Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-11-20, n. 202309928

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-11-20, n. 202309928
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202309928
Data del deposito : 20 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/11/2023

N. 09928/2023REG.PROV.COLL.

N. 00751/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 751 del 2018, proposto dal Comune di Marcianise, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Pola, n.9;



contro

Fallimento Società Leghe Leggere S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G T in Roma, piazza S. Bernardo 101;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 03544/2017.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Fallimento Società Leghe Leggere S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

La curatela del Fallimento della società Leghe Leggere s.p.a. ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 7 adottata in data 21 marzo 2017, con la quale il Sindaco del Comune di Marcianise ha ordinato alla curatela fallimentare, unitamente al custode giudiziario, di: “ provvedere, entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, a ripristinare lo stato dei luoghi liberando le aree ispezionate da tutti i rifiuti presenti ed avviarli al recupero e/o allo smaltimento secondo la loro tipologia ed in rispetto alle leggi previste in materia ed a comunicare alle autorità il crono programma dei lavori di caratterizzazione dei rifiuti e di rimozione degli stessi ”, nonché di: “ attuare quanto previsto dall’art. 242 del D.lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii. ”.

In relazione alla proposta impugnativa, la curatela fallimentare fa rilevare che:

- la società Leghe Leggere s.p.a., con sede in Marcianise, alla via Area Industriale - Marcianise Sud, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Fallimentare, con sentenza n. 70 del 04 luglio 2006;

- dopo alterne vicende, nel febbraio del 2012, la curatela fallimentare è rientrata in possesso del compendio aziendale, che era stato affittato dalla società Leghe Leggere s.p.a. (quando era ancora in bonis ) alla società Metalpoint s.r.l.;

- parte del compendio immobiliare è stato sottoposto a sequestro per la presenza di scorie di fusione ed è stato designato quale custode giudiziario l’Ing. -OMISSIS- (destinatario anch’esso dell’impugnata ordinanza sindacale);

- la curatela fallimentare ha provveduto, su autorizzazione del giudice delegato, alla vendita di alcuni impianti e macchinari (al fine di soddisfare i creditori) e alla stipula di un contratto di locazione, in data 25 luglio 2016, con la società S.I.A. s.r.l., avente ad oggetto il compendio aziendale con esclusione dei beni sottoposti a sequestro penale; nel contratto di locazione commerciale, la società S.I.A. s.r.l., in qualità di parte affittuaria, si obbligava a: “ smaltire, i rifiuti presenti nel compendio oggetto di affitto (e dunque non quelli oggetto del sequestro penale richiamati al punto IV della premessa), rifiuti che sono, solo orientativamente, riportati nell’inventario rifiuti allegato ”;

- nell’ultimo verbale di sopralluogo eseguito dall’A.r.p.a.c. e dal Comune di Marcianise in data 9 gennaio 2017 si sarebbe accertato che l’opera di smaltimento dei rifiuti è stata intrapresa da parte dell’affittuaria; a detta della parte ricorrente, l’attività di smaltimento dei rifiuti sarebbe proseguita anche successivamente.

Tanto premesso, la parte ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato con tre articolati motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di procedure concorsuali. Carenza di legittimazione passiva della curatela fallimentare ad eseguire l’ordinanza sindacale di rimozione e messa in sicurezza dei rifiuti;

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 247 del d. lgs. n. 152/06. Violazione e falsa applicazione dell’art. 349 del Codice penale. Carenza di legittimazione passiva. Eccesso di potere. Contraddittorietà. Sviamento;

3. Violazione degli artt. 50 e 54 del d. lgs. n. 267/2000. Assenza dei presupposti di contingibiltà e urgenza. Violazione degli artt. 244 e 250 del T.U.A. in ordine all’esercizio del potere sostitutivo dell’ente comunale. Erroneità dei presupposti. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Violazione del principio di buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost..

Il T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, con la sentenza impugnata ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo fondata la dedotta carenza di legittimazione passiva del curatore fallimentare, evidenziando che: “… la curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito, in quanto il potere di disporre di beni fallimentari (secondo le particolari regole della procedura concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato) non comporta necessariamente il dovere di adottare particolari comportamenti attivi,

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