Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-05-26, n. 201702482

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-05-26, n. 201702482
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201702482
Data del deposito : 26 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/05/2017

N. 02482/2017REG.PROV.COLL.

N. 02666/2015 REG.RIC.

N. 00807/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2666 del 2015, proposto da:
F E, rappresentata e difesa dall’avvocato L A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S C in Roma, piazza Mazzini, 27;

contro

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Università degli studi di Bologna - Alma Mater Studiorum, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
de M S, rappresentato e difeso dagli avvocati S M e S No, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Fusillo in Roma, viale delle Milizi, n. 22;

nei confronti di

M Alessandro, rappresentato e difeso dagli avvocati Sara C e Simona Della Casa, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Cosseria, 2;



sul ricorso numero di registro generale 807 del 2016, proposto da:
F E, rappresentata e difesa dall’avvocato L A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S C in Roma, via di San Domenico, n. 20;

contro

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Università degli studi di Bologna - Alma Mater Studiorum, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Scuola di Ingegneria e Architettura dell’Università di Bologna, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali - DICAM, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

M Alessandro, rappresentato e difeso dagli avvocati Sara C e Simona Della Casa, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
de M S, rappresentato e difeso dagli avvocati S M e S No, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Fusillo in Roma, viale delle Milizi, n. 22;

per la riforma

quanto al ricorso n. 2666 del 2015:

della sentenza non definitiva del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sezione I, n. 141/2015, resa tra le parti e concernente: atti della procedura di valutativa per la copertura di due posti di professore universitario di II° fascia, Settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni (SSD ICAR/08 - Scienza delle costruzioni);

quanto al ricorso n. 807 del 2016:

della sentenza definitiva del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sezione I, n. 00602/2015, resa tra le parti e concernente: atti della procedura di valutativa per la copertura di due posti di professore universitario di II° fascia, Settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni (SSD ICAR/08 - Scienza delle costruzioni);


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle rispettive parti appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2016, il consigliere B L e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato D’Ascia e gli avvocati Arico, Strizzi per delega dell’avvocato N, e C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il T.a.r. per l’Emilia-Romagna, con la sentenza non definitiva n. 141/2015, respingeva il ricorso introduttivo n. 778 del 2014, proposto da F E avverso il decreto rettorale n. 754 del 18 luglio 2014, recante l’approvazione degli atti della procedura valutativa per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo, seconda fascia, per il Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali dell’Università di Bologna, Settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni (SSD ICAR/08 - Scienza delle costruzioni), nonché avverso gli atti presupposti e connessi, ivi espressamente compreso il Regolamento di ateneo per la disciplina della chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 l. n. 240/2010, e disponeva la prosecuzione del giudizio per la decisione sui motivi aggiunti, riservata alla sentenza definitiva (non risultando, al momento della pronuncia della sentenza non definitiva, maturati i termini a difesa in relazione al ricorso per motivi aggiunti, presentato in prossimità dell’udienza di discussione).

La procedura era stata indetta con decreto rettorale n. 285 del 7 aprile 2014, e i relativi atti erano stati approvati con decreto rettorale n. 754 del 18 luglio 2014.

All’esito della procedura, al primo posto si era classificato il candidato M Alessandro con punti 83/100, al secondo posto il candidato de M S con punti 82/100 (entrambi evocati in giudizio quali controinteressati) e al terzo posto la candidata ricorrente F E con punti 80/100.

Il T.a.r. adìto, con la citata sentenza non definitiva, provvedeva come segue:

(i) respingeva il primo motivo del ricorso introduttivo – con il quale la ricorrente aveva dedotto che la commissione arbitrariamente aveva introdotto, per l’elemento valutativo dell’attività didattica dei candidati, costituito dal criterio « soddisfazione degli studenti », la soglia del 70% di risposte positive alla domanda sulla soddisfazione complessiva, mentre l’art. 5, comma 3, del regolamento di ateneo per la disciplina della chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 l. n. 240/2010 prevedeva bensì che si tenesse conto di tale parametro, ma non fissava soglie minime per l’attribuzione del corrispondente punteggio, il che le avrebbe indebitamente precluso di conseguire un punteggio per tale voce, giacché destinataria di consensi per il solo 57%, e sarebbe stato determinante per la sua collocazione al terzo posto della graduatoria –, rilevando che la commissione giudicatrice si era attenuta alle previsioni del bando (in particolare, a quelle contenute nell’allegato 1, p. 92), nella specie non ritualmente impugnate, essendo all’uopo insufficiente la formula generica e di stile, contenuta nelle conclusioni del ricorso introduttivo, che estendeva la domanda di annullamento a « tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi »;

