Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-03-22, n. 201601175
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N. 01175/2016REG.PROV.COLL.
N. 06709/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6709 del 2015, proposto dalla Impresa S Giancarlo &C. S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati M B e C D P, con domicilio eletto presso C D P in Roma, Via Flaminia, 354
contro
Comune di San Giuliano Milanese, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato M V, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, Via Cicerone, 44;
AMSA - Azienda Milanese Servizi Ambientali S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Raffaello Perfetti, con domicilio eletto presso Bonelli Erede Pappalardo in Roma, Via Salaria, 259
per la riforma della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione IV, n. 1709/2015
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Giuliano Milanese e della AMSA - Azienda Milanese Servizi Ambientali S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato M B, l’avvocato Carlo Catarisano su delega dell'avvocato Luca Raffaello Perfetti e l’avvocato M V;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della Lombardia e recante il n. 2857/2014 la soc. AMSA – Azienda Milanese Servizi Ambientali, premesso di aver partecipato alla gara indetta dal Comune di San Giuliano Milanese (Mi) per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e di essersi classificata al secondo posto, impugnava gli atti con cui la gara era stata aggiudicata all’Impresa S Giancarlo &c. (gestore uscente, odierna appellante).
La ricorrente in primo grado lamentava in particolare che il Comune avesse mancato di valutare la grave negligenza nell’adempimento del contratto in precedenza stipulato per come risultante da un grave episodio addebitabile a due dipendenti della società appellante.
Ed infatti, secondo la contestazione della ricorrente in primo grado (sostanzialmente condivisa dai primi Giudici), alcuni operatori dipendenti dell’appellante avrebbero versato 2.200 litri di rifiuti liquidi pericolosi prelevati dal produttore in un compattatore per rifiuti solidi urbani, in tal modo determinando anche il doveroso avvio di indagini in sede penale.
Con ordinanza n. 1521/2014 il TAR della Lombardia accoglieva l’istanza di sospensione cautelare dell’aggiudicazione proposta dalla soc. AMSA in ragione della ritenuta, oggettiva gravità dei fatti addebitabili all’Impresa S e della motivazione solo apparente contenuta nella nota comunale del 17 ottobre 2014, di risposta all’istanza di autotutela inviata dalla soc. AMSA alla stazione appaltante.
L’ordinanza sospensiva del T.A.R. è stata tuttavia riformata in appello, avendo ritenuto questo Consiglio di Stato (ordinanza n. 5827/2014) che: “nelle more, anche in considerazione dello spessore delle censure di merito e delle eccezioni in rito dedotte dalle parti, appare più confacente all’interesse pubblico mantenere inalterata la situazione esistente”.
Il Comune di San Giuliano Milanese ha disposto l’esecuzione d’urgenza del servizio in data 29 gennaio 2015 e stipulato il contratto il 24 febbraio successivo (gli atti in questione sono stati impugnati dalla soc. AMSA con ricorso per motivi aggiunti).
Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. della Lombardia ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti e, per l’effetto, ha disposto: i ) l’annullamento degli atti impugnati; ii ) l’inefficacia del contratto stipulato tra la stazione appaltante e l’odierna appellante; iii ) il subentro della ricorrente in primo grado nel contratto dalla medesima decorrenza, nonché iv ) la condanna del comune intimato al risarcimento del danno.
La sentenza in questione è stata impugnata in appello dall’Impresa S Giancarlo &c. la quale ne ha chiesto la riforma articolando tre motivi di doglianza.
Si è costituito in giudizio il Comune di San Giuliano Milanese il quale ha articolato ricorso incidentale chiedendo a propria volta la riforma della sentenza di primo grado.
Si è altresì costituita in giudizio la soc. AMSA la quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello principale e di quello incidentale, nonché – in via subordinata – nel senso dell’accoglimento dei motivi aggiunti articolati in primo grado, non esaminati dal T.A.R. e qui riproposti ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del cod. proc. amm.
Alla camera di consiglio del 15 settembre 2015 l’appellante ha rinunziato all’istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello di una società attiva nel settore della gestione dei rifiuti (la quale aveva partecipato alla gara indetta dal Comune di San Giuliano Milanese per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed era risultata aggiudicataria) avverso la sentenza del T.A.R. della Lombardia con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla seconda classificata e, per l’effetto, è stato disposto l’annullamento dell’aggiudicazione, l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato e il subentro nella gestione della ricorrente vittoriosa.
