeguatezza dell’istruttoria procedimentale.

Inoltre, secondo P P e l’ing. De Felice sarebbe erronea anche l’affermazione del T.A.R. secondo cui: “ nel caso di specie, la revisione del Piano di emergenza interna disposta da P P di Genova S.p.A., con la previsione di riduzione del numero di ‘guardie ai fuochi’ operanti nel terminal, ha concretamente determinato l’urgenza di adottare disposizioni per garantire il mantenimento degli attuali livelli di sicurezza, come rilevato nell’ultimo paragrafo della motivazione dell’atto”. Ciò in quanto, a fronte della nuova realtà operativa/gestionale con la riduzione della presenza contemporanea di navi all’ormeggio nel terminal petrolifero (e con la connessa riduzione del livello di rischio) mantenere il previgente assetto degli addetti al servizio integrativo antincendio sarebbe stato del tutto sproporzionato e non corrispondente alla reale situazione operativa del compendio.

8.3. Con il terzo mezzo si ripropongono in appello i motivi IV, V e VI illustrati in sede di ricorso introduttivo, con cui si denuncia carenza di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, avendo l’Amministrazione omesso di svolgere, o di far svolgere, i pertinenti controlli e/o verifiche istruttorie in relazione alle ragioni che hanno determinato la variazione del P.E.I. di P P, ed adottato l’ordinanza impugnata senza visionare ed esaminare la documentazione posta a base della recente modifica del P.E.I., e senza effettuare alcun tipo di valutazione circa i rischi in maniera direttamente confliggente con l’intero impianto normativo della “Seveso III”.

Le critiche sarebbero state erroneamente respinte dal Tribunale Amministrativo Regionale, il quale ha ritenuto che, nella specie, non fossero necessari approfondimenti istruttori e/o specifiche motivazioni in ragione del fatto che: “ la disciplina di matrice eurocomunitaria preclude modifiche delle misure di sicurezza che possano diminuire l’attuale livello di protezione rispetto al rischio di incidenti rilevanti ”.

La statuizione prefigura una sostanziale intangibilità a tempo indeterminato dei livelli di sicurezza sanciti al momento dell’entrata in vigore della disciplina “Seveso III”, a prescindere ed indipendentemente dalle fisiologiche variazioni (anche in linea di fatto) dei singoli impianti.

Il giudice di primo grado avrebbe travisato la normativa settoriale, che in vari punti consente e ammette l’individuazione delle opportune modifiche nella programmazione di emergenza.

Inoltre, le decisioni e le valutazioni in ordine alla pianificazione di emergenza interna per gli stabilimenti soggetti alla c.d. disciplina Seveso III spetterebbero unicamente al Gestore e al Comitato Tecnico Regionale.

Quanto al rischio c.d. “ overmanning ” l’appellata sentenza avrebbe erroneamente affermato che tale rischio sarebbe stato solamente allegato, senza il supporto di elementi concreti inerenti alle dimensioni del sito da vigilare e al numero di impianti antincendio oggetto di vigilanza continua, mentre nel corso del giudizio era stato chiaramente evidenziato che, elevando apoditticamente da n. 3 a n. 5 la dotazione delle ‘Guardie ai fuochi’, si sarebbe determinato un concreto rischio per la sicurezza che, nella letteratura scientifica, viene qualificato come ‘ overmanning ’, ossia la situazione nella quale il numero delle risorse è in eccesso rispetto alle effettive esigenze per fronteggiare una eventuale emergenza.

8.4. Con la quarta doglianza si denuncia contraddittorietà del comportamento dell’Amministrazione, già eccepita con il VII motivo del ricorso introduttivo. L’esponente riferisce che, con ordinanza 10/2/2015, n. 21, l’A.d.S.P. aveva abrogato la precedente disciplina regolamentare che prevedeva, all’interno di P P, un presidio permanente del Servizio Integrativo Antincendio, affermando che la regolamentazione dell’attività in questione spettasse alla Capitaneria di Porto, a prescindere dalle funzioni attribuite alle Autorità Portuali dalla legge 84/1994;
laddove, attraverso l’affermazione secondo cui “ la sorveglianza antincendio è affidata alla responsabilità dei concessionari ”, riconosce che il nucleo della c.d. disciplina “Seveso III” riguarda e si traduce nell’attribuzione delle responsabilità in capo al Gestore dello stabilimento/impianto, che è tenuto a redigere il Rapporto di Sicurezza e il P.E.I.

Il T.A.R., inoltre, avrebbe errato nel considerare fondato il richiamo al Regolamento portuale approvato con ordinanza della Capitaneria di Porto n. 61/2001, tenuto conto che l’Autorità Marittima, con ordinanza 10/2/2015, n. 21, aveva approvato uno specifico regolamento di polizia portuale e sicurezza per il terminal di Multedo, che imponeva al Concessionario della struttura portuale di assicurare il servizio antincendio soltanto ‘ in occasione delle operazioni di caricazione e/o discarica da nave ivi ormeggiata ’;
inoltre, con nota 16/2/2017, prot. n. 6578 aveva precisato che “ eventuali emergenze che dovessero verificarsi all’interno del terminal petrolifero saranno affrontare e gestite in ragione del Piano di emergenza interno del terminal petrolifero di Genova Multedo, al cui interno è disciplinato anche il dispositivo di emergenza antincendio ”.