(ii) respingeva il secondo motivo di ricorso – con cui era stato dedotto l’illegittimo mancato riconoscimento, in favore della ricorrente, di punteggio alcuno per il dato inerente la « presenza e puntualità », in relazione al quale la ricorrente assumeva di avere goduto del gradimento degli studenti in misura superiore alla prescritta soglia del 50% (così individuata negli standard qualitativi dalla commissione giudicatrice quale limite minimo a tal fine rilevante) –, rilevando che alla luce della lex specialis il conseguimento della soglia del 50% per la voce in esame costituiva solamente una condizione preliminare affinché divenisse valutabile il criterio della « soddisfazione complessiva », nel senso che tale elemento era destinato a dare titolo ad un punteggio aggiuntivo solo in caso di raggiungimento dell’autonoma soglia del 70% dei consensi, nella specie non superata dalla ricorrente;

(iii) respingeva le censure dedotte avverso il regolamento di ateneo – nella parte in cui aveva incluso tra gli elementi valutativi dell’attività didattica dei candidati il criterio della « soddisfazione degli studenti » –, attesa la mancata impugnazione del bando e considerata l’insussistenza in parte qua di un rapporto di presupposizione-consequenzialità tra regolamento e bando, poiché la scelta di far ricorso o meno alle schede di valutazione degli studenti per apprezzare anche sotto questo profilo l’attività didattica dei candidati era stata rimessa dal regolamento alle successive determinazioni del dipartimento interessato dalla copertura del posto, il che nella circostanza era avvenuto con la deliberazione in data 11 marzo 2014 del dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, in parte qua recepita nel bando non ritualmente impugnato;

(iv) respingeva l’ulteriore motivo – con il quale era stata dedotta la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’attribuzione di cinque punti complessivi al criterio valutativo della « soddisfazione degli studenti », stabilita dalla commissione nell’allegato 1 al verbale n. 1 del 20 giugno 2014 –, ritenendo che non fossero ravvisabili macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza ed arbitrarietà, per il resto sottraendosi l’ampia discrezionalità, di cui le commissioni giudicatrici godono in materia, a qualsiasi sindacato di merito.

2. Con la successiva sentenza definitiva n. 602/2015 il T.a.r., dichiaratamente prescindendo dall’esame delle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità sollevate dalle parti resistenti e controinteressate, respingeva i motivi aggiunti proposti avverso le schede di valutazione della didattica relative ai due controinteressati (depositate dagli stessi nel corso del giudizio di primo grado), con i quali la ricorrente aveva dedotto le seguenti censure:

- l’illegittima attribuzione di quattro punti al concorrente d M per l’elemento valutativo « soddisfazione degli studenti », in quanto la commissione non aveva tenuto conto di tutte le attività formative da lui svolte nell’ultimo triennio, per essere stato ingiustificatamente ignorato il corso di studi dell’anno accademico 2012/2013 relativo alla disciplina « Calcolo automatico delle strutture con laboratorio » (codice insegnamento: 70253), corso di laurea in Ingegneria Edile/Architettura, laurea magistrale a ciclo unico (codice CdS: 0940);

- l’illegittimità delle operazioni della commissione per carenze analoghe riscontrabili nella valutazione dello stesso parametro con riguardo al candidato M, per le seguenti attività didattiche: docenza dell’anno accademico 2010/2011 per l’insegnamento « P e gusci M » (codice insegnamento: 33945), corso di laurea in Ingegneria Meccanica, laurea magistrale (codice CdS: 0938);
docenze dell’anno accademico 2011/2012 per l’insegnamento « P e gusci M » (codice insegnamento: 33945), corso di laurea in Ingegneria Energetica, laurea magistrale (codice CdS: 0935), per l’insegnamento « P e gusci M » (codice insegnamento: 33945), corso di laurea in Ingegneria Meccanica, laurea magistrale (codice CdS: 0938), per l’insegnamento « Statica T (Modulo 2) » (codice insegnamento: 30979), corso di laurea in Ingegneria Edile, laurea (codice CdS: 0921) e per l’insegnamento « Advanced Structural Mechanics (Modulo 2) » (codice insegnamento: 66787), corso di laurea in Civil Engineering , laurea magistrale (codice CdS: 8211);
docenze dell’anno accademico 2012/2013 per l’insegnamento « P e gusci M » (codice insegnamento: 33945), corso di laurea in Ingegneria Energetica, laurea magistrale (codice CdS: 0935) per l’insegnamento « P e gusci M » (codice insegnamento: 33945), corso di laurea in Ingegneria Meccanica, laurea magistrale (codice CdS: 0938) e per l’insegnamento « Statica T (Modulo 2) » (codice insegnamento: 30979), corso di laurea in Ingegneria Edile, laurea (codice CdS: 0921);