2. Con il primo motivo di appello l’Impresa S lamenta che erroneamente i primi Giudici abbiano omesso di dichiarare l’improcedibilità del ricorso di primo grado per avere l’odierna appellata soc. AMSA omesso di impugnare la nota in data 17 ottobre 2014 con cui di Dirigente comunale del settore tecnico e sviluppo del territorio aveva ravvisato il mancato accertamento di responsabilità nei confronti dell’appellante e quindi aveva motivatamente concluso nel senso dell’insussistenza di ragioni per contestare all’appellante “grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara” (secondo le previsioni dell’articolo 38, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 163 del 2006).
Al riguardo i primi Giudici avrebbero erroneamente ritenuto che la nota in questione fosse configurabile soltanto come diniego di esercizio dell’autotutela a fronte del c.d. preavviso di ricorso (articolo 243- bis , d.lgs. 163, cit.) e che, pertanto, la sua impugnativa fosse meramente facoltativa.
Ed ancora, i primi Giudici avrebbero erroneamente ritenuto di poter affermare come provata la responsabilità dell’appellante in relazione all’episodio in data 24 giugno 2014 e di poterne dedurre la gravità e inescusabilità ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f) del ‘Codice dei contratti’, in tal modo esercitando un potere di fatto sostitutivo nei confronti delle prerogative valutative della stazione appaltante.
Il T.A.R. avrebbe, infine omesso di considerare che l’appellante non avrebbe in alcun modo potuto menzionare l’episodio in sede di domanda di partecipazione per l’evidente ragione che esso si era verificato in epoca successiva alla data ultima fissata per la presentazione delle offerte (20 marzo 2014).
In ogni caso, siccome al momento della pronuncia di primo grado risultavano ancora in corso le indagini (anche in sede penale) volte ad accertare le eventuali responsabilità connesse all’episodio in parola, il T.A.R. non avrebbe in alcun modo potuto assumere l’accaduto quale elemento certo di valutazione al fine di dedurne l’obbligo di esclusione del’appellante ai sensi del richiamato articolo 38.
2.1. Il motivo è nel complesso fondato.
2.2. Va premesso al riguardo che, in base al vigente sistema normativo in tema di possesso dei requisiti cc.dd. ‘di ordine generale’ per la partecipazione alle pubbliche gare di appalto:
- l’articolo 38, comma 1, lettera f) del ‘Codice dei contratti’ stabilisce che “ sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento (…) e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti (…) f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (…) ”;
- il comma 2 del medesimo articolo stabilisce poi che “ il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ”.
Già sulla base del richiamato quadro normativo deve certamente essere escluso che l’appellante dovesse essere esclusa dalla gara per aver omesso l’allegazione, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, di circostanze che laddove conosciute dalla stazione appaltante e da questa apprezzate in tutta la loro gravità avrebbero potuto ( rectius : dovuto) determinarne l’esclusione dalla gara.
Al riguardo ci si limita ad osservare che – come correttamente rilevato dall’appellante – la stessa non avrebbe in alcun modo potuto dichiarare il richiamato episodio in sede di presentazione della domanda di partecipazione per l’evidente ragione che lo stesso era temporalmente successivo sia al termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione (24 giugno 2014) sia alla stessa conclusione delle operazioni di gara da parte della Commissione (16 giugno 2014).
Pertanto, nessuna censura di mancata ottemperanza agli obblighi dichiarativi di legge poteva essere mossa alla società appellante.
2.3. Il motivo di ricorso qui in esame è altresì meritevole di accoglimento: i ) sia in relazione al fatto che non avrebbe comunque potuto essere disposta l’esclusione dalla gara della concorrente sino al momento del finale accertamento sui fatti contestati e sulle relative responsabilità; ii ) sia in relazione al fatto che la sentenza in epigrafe, sotto le simulate spoglie della ritenuta illegittimità del provvedimento di aggiudicazione e degli atti prodromici, reca a ben vedere una valutazione di fatto sostitutiva di quella rimessa all’amministrazione tanto in ordine alla sua riferibilità soggettiva tanto in ordine alla sua gravità in senso oggettivo.
2.3.1. Quanto al primo aspetto, la società appellante ha condivisibilmente osservato che, nella situazione sussistente al momento dell’adozione degli atti comunali impugnati in primo grado, non emergeva alcun elemento certo idoneo a dimostrare l’effettiva consistenza dell’episodio verificatosi il 24 giugno 2014, la sua riferibilità soggettiva all’impresa appellante e la sua irrimediabile gravità ai fini del giudizio di inidoneità professionale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera f) del ‘Codice dei contratti’.
