Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-03-06, n. 201801446
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Pubblicato il 06/03/2018
N. 01446/2018REG.PROV.COLL.
N. 03308/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3308 del 2011, proposto dalla signora T O, rappresentata e difesa dall'avvocato G B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A D A in Roma, via Portuense, n. 104;
contro
Il Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli e Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sez. VI, n. 1459/2010, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° marzo 2018 il Cons. F M e uditi per le parti l’avvocato Michele Costagliola per delega di G B e, dello Stato De Nuntis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza n. 1459 del 15 marzo 2010, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) rigettava il ricorso proposto dalla sig.ra Orselli Teresa , inteso ad ottenere l’annullamento del provvedimento di diniego di condono edilizio n. 8389 del 22 febbraio 2005 e del parere negativo della Soprintendenza dei Beni Culturali n. 1791 del 24 gennaio 2005.
Avverso la sentenza la signora Orselli ha proposto appello, deducendone l’erroneità e chiedendone la riforma.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, deducendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.
In corso di causa le parti hanno depositato memorie e documentazione.
La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 1° marzo 2018.
In diritto rileva la Sezione che l’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e consegue, pertanto, la relativa declaratoria.
Nel caso in cui vi sia una espressa dichiarazione dell’interessato di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ne discende comunque l’improcedibilità dello stesso, non potendo in tal caso il giudice, in omaggio al principio dispositivo, decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, imponendosi in sostanza una declaratoria in conformità (cfr. Cons. Stato, IV, 12-9-2016, n. 3848).
O, nella vicenda in esame si impone la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essendovi apposita richiesta di parte appellante.
L’esito della lite rende equa l’integrale compensazione tra le parti delle spese del secondo grado.