- l’illegittima mancata considerazione della circostanza che gli altri due candidati avessero svolto le loro docenze in discipline distinte da « Scienza delle Costruzioni », in corsi di laurea differenti e addirittura in sedi diverse, sicché la commissione avrebbe valutato allo stesso modo dati non omogenei e pertanto non comparabili.

In particolare, il T.a.r. basava la statuizione reiettiva sui seguenti rilievi:

(i) quanto alla mancata rilevazione del livello di soddisfazione degli studenti per una parte sola delle attività formative curate dai due controinteressati, e alla conseguente addotta incompletezza dei dati loro riferibili circa il rispetto della soglia minima del 70% dei consensi, osservava, per un verso, che le regole della lex specialis della procedura selettiva non richiedevano in modo rigoroso l’acquisizione dell’interezza dei dati in questione, ma soltanto per le attività formative per le quali risultavano « disponibili » le rilevazioni nell’ultimo triennio, e, per altro verso, che le rilevazioni risentivano del fatto che si trattava di attività didattiche in parte « mutuate » (alla stregua delle certificazioni prodotte dai controinteressati) con la conseguente unitarietà della relativa valutazione;

(ii) quanto all’asserita valutazione di dati non omogenei e non comparabili, rilevava che le varie attività formative considerate attenevano tutte al settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni, con conseguente legittimità dell’operato della commissione, la quale, indipendentemente dal corso di laurea interessato e dalla sede di svolgimento dell’attività formativa, aveva unicamente il compito di vagliare il dato obiettivo del livello di riscontro positivo presso gli studenti delle funzioni didattiche assolte in discipline riconducibili al settore scientifico-disciplinare di riferimento, essendo a questi fini l’omogeneità dei dati oggetto di esame assicurata proprio dall’unicità del settore specialistico interessato.

3. Avverso la sentenza non definitiva, di cui sopra sub 1., la ricorrente soccombente interponeva appello con ricorso rubricato sub r.g. n. 2666/2015, deducendo i motivi come di seguito rubricati:

a) « Violazione dell’art. 100 cpc: nel caso di specie non vi era alcun onere di impugnazione del bando, che si limitava a richiamare il regolamento regolarmente impugnato. L’annullamento in parte qua determina automaticamente l’impossibilità del bando di farvi riferimento senza necessità di alcuna modifica al bando stesso »;

b) « Errore in iudicando - violazione dell’art. 100 cpc: non vi era alcun interesse del ricorrente a contestare il bando, atto meramente esecutivo rispetto al regolamento e dunque automaticamente modificato in seguito all’annullamento del regolamento »;

c) « Omessa valutazione del vizio di eccesso di potere per contraddittorietà inerente alla valutazione svolta », dedotto sotto il profilo della illegittima mancata attribuzione alla ricorrente di un punteggio al criterio della « presenza e puntualità »;

d) « Errore in iudicando: il Giudice ha ritenuto alcune valutazioni della Commissione inerenti al merito amministrativo, mentre esse sono viziate sul piano della legittimità per eccesso di potere », con particolare riguardo al carattere irragionevole e sproporzionato della previsione di un punteggio massimo di cinque punti per il criterio della soddisfazione degli studenti, in raffronto con il punteggio previsto per gli altri criteri valutativi dell’attività didattica.

3.1. Avverso la sentenza definitiva, di cui sopra sub 2., la stessa ricorrente soccombente proponeva appello con ricorso rubricato sub r.g. n. 807/2016, affidato ai seguenti motivi:

a) « Error in iudicando. Sulla fondatezza del primo motivo e del secondo mezzo di doglianze articolato con il ricorso per motivi aggiunti »;

b) « Error in iudicando nella parte in cui in sentenza si afferma: “per taluni di quei corsi (disciplina «Calcolo automatico delle strutture con laboratorio» per il dott. D M e insegnamento «P e gusci M» per il dott. M), poi, le rilevazioni risentivano del fatto che si trattava di attività didattiche “mutuate” (v. certificazioni depositate dai controinteressati quali doc. P e doc. n. 12), con la conseguente unitarietà della relativa valutazione” »;

c) « Error in iudicando laddove in sentenza il Giudice territoriale afferma che: “indipendentemente dal corso di laurea interessato e dalla sede di svolgimento dell’attività formativa, [la Commissione] aveva unicamente il compito di vagliare il dato obiettivo del livello di riscontro positivo presso gli studenti delle funzioni didattiche assolte in discipline riconducibili al settore scientifico-disciplinare di riferimento, per essere a questi fini l’omogeneità dei dati oggetto di esame assicurata proprio dall’unicità del settore specialistico interessato” ».