Sino a quel momento risultava in atti un accertamento del locale Corpo di Polizia Municipale, l’avvio di indagini in sede penale e l’adozione da parte dell’impresa appellante di iniziative anche in sede disciplinare nei confronti dei singoli dipendenti probabilmente responsabili dell’accaduto tali da indurre quanto meno a dubitare che il contestato episodio (quand’anche poi confermato nella sua consistenza oggettiva) fosse effettivamente imputabile alla società appellante nell’intera latitudine di effetti di cui al richiamato articolo 38, comma 1, lettera f).
Al riguardo il dirigente comunale del settore tecnico e sviluppo del territorio aveva condivisibilmente affermato con la nota 17 ottobre 2014 (di risposta all’istanza di autotutela e al preavviso di ricorso inoltrata dalla AMSA) che “non risulta[va]no accertate e nemmeno evidenti le responsabilità in capo alla società S Giancarlo &c. Srl (…) relativamente ai fatti contestati”.
Allo stesso modo la nota appena richiamata aveva del tutto persuasivamente rilevato che “l’eventuale esclusione dalla gara, in relazione allo stato della conoscenza dei fatti di cui sopra, determinerebbe una evidente distorsione delle regole di partecipazione alle gare laddove l’esclusione fosse mutuata dal solo avvio di un accertamento di responsabilità e non dall’esito degli accertamenti;questo, tanto più, ponendo in capo a eventuali comportamenti non corretti di un dipendente della società, senza specifici ruoli di responsabilità né coordinamento o supervisione del servizio, la possibilità di determinare l’esclusione di un servizio complesso e dall’elevato valore economico, come quello di cui trattasi, prima di avere accertato il ruolo e la responsabilità o corresponsabilità della società”.
2.3.2. Quanto al secondo aspetto, si osserva che il T.A.R. ha palesemente travalicato i limiti della giurisdizione di legittimità (sino a sostituirsi nelle valutazioni di merito rimesse all’ambito dell’amministrazione attiva) laddove ha statuito che “[pare] del tutto inattendibile, in considerazione del disposto letterale dell’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163/2006 ed in presenza del grave episodio - commesso da operatori dipendenti dalla S - di versamento di 2.200 litri di rifiuti liquidi pericolosi prelevati dal produttore in un compattatore per rifiuti solidi urbani, pure oggetto di indagini e sequestri ad opera della magistratura penale, che il comune intimato abbia omesso di escludere la controinteressata dalla procedura concorsuale in questione, avente lo stesso oggetto di quella nel corso della cui esecuzione l’episodio è accaduto, omettendo, dunque, del tutto di considerare che l’aggiudicataria ha “commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara”).
Il parametro di giudizio era nel caso di specie rappresentato dall’articolo 38, comma 1, lettera f), che rimette le valutazioni in questione alla “ motivata valutazione della stazione appaltante ”.
Ebbene, la previsione in questione è stata evidentemente superata – nei suoi limiti applicativi – dal primo Giudice il quale
- non si sono è limitato (come avrebbe dovuto) ad esaminare la correttezza delle valutazioni poste dal Comune di San Giuliano Milanese a fondamento del giudizio di sostanziale ‘non rilevanza’ espresso dal Comune con la nota de 17 ottobre 2014,
- ma si è spinto sino ad operare valutazioni di fatto sostitutive di quelle espresse dal Comune, pronunziando di fatto un giudizio di gravità ed inescusabilità ‘ ope iudicis ’ ed esercitando quindi, nei fatti, compiti di amministrazione attiva evidentemente estranei al tipo di giurisdizione esercitabile nel caso in esame.
3. Per motivi del tutto connessi con quelli già esposti sub 2. è parimenti meritevole di accoglimento il secondo motivo di appello.
Si torna qui ad osservare che il primo Giudice non si è limitato a verificare la correttezza ed attendibilità delle valutazioni poste dal Comune a fondamento del sostanziale giudizio di non rilevanza espresso dal comune con la nota in data 17 ottobre 2014 ma si è spinto sino ad operare una valutazione in ordine alla “oggettiva gravità” dell’episodio contestato e a disporre ‘ ope iudicis ’ l’esclusione dell’appellante dalla gara utilizzando di fatto parametri di giudizio e strumenti di incisione propri dell’amministrazione attiva.
Ciò, a tacere del fatto che il primo Giudice ha posto a fondamento della propria statuizione i fatti contestati all’impresa appellante (assumendone in definitiva la piena fondatezza), senza considerare in modo adeguato che si trattava di contestazioni ancora non confermate e in attesa di un accertamento definitivo e che, quindi, non risultavano idonee a fondare un attendibile e pienamente documentato giudizio di gravità.
