Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-05-23, n. 201903378

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-05-23, n. 201903378
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201903378
Data del deposito : 23 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2019

N. 03378/2019REG.PROV.COLL.

N. 07557/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 7557 del 2013, proposto da
A G L, rappresentata e difesa dall'avvocato G R, con domicilio eletto presso lo studio lo studio Fausto Buccellato, in viale Angelico, n. 45;

contro

Ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca e USR Ufficio scolastico regionale per la Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Commissione giudicatrice del concorso per dirigenti scolastici presso USR Ufficio scolastico regionale per la Puglia, Gerardo Magro e Roberta Cassano, non costituiti in giudizio

e con l'intervento di

ad opponendum:
Paola Apollonio, Rosanna Brucoli, Maria Teresa Capone, Anna Rita Carati, Rosanna Carlucci, Giovanni Casarano, Gabriella Catacchio, Francesco Catalano, Nicola Mario Cazzolla, Claudio Crapis, Antonio De Blasi, Guillermina De Gennaro, Alba Decataldo, Bianca De Gennaro, Porziana Di Cosola, Maria Maddalena Di Maglie, Incoronata Di Tullio, Gabriella Falcone, Maurizio Fino, Nunziata Giandola, Giovanna Griseta, Maria Iaia, Anna Rita Laguardia, Donida Lopomo, Milena Sabrina Mancini, Daniela Mazza, Daniela Menga, Francesco Saverio Messinese, Filomena Mezzanotte, Cristoforo Modugno, Bruna Morena, Patrizia Nesi, Rita Augusta Primiceri, Mirialba Pugliese, Andrea Roncone, Pasqua Patrizia Savino, Daniela Savoia, Alessandra Sirsi, Mariateresa Spagna, Mauro Leonardo Visaggio, Anna Maria Vernaleone, Maria Grazia Attanasi, Antonella Corvaglia, Lucia Sallustio, Gabriella Colaprice, Marilena Abbatepaolo, Rosanna Lagna, Carmen Taurino, Domenica Loiudice, Maria Colucci, Vincenzo Greco, Margherita Panico, Enrica Saracino, Elisabetta Scalera, Maria Cianci, Francesca Maria Capuano, Anna Grazia De Marzo, rappresentati e difesi dall'avvocato Fiorenzo Calcagnile, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Ottolenghi in Roma, piazza Antonio Salviati n.1;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, 28 giugno 2013 n. 1050, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento dirigenti scolastici


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca e USR Ufficio scolastico regionale per la Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2019 il Cons. D S e uditi per le parti l’avvocato Stefania Contaldi, per delega di G R, e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 7557 del 2013, A G L propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, 28 giugno 2013 n. 1050 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, USR Ufficio scolastico regionale per la Puglia e la Commissione giudicatrice del concorso per dirigenti scolastici presso USR Ufficio scolastico regionale per la Puglia nonché i controinteressati sopra indicati per l'annullamento:

a) dell'elenco, reso noto il 04.05.2012 dall’ufficio scolastico regionale per la puglia, degli ammessi alla prova orale del concorso per titoli ed esami a posti di dirigente scolastico indetto ai sensi del ddg 13.07.2011 nella parte in cui non si include la ricorrente, nonché del presupposto giudizio di insufficienza dato dalla commissione alle due prove scritte e dei relativi verbali di approvazione finale delle operazioni;

b) di ogni altro atto o provvedimento preordinata collegato o consequenziale e in particolare: della scheda personali di valutazione n. 572/b;
del verbale n.18 del 15.03.2012 e della scheda b ad esso allegata, relativa alla ricorrente, di recente resi noti ex l. 241/90, con cui la commissione ha assegnato i punteggi parziali e poi quello complessivo, giudicando insufficiente le due prove scritte della ricorrente;
del verbale n. 8 del 3.01.2012, pure ora reso noto, con cui la commissione ha fissato e deliberato i criteri generali di correzione e di valutazione delle prove e le suddette schede A e B per l’attribuzione dei punteggi, nonchè le modalità previste, anche implicitamente, per l’applicazione dei suddetti criteri ivi compresi i criteri evincibili dal verbale n. 10 del 10.1.2012;
della composizione della commissione stessa nella seduta di cui, al suddetto verbale n. 8 del 3.1.2012;

e con motivi aggiunti:

c) del DDG USR di Bari del 27.12.2011 con cui è costituita la II Commissione giudicatrice, nella parte in cui si nomina come componente esperto di organizzazioni pubbliche il Dirigente Scolastico prof. Francesco Forliano;

d) del DDG USR di Bari del 5.9.2011 nella parte in cui si include nell’elenco degli aspiranti a componente esperto di organizzazioni pubbliche il Dirigente Scolastico prof. Francesco Forliano.