3.2. L’appellante chiedeva pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà delle impugnate sentenze e in loro riforma, l’accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti proposti in primo grado.

4. Si costituivano in giudizio sia l’Amministrazione resistente, sia i controinteressati M e d M, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.

In particolare, l’appellato d M eccepiva l’inammissibilità degli appelli per la mancata impugnazione dei provvedimenti di nomina e presa in servizio dei primi due classificati, ed entrambi gli originari controinteressati riproponevano l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti già sollevata in primo grado.

5. Respinta l’istanza cautelare (per ragioni incentrate esclusivamente sul periculum in mora , ritenuto prevalente l’interesse alla continuità didattica), la causa all’udienza pubblica del 15 dicembre 2016 è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. Premesso che i due ricorsi in appello, proposti avverso le due sentenze in epigrafe, di cui la prima non definitiva e la seconda definitiva, pronunciate nell’ambito di uno stesso giudizio svoltosi tra le medesime parti, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva devono essere riunite e trattate congiuntamente, si osserva che infondata è l’eccezione di inammissibilità degli appelli sotto il profilo della mancata impugnazione degli atti di nomina e presa in servizio dei primi due classificati, in quanto:

- in primo luogo, i correlativi decreti rettorali n. 1549 e n. 1550 del 6 novembre 2014 ne hanno disposto la nomina e la presa in servizio con espressa riserva, condizionata all’esito della presente controversia (v. art. 3 dei menzionati decreti);

- in secondo luogo, l’eventuale accoglimento degli appelli e del ricorso di primo grado comporterebbe comunque la caducazione automatica degli atti di nomina e di presa in servizio, in virtù del nesso sostanziale di presupposizione-consequenzialità intercorrente tra esito positivo della procedura selettiva e successivo provvedimento di nomina.

7. Infondate sono altresì le riproposte eccezioni di irricevibilità/inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti di primo grado, in quanto:

- a fronte della differenza di soli tre punti tra primo e terzo classificato, deve ritenersi superata la prova di resistenza, essendo tra le parti principalmente controverso il punteggio di cinque punti attribuibile in relazione al criterio della soddisfazione degli studenti, determinante per la collocazione in graduatoria dei tre contendenti M (83/100), d M (82/100) e F (80/100);

- i motivi aggiunti devono ritenersi tempestivamente proposti (con atto notificato il 22 gennaio 2015) con riguardo alla data della produzione in giudizio (18 e 19 dicembre 2014) delle schede di valutazione del grado di soddisfazione degli studenti relative ai due controinteressati nell’ambito del giudizio di primo grado, non essendo ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione sufficiente la mera astratta conoscibilità degli atti, in difetto della prova rigorosa della conoscenza effettiva in capo all’impugnante, nella specie non fornita dai controinteressati.

8. Nel merito, gli appelli sono fondati parzialmente, nei sensi e nei limiti di cui appresso.

8.1. Infondati sono i motivi d’appello sub 3.a) e 3.b), tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente.

Occorre premettere che l’art. 5, comma 3, del regolamento di ateneo disciplinante la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi degli artt. 18 e 24 l. n. 240/2010 stabilisce, con specifico riguardo alle procedure di cui agli artt. 24, commi 5 e 6, l. n. 240/2010 (nel testo all’epoca vigente), la mera facoltà (e non l’obbligo) di prendere in considerazione, utilizzando gli strumenti predisposti dall’ateneo, gli esiti della valutazione, da parte degli studenti, dei moduli o degli insegnamenti tenuti, e che l’art. 2, comma 3, dello stesso regolamento rimette ai singoli dipartimenti la definizione degli standard qualitativi di cui all’art. 24, comma 5, l. 240/2010 (ulteriormente specificati al titolo I del regolamento), prevedendo, nel caso di procedure valutative di cui all’art. 24, comma 6, l. n. 240/2010, la possibilità di indicare ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.