4. Le ragioni sin qui esposte risultano ex se idonee a fondare l’accoglimento del ricorso in epigrafe ed esimono il Collegio dall’esame puntuale del terzo motivo di appello con il quale l’impresa S ha rilevato la mancata considerazione da parte dei primi Giudici:
- del fatto che l’episodio contestato (al tempo ancora non accertato nella sua oggettiva consistenza) non fosse “ ricollegabile alla procedura d’appalto di che trattasi ”;
- del fatto che l’episodio non deponesse comunque nel senso della “ grave negligenza (…) nell’esecuzione delle prestazioni affidate ”.
5. Concludendo sul punto, la sentenza deve essere sul punto riformata, escludendo che l’impresa appellante dovesse essere esclusa dalla procedura per le ragioni ritenute determinanti dal T.A.R.
Deve altresì essere accolto l’appello incidentale con cui il Comune di San Giuliano ha chiesto che la sentenza in epigrafe venga riformata per avere il primo Giudice erroneamente accolto il ricorso di primo grado e altrettanto erroneamente dichiarato l’inefficacia del contratto stipulato con l’odierna appellante e il subentro nel rapporto contrattuale della soc. AMSA.
6. A questo punto devono essere esaminati gli ulteriori motivi già articolati in primo grado dalla soc. AMSA e che il T.A.R. ha omesso di esaminare ritenendo dirimente al fini del decidere la questione della “grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara” (articolo 101, comma 2 c.p.a.).
6.1. Con il primo motivo (reiterativo del secondo motivo del ricorso di primo grado) la soc. AMSA ripropone l’argomento secondo cui l’Impresa S avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per evidente anomalia dell’offerta in quanto i costi unitari sostenuti in relazione alla gestione dei RSU/frazione secca (pari a 81,97 euro/unità di misura) sarebbero superiori ai ricavi unitari (pari a 77,97 euro/unità di misura), il che renderebbe evidentemente inverosimile la tesi esposta dalla stessa S di un utile di gestione pari a 9,65 euro/unità di misura.
A conclusioni del tutto analoghe dovrebbe giungersi in relazione alla gestione dei RSU/frazione umida (la quale, oltretutto, assorbe circa l’80 per cento del valore dell’appalto): anche in questo caso l’offerta dell’Impresa S avrebbe dovuto essere dichiarata evidentemente anomala atteso che i costi unitari sostenuti in relazione alla gestione (pari a 76,65 euro/unità di misura) sarebbero superiori ai ricavi unitari (pari a 68,75 euro/unità di misura).
6.1.1. Il motivo non può trovare accoglimento.
Al riguardo il Comune di San Giuliano Milanese ha condivisibimente osservato che, attraverso la riproposizione del motivo dinanzi richiamato, la AMSA abbia censurato in modo – per così dire – ‘monadologico’ le determinazioni inerenti singole voci di costo, senza peritarsi di indicare se e per quali ragioni le incongruenze rilevate avrebbero rivelato, quand’anche sussistenti, la complessiva insostenibilità dell’offerta formulata dall’Impresa S.
Al riguardo il Collegio si limita a richiamare il consolidato orientamento secondo cui il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare in concreto che l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto. Esso mira piuttosto a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito dall'Amministrazione attraverso la procedura di gara per l'effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione dell'appalto, così che l'esclusione dalla gara dell'offerente per l’anomalia della sua offerta è l'effetto della valutazione (operata dall'Amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere. Un sindacato nel dettaglio sui singoli aspetti è, dunque, precluso al giudice amministrativo, cui non è consentito procedere ad una autonoma valutazione della congruità o meno di singole voci, non potendosi esso sostituire ad una attività valutativa rimessa, quanto alla sua intrinseca manifestazione, unicamente all'Amministrazione procedente (in tal senso: Cons. Stato, III, 22 gennaio 2016, n. 211;in termini sostanzialmente analoghi: Cons. Stato, III, 8 settembre 2015, n. 4210; id ., V, 17 marzo 2015, n. 1380).
Si osserva inoltre che la AMSA non si è peritata di confutare puntualmente (nel merito e nel metodo) la relazione di verifica esaminata ed approvata dalla Commissione nella seduta del 29 luglio 2014 ( i.e .: il documento con cui si era motivatamente confermata la complessiva attendibilità dell’offerta dell’Impresa S in relazione al complesso delle voci di costo e di ricavo).
6.2. Con il primo e il terzo dei motivi aggiunti di primo grado (qui puntualmente riproposti) la AMSA aveva lamentato l’illegittimità dell’avvio anticipato d’urgenza del servizio e del contratto stipulato fra le parti il 24 febbraio 2015.
