Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-02-16, n. 202201155

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-02-16, n. 202201155
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201155
Data del deposito : 16 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2022

N. 01155/2022REG.PROV.COLL.

N. 05606/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5606 del 2016, proposto dal Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e dall’Ufficio Territoriale per la Provincia di Verona - Ufficio VII, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, per legge domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

S A, C B, M B, M B, S B, N B, G C, B C, M C, M C, A De Vincenzi, Donatella Doardo, Giorgia Fasson, Paola Fiorini, Elisa Francani, Lisa Furlani, Tommasina Graziuso, Alessandra Magagna, Sonia Marconi, Valentina Martini, Rosanna Mascanzoni, Silvia Patuzzo, Laura Pellegrini, Chiara Pellegrini, Maria Perina, A Maria Romeo, Alessia Romeo, Fabiola Sandrini, Francesca Santini, A Sartori, Angela Scavazza, Natalizia Schito, Sara Signoretto, Ilaria Stradiotto, Roberta Tosato, Carmela Tosone, rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Sartori e Luigi Fedeli Barbantini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Caio Mario, n. 7 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione III bis , n. 14331 depositata in data 21 dicembre 2015, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di S A, C B, M B, M B, S B, N B, G C, B C, M C, M C, A De Vincenzi, Donatella Doardo, Giorgia Fasson, Paola Fiorini, Elisa Francani, Lisa Furlani, Tommasina Graziuso, Alessandra Magagna, Sonia Marconi, Valentina Martini, Rosanna Mascanzoni, Silvia Patuzzo, Laura Pellegrini, Chiara Pellegrini, Maria Perina, A Maria Romeo, Alessia Romeo, Fabiola Sandrini, Francesca Santini, A Sartori, Angela Scavazza, Natalizia Schito, Sara Signoretto, Ilaria Stradiotto, Roberta Tosato e Carmela Tosone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2022 il Cons. B B e udito l’Avvocato Luigi Barbantini Fedeli per gli appellati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso in appello iscritto al n. R.G. 5606 del 2016 il Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto e l’Ufficio territoriale per la Provincia di Verona - Ufficio VII hanno agito per la riforma della sentenza resa in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione III bis , n. 14331, depositata in data 21 dicembre 2015, con la quale è stato accolto il ricorso (R.g. n. 10388 del 2015) proposto dagli appellati in epigrafe indicati – tutti docenti di scuola primaria e dell’infanzia in possesso del diploma di scuola magistrale ovvero di istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 – per l’annullamento del d.m. n. 325 del 3.06.2015, avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo.

2. La fondatezza delle deduzioni dei ricorrenti in primo grado, precipuamente incentrate sull’illegittimità del suddetto decreto ministeriale nella parte in cui non consentiva l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento mediante l'inserimento del personale docente in possesso del diploma magistrale (acquisito entro l'anno scolastico 2001/2002), avente titolo all'insegnamento, è stata accertata con la sentenza oggetto del presente giudizio sulla base delle decisioni del Consiglio di Stato n. 1973 e n. 4235 del 2015. Con tali decisioni, rilevato che l’interesse dei docenti ai quali non era stato in precedenza consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione si correla al riconoscimento, quale titolo abilitante, del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014, è stata affermata l’efficacia di tale riconoscimento ai fini dell'inserimento in dette graduatorie riservate ai docenti abilitati, in considerazione del riscontrato conseguimento da parte degli interessati del titolo in argomento entro il predetto anno scolastico.

3. La Difesa erariale ha censurato la sentenza appellata, eccependo, in primis , il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sia in considerazione della natura delle situazioni giuridiche soggettive implicate, da qualificare in termini di diritti soggettivi, sia tenuto conto della circostanza che, aderendo alla prospettazione dei ricorrenti, l’amministrazione non eserciterebbe alcuna discrezionalità, dovendosi limitare a valutare l'effettivo conseguimento del titolo da parte dell'interessato e a disporre, in maniera del tutto vincolata, l'inclusione nella graduatoria.

3.1. Le deduzioni successive si appuntano sulla erroneità della sentenza appellata in relazione alla ritenuta fondatezza nel merito del ricorso di primo grado, in quanto:

a) deve escludersi che l'annullamento del d.m. 235 del 2014 sia avvenuto con efficacia erga omnes e possa, pertanto, essere fatto valere da soggetti estranei al giudizio in cui tale annullamento è stato pronunciato, risultando, a tal fine, inequivoca la formulazione del dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015 – di annullamento del sopra indicato decreto esclusivamente “ nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento ” –, con l’ulteriore rilievo costituito dalla natura del decreto ministeriale, il quale, recando disposizioni di solo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, ha come destinatari esclusivamente i docenti già presenti nelle graduatorie ad esaurimento;

b) deve escludersi, inoltre, che l’annullamento in sede giurisdizionale del decreto ministeriale abbia legittimato i docenti interessati a richiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti, radicalmente prescindendo dalle regole che governano il regime delle impugnazioni entro i prescritti termini di decadenza, essendo incontestato tra le parti che la lesione dell'interesse dei ricorrenti in prime cure si sia consumata con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, con la conseguenza che gli odierni appellati – i quali non hanno partecipato a nessuna delle numerose procedure di aggiornamento e inserimento in graduatoria, svolte in un arco temporale di circa quindici anni a decorrere dal 2000 – erano nella condizione di apprezzare il pregiudizio lamentato quanto meno dalla pubblicazione della legge 296 del 2006, che, all'art. 1 comma 605, ha previsto la suddetta trasformazione statuendo, altresì, che fossero " fatti salvi gli inserimento nelle stesse graduatorie per il biennio 2007-2008 " per tutta una serie di docenti possessori di vari titoli tra i quali, però, non figurava quello posseduto dai titolari di diploma magistrale conseguito entro il 2001-2002;

c) la sentenza appellata ha ignorato che la materia degli inserimenti è disciplinata dall'art. 1, comma 605 della legge 296 del 2006, sicché l'impugnazione del d.m. del 2014, al pari di quella avverso il d.m. del 2015, risulta priva di concreta utilità, alla luce di una disciplina di rango primario che statuisce chiaramente l'impossibilità di nuovi inserimenti nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento.

4. Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti in primo grado, rappresentando le sopravvenienze medio tempore intervenute e, in specie, quella costituita dalla immissione in ruolo di alcuni degli appellati (B M, B M, B S, B N, C G, C M, D D, F G, F L, Romeo A Maria, R A, S F, S N, S S, S I), a seguito della partecipazione e del superamento di un concorso straordinario, con conseguente venir meno, in relazione alla posizione dai medesimi rivestita, dell’interesse alla decisione nel merito del presente giudizio di appello, circostanza, questa, accertabile a mezzo di richiesta istruttoria. Nei limiti della procedibilità, la difesa degli appellati ha contestato le avverse prospettazioni insistendo per la correttezza della sentenza oggetto di appello.

5. Con ordinanza n. 4785 del 2016 questo Consiglio ha rigettato

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