La disciplina regolamentare ha, con ciò, rimesso alle successive determinazioni del dipartimento interessato dalla copertura del posto la scelta di far ricorso, o meno, alle schede di valutazione degli studenti per apprezzare, anche sotto tale profilo, l’attività didattica dei candidati.

Nella specie, tali determinazioni sono state adottate dal dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali con deliberazione dell’11 marzo 2014, espressamente recepita nel bando (v. art. 6, comma 3, del bando, e relativo allegato 1, p. 92), che, per quanto qui interessa, prevede, quale criterio valutativo dell’attività didattica, quello della « soddisfazione degli studenti, con riferimento al quesito sulla soddisfazione complessiva degli insegnamenti o moduli tenuti nell’ultimo triennio, come desumibile dai questionari di rilevazione dell’opinione degli studenti », specificando testualmente: « Al riguardo sono attribuiti punteggi in questa categoria solo se la percentuale di risposte positive ai quesiti su presenza e puntualità è superiore al 50% per tutte le attività formative per le quali sono disponibili le rilevazioni nell’ultimo triennio. Il punteggio viene quindi attribuito se la percentuale media di risposte positive alla domanda sulla soddisfazione complessiva è superiore al 70%. La suddetta percentuale media è calcolata con riferimento alle risposte positive ottenute per ciascuna attività formativa ponderata per il numero di schede raccolte e riferite al maggior numero di anni accademici per cui sono disponibili le rilevazioni dell’ultimo triennio ».

Orbene, avendo il T.a.r. correttamente escluso che l’originaria ricorrente avesse ritualmente e specificamente impugnato il bando, ritenendo all’uopo insufficiente la mera formula di stile della domanda di annullamento riferita, nel ricorso introduttivo di primo grado, a « tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi », altrettanto correttamente è stata respinta l’impugnativa del regolamento di ateneo, attesa l’insussistenza di qualsiasi nesso di presupposizione-consequenzialità tra previsione regolamentare, che stabilisce la mera facoltatività del criterio valutativo riferito alla « soddisfazione degli studenti », e la previsione del bando che, invece, quale lex specialis vincolante per la commissione giudicatrice, ha concretamente introdotto tale criterio.

Ne deriva, altresì, l’infondatezza delle censure dedotte dall’originaria ricorrente avverso il verbale n. 1 del 20 giugno 2014, della commissione giudicatrice, nella parte in cui era stato stabilito, tra gli elementi valutativi dell’attività didattica dei candidati (per la quale era previsto l’attribuzione di un punteggio massimo di 25 punti), il criterio della « soddisfazione degli studenti », definito testualmente come da bando (v. sopra), il quale, per quanto innanzi esposto, non è stato impugnato ritualmente.

8.2. Sono, invece, fondati i motivi d’appello dedotti avverso le statuizioni sub 1.(iv) e 2.(i), con assorbimento degli altri motivi.

8.2.1. In primo luogo, deve ritenersi affetta da manifesta irragionevolezza e illogicità la predeterminazione da parte della commissione, nel verbale n. 1, di un punteggio massimo di 5 punti per il criterio della « soddisfazione degli studenti » (nell’ambito della categoria di valutazione dell’attività didattica, per la quale, secondo le previsioni del bando, era attribuibile un punteggio massimo di 25 punti), in raffronto al punteggio massimo attribuibile ad altri criteri valutativi, quali l’« Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali ed internazionali o partecipazione agli stessi ed altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste. Organizzazione scientifica di convegni. Conseguimento della titolarità di brevetti », per il quale la commissione ha stabilito la misura massima di soli 3 punti (nell’ambito della categoria di valutazione dell’attività di ricerca e pubblicazioni, per la quale, secondo le previsioni del bando, era attribuibile un punteggio massimo di 65 punti), o l’« Attività di relatore di tesi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Dottorato, con particolare riferimento agli ultimi tre anni », per il quale la commissione pure ha stabilito un punteggio massimo di 5 punti (nell’ambito della categoria valutativa dell’attività didattica).

Infatti, mentre le schede di valutazione degli studenti riflettono più percezioni soggettive che oggettive e sono, in quanto tali, connotati da un alto grado di opinabilità, le attività di ricerca, costituenti uno degli elementi qualificanti delle funzioni di professore di seconda fascia, possono essere valutate secondo i correnti criteri oggettivi diffusi nella comunità scientifica del settore e costituiscono dunque elementi oggettivi e trasparenti di valutazione, come tali idonei a garantire l’imparzialità del giudizio valutativo nel rispetto della par condicio tra i concorrenti. Inoltre, le attività poste a raffronto (compresa quella di relatore di tesi di laurea) sono di certo più significative, sotto il profilo oggettivo, rispetto ad un generico e soggettivo grado di soddisfazione espresso dagli studenti.