Gli atti in questione si porrebbero infatti in contrasto con il contenuto dispositivo dell’ordinanza sospensiva di questo Consiglio n. 5827/2014.
6.2.1. Il motivo è infondato.
La regula agendi desumibile dalla richiamata ordinanza n. 5827/2014 (con cui è stato accolto l’appello cautelare proposto dall’Impresa S avverso l’ordinanza del T.A.R. della Lombardia n. 1521/2014 favorevole alla soc. AMSA) deve essere determinata, in base a generali principi, in base alla combinazione della motivazione e del dispositivo.
Ebbene, a fronte della motivazione (la quale sottolineava che “appare più confacente all’interesse pubblico mantenere inalterata la situazione esistente”) e del dispositivo (che respingeva l’istanza di sospensione degli atti impugnati in primo grado dalla soc. AMSA) deve ritenersi che il richiamato ‘mantenimento della situazione esistente’ fosse riferito agli effetti dell’aggiudicazione disposta in favore dell’Impresa S: un’aggiudicazione che, in quanto non sospesa, avrebbe consentito l’avvio anticipato d’urgenza del servizio e la successiva stipula del contratto.
6.3. Neppure può trovare accoglimento il secondo dei motivi aggiunti di primo grado (qui riproposto) con cui la soc. AMSA ha lamentato il mancato riscontro da parte del Comune di San Giuliano Milanese alle richieste di informazioni e diffide rivolte dalla soc. AMSA in relazione alle notizie di stampa relative a presunti episodi di ‘ mala gestio ’ riferibili all’Impresa S.
E’ sufficiente osservare al riguardo che il mancato riscontro alle richiamate iniziative non determinasse ex se un vizio di illegittimità a carico degli atti adottati dal Comune nell’ambito del procedimento per cui è causa.
6.3.1. A conclusioni del tutto analoghe deve pervenirsi in relazione al quinto dei motivi aggiunti di primo grado (qui puntualmente riproposto) con cui la soc. AMSA ha lamentato il mancato riscontro all’istanza di accesso formulata in relazione alla diffida rivolta da alcuni Consiglieri comunali al Presidente della Commissione affinché quest’ultimo si dimettesse dalla carica in relazione agli esiti (anche penali) della complessiva vicenda. Anche in questo dato non è in alcun modo dato comprendere per quali ragioni il mancato riscontro all’istanza di accesso (al quale, peraltro, non sembra aver fatto seguito la proposizione di un ricorso ai sensi dell’articolo 116 cod proc. amm.) si riverbererebbe con effetti vizianti sugli atti della procedura di gara.
6.4. Ed ancora, non può trovare accoglimento il quarto dei motivi aggiunti di primo grado con cui la soc. AMSA ha lamentato la mancata esclusione dell’Impresa S dalla gara per avere quest’ultima prodotto una cauzione di importo insufficiente (per essere stata parametrata nel quantum alla sola durata quinquennale del’affidamento, senza tener conto della prevista proroga triennale).
6.4.1. Al riguardo va osservato che la proroga del servizio rappresentava soltanto un’eventualità per il Comune, ragione per cui di tale eventualità non si dovesse tenere conto in sede di fissazione dell’importo della cauzione.
Ma anche a ritenere (denegata ipotesi) che l’importo della cauzione prestata dall’Impresa S fosse inferiore a quello dovuto in considerazione della possibilità di proroga dell’affidamento, tale circostanza non avrebbe comunque potuto determinare l’esclusione dell’impresa dalla gara.
Tanto, alla luce del condiviso orientamento secondo cui in applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 46, comma 1- bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, le irregolarità concernenti la cauzione provvisoria comunque prestata nei termini previsti dalla lex specialis sono sanabili mediante il potere di soccorso istruttorio (in tal senso: Cons. Stato, V, 15 ottobre 2015, n. 4764).
6.5. L’infondatezza delle tesi svolte in primo e in secondo grado dalla AMSA palesa l’infondatezza della domanda di risarcimento in forma specifica o per equivalente qui puntualmente riproposta.
Al riguardo ci si limita ad osservare che, per le ragioni dinanzi esposte, difettano nel caso di specie gli elementi della fattispecie oggettiva del danno risarcibile.
7. Per i motivi sin qui esposti l’appello principale e l’appello incidentale devono essere accolti e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
Devono essere respinti i motivi aggiunti già proposti in primo grado dalla soc. AMSA e qui riproposti ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del cod. proc. amm.
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti in relazione al doppio grado di giudizio.