Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-10-23, n. 202309132

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-10-23, n. 202309132
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202309132
Data del deposito : 23 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/10/2023

N. 09132/2023REG.PROV.COLL.

N. 01950/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 1950 del 2023, proposto dall’Azienda Sanitaria Locale di S, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati V C e E T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Centro Medical R. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P K M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di S, n. 3354 del 12 dicembre 2022, resa tra le parti, concernente l’incarico di direttore tecnico.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Centro Medical R. s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati V C e P K M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Centro Medical R. (di seguito Centro), accreditato per attività ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale FKT, ha conferito l’incarico libero professionale a tempo pieno di direttore tecnico della stessa struttura al dottor Basile, medico e socio del Centro.

1.1. L’Azienda Sanitaria Locale di S (di seguito Asl) in sede di procedura di rideterminazione della COM (capacità operativa massima), ha poi adottato la nota n. 128446 del 14 giugno 2021 con la quale il dirigente amministrativo del Distretto Sanitario 70 e il Presidente della Commissione di valutazione hanno comunicato di non poterla rideterminare in quanto il Centro usufruiva della figura del direttore tecnico con un rapporto di consulenza. Tale circostanza, secondo l’Asl, avrebbe violato la normativa vigente ed in particolare il regolamento della Regione Campania n. 3 del 31 luglio 2006 (Allegato B “Centro Ambulatoriale di Riabilitazione”), nonché il decreto del commissario ad acta n. 90 del 9 settembre 2012 ( Check list per la verifica dei requisiti di accreditamento di cui al Regolamento n. 3/2006 – scheda centro ambulatoriale di riabilitazione – punto 7), in quanto, per il personale con compiti di direzione, doveva essere instaurato un rapporto di lavoro dipendente, ai sensi delle delibere G.R.C. n. 6757/96 e n. 377/98.

1.2. Il Centro ha tuttavia sostenuto, nel riscontrare la delibera della Asl, che la normativa di riferimento non prevedeva che il direttore fosse assunto, ben potendo svolgere l’incarico con un rapporto libero professionali, purché entro la forbice del 28% prevista dalla delibera n. 377/98. La stessa struttura ha inoltre evidenziato come la Asl, con la nota n. 195955 del 1° settembre 2017, avesse chiarito a tutti i centri accreditati che

L’obbligo del rapporto di lavoro dipendente non riguarda i casi in cui i soggetti aventi compiti di direzione rivestano la qualità di titolare, legale rappresentante o socio della struttura sanitaria ”.

2. Contro la citata nota n. 128446 del 14 giugno 2021 il Centro ha quindi proposto ricorso al Tar di S che con la sentenza indicata in epigrafe (n. 3354 del 2022) lo ha accolto, compensando le spese di giudizio.

2.1 Più nel dettaglio, il Tar ha rilevato che tra requisiti per la COM (nello specifico fissati dalla DGRC n. 6757/96 richiamata dalla Asl nel provvedimento impugnato) applicabili alle strutture che erogano solo prestazioni ex art. 26 della legge n. 833 del 1978, era stato previsto, per il direttore sanitario, un numero di ore di attività in riferimento alla struttura e alle prestazioni rese a prescindere dal rapporto di lavoro dipendente o non. In particolare, la

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