La natura manifestamente sproporzionata attribuita dalla commissione al peso del criterio della « soddisfazione degli studenti », di scarsa significatività oggettiva, rispetto agli altri concorrenti criteri suscettibili di una parametrazione più oggettiva, inficia in parte qua la predeterminazione del peso specifico dei singoli criteri valutativi, operata dalla commissione nella seduta del 20 giugno 2014 (verbale n. 1).

8.2.2. In secondo luogo, è fondata la censura di disomogeneità dei criteri di valutazione applicati dalla commissione, comportante un disparità di trattamento tra i candidati, laddove la stessa ha limitato l’operatività del criterio della « soddisfazione degli studenti » alle sole attività formative, per le quali erano « disponibili » le rilevazioni nell’ultimo triennio.

Così operando, la commissione è incorsa in un’erronea interpretazione delle correlative previsioni del bando di gara, nella parte in cui le stesse riconnettono il calcolo della percentuale media di risposte positive alla domanda sulla soddisfazione complessiva degli studenti (che deve essere superiore al 70%) alle sole risposte positive per ciascuna attività formativa ponderata per il numero di schede raccolte e riferite al maggior numero di anni accademici « per cui sono disponibili le rilevazioni nell’ultimo triennio », e, rispettivamente, limitano la valutabilità del sub-criterio della soddisfazione degli studenti espressa su « presenza e puntualità » alle « attività formative per le quali sono disponibili le rilevazioni nell’ultimo triennio ».

Infatti, la subordinazione dell’applicazione del criterio in questione alla condizione della « disponibilità » dei dati di rilevamento all’uopo necessari, prevista dalla lex specialis (v. allegato 1, p. 92, del bando), non può che essere intesa nel senso che tale condizione deve coesistere per tutte le attività formative svolte da tutti i candidati (o, nel caso che ciò sia impossibile, per un numero eguale di attività formative svolte dai singoli concorrenti, da individuare secondo un criterio oggettivo e imparziale), nel senso che, se manca la disponibilità di dati per alcune delle attività svolte (per le quali, in ipotesi, il relativo esito potrebbe essere anche negativo) o per alcuni dei candidati (per i quali, in ipotesi, il risultato potrebbe essere anche positivo), il criterio appare inapplicabile, pena la violazione del principio della par condicio .

In altri termini, per effetto dell’interpretazione delle previsioni del bando quale operata dalla commissione giudicatrice, l’esito del rilevamento della « soddisfazione degli studenti » è venuto ad essere condizionato da fattori contingenti e arbitrari, non giustificandosi razionalmente l’applicazione del criterio solo per alcune e non per altre delle attività formative svolte dai vari candidati, sfociando tale modus procedendi in una disomogeneità ed incompletezza di valutazione delle attività formative svolte dai candidati medesimi.

8.2.3. Orbene, nel caso di specie la riscontrata illegittima applicazione del criterio della « soddisfazione degli studenti » – sia per il peso manifestamente sproporzionato attribuito a tale elemento valutativo in raffronto a quello attribuito ad altri parametri maggiormente significativi, sia per l’incompletezza e casualità/arbitrarietà dei relativi dati di rilevamento – ha inciso in modo determinante sull’esito della procedura, attesa l’evidente idoneità dei punteggi attribuiti per tale criterio ai tre candidati (punti 0 su 80 alla terza classificata F, punti 4 su 82 al secondo classificato d M, e punti 4 su 83 al primo classificato M) a condizionare la graduatoria finale.

8.3. Per le esposte ragioni, di natura assorbente, in parziale accoglimento degli appelli in epigrafe devono essere annullati gli atti valutativi della commissione per l’erronea illegittima applicazione del criterio della « soddisfazione degli studenti » e, di conseguenza, il gravato decreto rettorale n. 754 del 18 luglio 2014, recante l’approvazione degli atti della procedura selettiva in questione, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.

Sul piano conformativo, l’amministrazione dovrà nominare una nuova commissione in diversa composizione al fine di procedere ad una rinnovata valutazione dei candidati, in conformità ai parametri di giudizio specificati sopra sub 8.2.1. e 8.2.2..

9. Tenuto conto della soccombenza reciproca, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.

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