9. Con appello incidentale, IPLOM S.p.A. (in seguito IPLOM) ha denunciato l’erroneità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 6, comma 4, lett. a) l. n. 84/1994 e dell’art. 13, comma 4, d.lgs. n. 81/2008, e del d.lgs. n. 105/2015, in quanto l’ente portuale non avrebbe competenza in materia di pianificazione dell’emergenza con riguardo agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante siti in ambito portuale, quale è la stazione Booster di P P, soggetti alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 105/2015. L’A.d.S.P. non potrebbe, invocando il potere di ordinanza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, sostituirsi al C.T.R. (ed al gestore) e modificare l’assetto degli adempimenti e connesse responsabilità, e delle verifiche e controlli risultanti dal sistema previsto dal d.lgs. n. 105/2015.

L’ordinanza impugnata, inoltre, si porrebbe in contraddizione con l’ordinanza n. 1/2019, con cui A.d.S.P. aveva stabilito il mantenimento del presidio integrativo antincendio in via precauzionale e temporanea solo “ sino alla definizione dell’effettivo livello di rischio IPLOM che proverà dal duplice esito delle valutazioni ex d.lgs. 105/2015 cui detta Società è attualmente sottoposta, sia in ordine agli assetti di sicurezza rispetto al P P di Genova, di cui è insediamento interno ”.

9.1. Con il secondo motivo di appello incidentale, si denuncia erroneità della sentenza appellata laddove ha respinto il secondo motivo di ricorso, per violazione e/o falsa applicazione sotto ulteriore profilo, dell’art. 6 l. 28 gennaio 1994, n. 84 e dell’art. 13, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in quanto l’ordinanza impugnata era stata assunta in totale carenza di presupposti e in difetto di istruttoria. I giudici di prima istanza avrebbero errato nel disattendere le suddette censure, così travisando la normativa eurocomunitaria, atteso che non vi sarebbe alcuna traccia nel fascicolo del procedimento di alcun atto istruttorio riguardante il Booster di IPLOM, e dal quale emergerebbe che la sostituzione del servizio integrativo antincendio con i sistemi di rilevazione /allarme ed intervento antincendio automatizzati, installati dalla società, potesse comportare un decremento del livello di sicurezza, o che attesti una qualche esigenza di incrementare gli attuali livelli di sicurezza antincendio.

9.2. Con il terzo mezzo si denuncia erroneità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 7 e dell’art. 13 l. n. 241 del 1990, con cui si era eccepita la mancata comunicazione ad IMPLOM dell’avvio del procedimento. Secondo l’appellante, l’ordinanza impugnata non avrebbe portata generale (e certamente non natura regolamentare), trattandosi di un atto plurimo, indirizzato a tre destinatari ben individuati (P P S.p.A., IPLOM/Seapad e Sigemi), ai quali imponeva specifici adempimenti, pertanto era doverosa la comunicazione di avvio del procedimento.

10. Per ragioni di connessione logica, in quanto inerenti alla medesima questione relativa alla asserita incompetenza dell’A.d.S.P. nell’adottare l’ordinanza n. 3/2020, vanno esaminati congiuntamente il primo motivo di appello principale proposto da P P e il primo motivo di appello incidentale proposto da IPLOM.

Gli appellanti deducono l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto lo stesso sarebbe stato adottato da un organo, il Presidente dell’A.d.S.P., e da un ente, radicalmente privi di competenza amministrativa in merito alla pianificazione/organizzazione dell’emergenza per gli stabilimenti soggetti alla c.d. disciplina “Seveso III” (Direttiva 2012/18/UE e d.lgs. n. 105/2015). Il Comitato Tecnico Regionale sarebbe l’unico organo al quale, in base alla suddetta disciplina, sono riservate le pertinenti valutazioni materia di pianificazione di emergenza. Il quadro normativo ed europeo ed interno affiderebbe al solo Gestore dello stabilimento il compito e l’obbligo di individuare i pericoli connessi allo svolgimento dell’attività e di determinare/fissare le opportune misure di sicurezza e le risorse (personali e apparecchiature) per prevenire possibili incidenti e/o limitarne i danni, senza che vi sia spazio per interventi dell’A.d.S.P.

10.1. L’esame della questione impone l’illustrazione del quadro normativo di riferimento.

Ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. a) della legge n. 84/1994 All’ Autorità di Sistema Portuale sono, altresì, conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività (svolte nell’area portuale) e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell’art. 24”.

L’art. 8, lett. p), della medesima legge n. 84/1994, con riferimento al Presidente dell’A.d.S.P., stabilisce che quest’ultimo “ può disporre dei poteri di ordinanza di cui all’art. 6, comma 4, lett. a) informando, nella prima riunione utile, il Comitato di gestione”.

L’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, prevede che “ restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite (…) alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale”.

L’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 105/2015 ( Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) stabilisce che “ le disposizioni di cui al presente decreto si applicano fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”.

L’art. 12 del d.lgs. n. 105/2015 individua quali sono gli obblighi e le competenze generali del Gestore dell’impianto: “ 1.Il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente.

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