Dinanzi al giudice di prime cure, esponeva parte ricorrente di aver partecipato al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2386 posti di dirigenti scolastici, di cui di 236 per la Regione Puglia, indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione del 13 luglio 2011. La gestione della procedura concorsuale è stata demandata, a livello regionale all’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente, per tutti le conseguenti operazioni: nomina delle commissioni esaminatrici, organizzazione dello svolgimento delle prove, approvazione delle graduatorie e successiva nomina dei vincitori.

Parte ricorrente, non avendo superato le prove scritte, non è stata ammessa alla prova orale ed impugna sia il provvedimento di esclusione che gli atti della procedura concorsuale, deducendone l’illegittimità con varie censure.

Con successivi motivi aggiunti, parte ricorrente, dopo l’accesso agli atti ed agli elaborati di alcuni candidati, individuati in forma anonima, ammessi alle prove orali, che hanno superato le prove scritte, ha dedotto due ulteriori censure, la prima di violazione delle regole di vigilanza durante le prove scritte e dell’art. 13 del D.P.R. n. 487/1994 e la seconda di distorsione del giudizio di valutazione degli elaborati di altri candidati, redatti con l’ausilio di testi, aventi ad oggetto le materie di concorso.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Il T.A.R. ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 508/2012, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3445/2012.

All’udienza pubblica del 13 giugno 2013 la causa è stata discussa e decisa con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le censure proposte, sottolineando la correttezza dell’operato della pubblica amministrazione, in relazione alla presenza dei componenti supplenti alla seduta del 3 gennaio 2012 e alle altre censure riguardanti la violazione dei principi in materia di valutazione delle prove scritte nelle procedure concorsuali, eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità nei presupposti, assumendo che il giudizio negativo degli elaborati sarebbe conseguenza dell’incongruità degli strumenti valutativi adottati dalla Commissione ed illegittimità derivata delle modalità di correzione degli elaborati.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo come motivi di appello le proprie originarie censure.

Nel giudizio di appello, si è costituita l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e USR Ufficio scolastico regionale per la Puglia. Si sono altresì costituiti i controinteressati, con memoria del 19 marzo 2015.

Dopo la presentazione di due istanze di rinvio, in data 27 febbraio 2018 e 21 gennaio 2019, parte appellante depositava in data 2 maggio 2019 una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

Alla pubblica udienza del 9 maggio 2019, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

DIRITTO

1. - Il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Questa figura, di stretta elaborazione giurisprudenziale ed ora espressamente prevista all’art. 35 comma 1 lett. c) del codice del processo amministrativo, è accomunata a quella limitrofa della cessazione della materia del contendere per la disciplina, che determina in entrambi i casi l’improcedibilità del ricorso, e per la tipologia di fatto di origine, che è sempre un ulteriore provvedimento della pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione.

Tuttavia le due figure si differenziano tra loro nettamente per la diversa soddisfazione dell’interesse leso. La sopravvenuta carenza di interesse, infatti, opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra la pubblica amministrazione e l’amministrato;
al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato.

Inoltre, proprio perché la valutazione dell’interesse alla prosecuzione dell’azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso soggetto, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte.

Tale ultima evenienza si realizza proprio nella fattispecie in esame, in quanto la parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione dell’azione, imponendo conseguentemente la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. Ciò è dovuto alla circostanza che la parte ricorrente ha comunicato di aver superato le prove scrive del nuovo concorso a posti di dirigente scolastico con ammissione alle prove orali e, conseguentemente è sopravvenuta carenza di interesse a coltivare un’impugnativa che condurre ad un risultato (rifacimento prove scritte) già conseguito.

2. - Residua la regolamentazione delle spese, che possono essere integralmente compensate tra le parti, in carenza di opposizione di controparte.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi