Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-06-01, n. 201803321
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Testo completo
Pubblicato il 01/06/2018
N. 03321/2018REG.PROV.COLL.
N. 00428/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 428 del 2018, proposto dalla società Ganesa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G M, R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G M in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118;
contro
Comune di Genova, non costituitosi in giudizio;
società E s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M A Q, R P, F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F P in Roma, via Maresciallo Pilsudski n. 118;
nei confronti
Società Coop Liguria, Talea Società di Gestione Immobiliare s.p.a. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Ghibellini, Luigi Piscitelli, Stefano Ghibellini, Silvia Villani, con domicilio eletto presso lo studio Silvia Villani in Roma, via Asiago 8;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 748/2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società Talea Società di Gestione Immobiliare s.p.a. Coop Liguria S.C.C. ed E s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati G M, R R, M A Q, Alessandro Ghibellini e Luigi Piscitelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe appellata, n. 748 del 6 ottobre 2017 il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria– sede di Genova – ha scrutinato il ricorso –corredato da motivi aggiunti- proposto dalla società Ganesa s.r.l., volto ad ottenere:
a) (ricorso introduttivo) l’annullamento della nota 21.5.2016, n. 187001 del comune di Genova, della nota 29.5.2016, n. 182962/2016 del comune di Genova, nonché l’accertamento dell’illegittimità della scia 271/2015 del 4.8.2015, dell’illegittimità della scia 6.4.2016, n. 115/2015, dell’inefficacia sopravvenuta della previsione del PUC, l’illegittimità del silenzio rifiuto dell’amministrazione comunale seguito alla diffida 5.5.2016;
b) (ricorso per motivi aggiunti) l’accertamento dell’illegittimità della scia 6.4.2016, n. 115/2015, dell’illegittimità della dia 21.4.2016, dell’inefficacia sopravvenuta della previsione del PUC e dell’illegittimità del silenzio rifiuto dell’amministrazione comunale seguito alla diffida 4.8.2016, nonché l’annullamento della deliberazione della giunta del comune di Genova 7.7.2016, n. 140 della convenzione 19.7.2016 della comunicazione 29.8.2016 n. 292872 del comune di Genova.
2. La società originaria ricorrente aveva proposto articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
3. Il comune di Genova e le società controinteressate Coop Liguria, Talea Immobiliare s.p.a. ed E s.p.a si erano costituiti in giudizio, chiedendo la declaratoria di inammissibilità, ovvero la reiezione del ricorso in quanto infondato.
4. Il Ta.r. con la predetta sentenza n. 748 del 2017 ha innanzitutto:
a) richiamato il contenuto della propria ordinanza 15.12.2016, n 1239 con la quale era stato disposto che tutte le domande proposte venissero esaminate con il rito dell’udienza pubblica ex art. 32 del c.p.a.;
b) rilevato che le domande proposte dalla società originaria ricorrente Ganesa s.r.l. avevano ad oggetto:
I) quanto alle domande di annullamento, gli atti con cui il comune di Genova aveva assentito l’attività edilizia posta in essere sull’immobile ubicato in via Multedo nella delegazione di Pegli, nonché delle successive determinazioni della giunta comunale e della struttura burocratica nella parte in cui avevano ritenuto conforme al piano la ristrutturazione del fabbricato in cui E spa aveva allocato parte delle lavorazioni oggetto del contratto di società;
II) quanto alle domande di accertamento, la declaratoria della sopravvenuta inefficacia della disciplina dell’ambito 72 del PUC, regolata dalla relativa scheda, in quanto la scia in variante impugnata in principalità avrebbe (in tesi) mutato le precedenti previsioni, che subordinavano la legittimità dell’apertura di una nuova media struttura di vendita anche alimentare al trasferimento dell’azienda di E spa nell’area del parco tecnologico degli Erzelli; erano state poi proposte le domande volte a far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione civica in ordine alle diffide presentate dalla parte interessata per conseguire l’annullamento d’ufficio degli effetti della dia in variante presentata in data 6.4.2016.
c) rammentato che tra le parti in causa aveva avuto luogo la causa relativa ai riuniti ricorsi r.g.n. 784/2015 e 133/2016 concluse in primo grado dalla sentenza 1091 depositata il 8.11.2016 (appellata al consiglio di Stato, ma non sospesa) che aveva avuto riguardo almeno in parte ai medesimi atti impugnati.
4.1.Il T.a.r. ha quindi preso in esame le eccezioni di difetto di interesse articolate dalle società controinteressate e le ha accolte, sui seguenti rilievi:
a) il Tribunale amministrativo si era pronunciato con la citata sentenza 1091/2016 rilevando testualmente che “…la ricorrente … non ha la titolarità di immobili all’interno dell’area 72 e non esercita abitualmente alcuna attività commerciale in tale ambito o nei pressi di esso, sicché non avrebbe comunque interesse a contestare la previsione pianificatoria che consente l’insediamento di una grande struttura di vendita presso l’immobile di Coop Liguria…”;
b) tale affermazione non assumeva la veste di un mero obiter dictum , avendo tutte le caratteristiche di una statuizione destinata ad assumere la qualità di giudicato, ove confermata dal giudizio di secondo grado; solo con la sentenza 1019/2016 parte interessata aveva acquisito una sua ancor non definitiva legittimazione a richiedere ed eventualmente ad ottenere che l’immobile di proprietà ubicato nell’ambito 71 descritto dal PUC vigente venisse trasformato in un fabbricato capace di ospitare la GSV sotto la ditta Esselunga;
c) risultava pertanto prematuro pronunciarsi circa le nozioni di bacino d’utenza in capo a Ganesa-Esselunga o a Talea-Coop Liguria, posto che entrambi i raggruppamenti immobiliari e commerciali erano in una fase prodromica all’effettiva apertura delle attività in progetto: ne conseguiva l’impossibilità, quanto meno allo stato, di applicare alla fattispecie le nozioni di bacino di utenza e vicinitas commerciale di cui alla giurisprudenza del consiglio di Stato;
d)