Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-07-14, n. 202206013

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-07-14, n. 202206013
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202206013
Data del deposito : 14 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/07/2022

N. 06013/2022REG.PROV.COLL.

N. 08189/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 8189 del 2021, proposto dai signori E M, R W, C F, P P, M A, Emanuela D'Antoni, Associazione Raggio Verde, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati V T e D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della società NGR - New Green Roma s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Pizzutelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Raimondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Barra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima), n. 1903 del 16 febbraio 2021.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, di Roma Capitale, della Città Metropolitana di Roma Capitale e della società NGR - New Green Roma s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2022 il consigliere S M

Uditi gli avvocati V T, Antonio Ciavarella e Marco Pizzutelli;

Dato atto dell’istanza di passaggio in decisione depositata dall’avvocato T C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

OGGETTO DEL GIUDIZIO

1. L’oggetto del presente giudizio è la valutazione positiva di compatibilità ambientale, espressa con determinazione della Regione Lazio - Direzione politiche ambientali - del 27 febbraio 2019 n. G02176, in ordine al progetto di un impianto di discarica per rifiuti inerti da realizzarsi sul terreno sito in Roma, località Tenuta di Castel Malnome (o Monte Carnevale), da parte della società NRG New Green Roma s.r.l.

IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.

1.2. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per il Lazio (n.r.g. 5108/2019) alcuni cittadini e l’Associazione Raggio Verde, impugnavano il provvedimento di VIA mediante l’articolazione di due complessi mezzi di gravame (da pag. 7 a pag. 33 del ricorso di primo grado).

1.3. L’impugnazione veniva successivamente estesa, con motivi aggiunti, al documento tecnico elaborato dai tecnici della Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, in attuazione dell’ ordinanza contingibile e urgente adottata in data 27 novembre 2019 dal Presidente della Regione Lazio, contenente gli elementi preordinati alla successiva individuazione di uno o più siti ovvero impianti sul territorio di Roma Capitale, da destinare a operazioni di smaltimento per i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani (codici EER 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03), prodotti nel territorio di Roma Capitale.

2. Nella resistenza della Città metropolitana di Roma Capitale, di Roma Capitale, della Regione Lazio e della società controinteressata il T.a.r., con la sentenza n. 1903 del 16 febbraio 2021:

i) ha dichiarato il ricorso principale improcedibile, in parte per omessa impugnazione, da parte di alcuni dei ricorrenti, dell’autorizzazione ex art. 208 d.lgs. n. 152 del 2006 (autorizzazione integrata ambientale) successivamente rilasciata alla NGR s.r.l. e comunque perché (relativamente ai ricorrenti P P, E M, C F, I F e Manuela D’Antoni, che avevano impugnato siffatta autorizzazione con separato ricorso iscritto al n.r.g. 1941/2020, successivamente respinto), essi non avevano comunque formulato, nell’ambito di tale distinto ricorso, censure di illegittimità derivata;

ii) ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti avverso il “documento tecnico” in quanto atto meramente endoprocedimentale;

ii) ha compensato tra le parti le spese di lite.

IL GIUDIZIO DI APPELLO

3. La sentenza è stata impugnata dal signor E M e consorti, rimasti soccombenti, attraverso tre complessi mezzi di gravame (da pag. 3 a pag. 38 dell’atto di appello).

4. Essi hanno anzitutto dichiarato di rinunciare ai motivi aggiunti con i quali era stato impugnato, in primo grado, il “documento tecnico” finalizzato all’individuazione della c.d. discarica di servizio.

5. Nel merito, il gravame avverso il provvedimento di VIA è affidato a plurime censure che possono essere così sintetizzate.

I. In primo luogo, gli appellanti hanno contestato il fatto che il T.a.r. non si sia esplicitamente pronunciato in merito all’impugnazione della Valutazione di incidenza ambientale, (VINCA), incorrendo così in un vizio di legittimità per violazione dell'art. 112 c.p.c..

In ogni caso la pronuncia violerebbe i principi europei e interni in materia di effettività della tutela giurisdizionale perché la declaratoria di improcedibilità è stata determinata esclusivamente da ragioni legate alla calendarizzazione delle udienze del T.a.r. che hanno comportato l’anticipazione della trattazione del giudizio relativo all’impugnazione dell’AIA.

L’autonoma impugnabilità della VIA è peraltro evenienza pacificamente ammessa dalla giurisprudenza e confermata dall’esistenza di specifiche disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006, relative agli effetti derivanti dal suo annullamento in sede giurisdizionale (cfr., l’art. 29, comma 3).

II. Premessa la sussistenza degli elementi che, a loro dire, ne connoterebbero la legittimazione e l’interesse a ricorrere, gli appellanti hanno quindi riproposto i motivi articolati in primo grado, in relazione a ciascuno dei seguenti profili del progetto esaminati in sede di VIA e di VINCA.

Sull'ubicazione – vizi di legittimità .

La discarica di inerti progettata si trova ad una distanza di soli 300 metri dal SIC (Sito di interesse comunitario) “Macchia Grande di Ponte Galeria”, area ZPS (Zona protezione speciale), c.d. “ core ” ai sensi del PTPG (Piano territoriale provinciale generale) della Provincia di Roma, rispetto alla quale un uso compatibile potrebbe essere solo quello naturalistico o silvo –pastorale.

Il Dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale ha evidenziato altresì, nella nota 2947 del 15 gennaio 2019, come il sito si trovi a 50 metri dal corso d’acqua indicato nell’elaborato della Rete Ecologica.

Risulterebbe pertanto violata la fascia di rispetto di 150 metri dai corsi d’acqua ai sensi dell’articolo 71 della NTA (Norme tecniche di attuazione) del PRG.

Sarebbe stato violato il punto 16.4.2. del Piano Rifiuti della Regione Lazio.

Anche l’eccessiva vicinanza delle case “sparse” avrebbe dovuto portare ad escludere la fattibilità del progetto, così come previsto dal punto 16.6 del medesimo Piano.

L’intervento occupa la fascia di rispetto da gasdotti e oleodotti.

La vicinanza di una installazione militare, quale il “Centro interforze di formazione intelligence”, non sarebbe stata correttamente valutata.

L’area è ricompresa, inoltre, nel Sistema ambientale e agricolo componente “Agro romano”, di cui agli artt. 68, 74 e 75 delle NTA del PRG e ricade nella componente primaria (aree “A”) che comprende “ gli ecosistemi a più forte naturalità ” (tale dato è rinvenibile dall’elaborato 4 “Rete ecologica” ed è stato dedotto da Roma Capitale nella nota prot. 89519 del 22 maggio 2017).

Il comma 7 dell’art. 72 delle richiamate disposizione del Piano regolatore generale prevede che nelle aree dell’Agro Romano sono escluse le “ discariche di inerti (se non finalizzate al ripristino e recupero ambientale) ”, come evidenziato dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale nella medesima nota.

Vi sarebbero poi insuperabili problemi di natura idrogeologica.

L’Allegato I punto 3.1. della direttiva 1991/31/CE prevede che una discarica deve essere realizzata mediante la combinazione della barriera geologica naturale e di un rivestimento.

Qualora la barriera geologica non abbia le caratteristiche necessarie, la barriera può essere completata con una barriera di confinamento.

Nella documentazione allegata dal proponente, come pure nello Studio di impatto ambientale, non vi sarebbe alcun preciso riferimento alla condizione della barriera geologica nell’area di collocazione della discarica secondo quanto prescritto, invece, dall’Allegato 1 del d.lgs. n. 36/2003 al punto 1.2.2., in attuazione della richiamata direttiva 1999/31.

Nel caso di specie, la barriera geologica non sarebbe più esistente, quale conseguenza dell’attività estrattiva e del conseguente affioramento della falda.

Questa criticità sarebbe stata evidenziata anche dalla Città metropolitana di Roma Capitale nel parere del 18 maggio 2017.

Vi sarebbero quindi evidenti violazioni dell’Allegato 1 al d.lgs. n. 36/2003, punti 1.2.1 e 1.2.2 e delle corrispondenti previsioni punto 3.1. e 3.3. della direttiva 1999/31.

Vizi delle consultazioni

Non sarebbe stata data adeguata pubblicità alla convocazione della prima seduta della Conferenza dei servizi dell’11 aprile 2017.

Successivamente, la Regione Lazio non avrebbe tempestivamente messo a disposizione dei partecipanti tutta la documentazione utile e necessaria alle doverose ed obbligatorie consultazioni.

Sui vizi di istruttoria e motivazione dei provvedimenti impugnati.

La Regione Lazio avrebbe omesso nei provvedimenti impugnati di riportare le informazioni acquisite nell'ambito del procedimento, soprattutto quelle provenienti dal pubblico interessato e quelle provenienti dagli Enti che hanno espresso parere non favorevole all'attuazione del progetto.

Con riferimento, ancora, all’impatto sulla qualità delle acque superficiali, non sarebbe stata sufficientemente approfondita la questione dello scarico dell’impianto di trattamento del percolato sul fosso dell’impluvio di Valle della Sargia, che confluisce nel collettore generale situato a 2 km a sud dell’impianto.

Non sarebbero stati adeguatamente valutati gli impatti cumulativi derivanti dalla presenza, nella zona, di altri opifici industriali.

Non sarebbe altresì vero, come affermato nella determinazione impugnata, che non sia previsto consumo di nuovo suolo poiché il progetto prevede (cfr. pag. 45 della sintesi non tecnica) di modificare la superficie della cava mediante un ulteriore scavo di 16 metri rispetto all’attuale piano di campagna, nel quale dovrebbe essere collocata la vasca della discarica che dovrà ricevere 1.833.000 mc di presunti rifiuti inerti.

Lo studio di impatto ambientale, in asserita violazione del primo comma dell’allegato VII parte II lett. c) e d), al d.lgs. n. 152/2006, non prevede il quantitativo di roccia che dovrà essere consumata per l’ulteriore scavo.

Nemmeno sarebbe vero che non esistano impianti del genere nel quadrante occidentale del Comune di Roma.

III. Il terzo mezzo di gravame in appello riguarda la Valutazione di incidenza ambientale.

Il parere favorevole sarebbe viziato da illegittimità per violazione delle Linee guida stabilite dall’Unione europea in materia.

La normativa comunitaria, italiana, e regionale prescrivono che i rilievi debbano essere fatti in periodi particolari, secondo la specie e gli habitat coinvolti.

A pag. 13 della valutazione di incidenza, si legge che la ZSC contiene tre habitat (tabella 2) ed in particolare quelli contraddistinti dal numero 6220*, 91M0, e 9340.

L’allegato A delle linee guida regionali all’art.

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