Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-12-20, n. 201807181

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-12-20, n. 201807181
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201807181
Data del deposito : 20 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2018

N. 07181/2018REG.PROV.COLL.

N. 01807/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero di registro generale 1807 del 2018, proposto da:
Sindaco quale legale rappresentante del Comune di Zagarise, rappresentato e difeso dall'avvocato S G, con domicilio eletto presso lo studio Saverio Studio Legale Greco in Sersale, via Cosenza nr.15;

contro

Banca Sistema S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L C R e G A V, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Ragozzino in Roma, via Baiamonti 4;

nei confronti

Segretario generale del Comune Zagarise, non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 00038/2018, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Banca Sistema S.p.A;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e udito per l’appellante l’avvocato Greco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- Banca Sistema Spa otteneva nei confronti del Comune di Zagarise il decreto ingiuntivo n. 820/2016, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 25 ottobre 2016, munito di formula esecutiva in data 9 gennaio 2017 e notificato in forma esecutiva in data 14 febbraio 2017, non opposto, per il pagamento della somma di € 23.001,62, oltre accessori e spese;

- stante l’inerzia del Comune, pur dopo la notificazione del titolo esecutivo, l’istituto di credito, con ricorso notificato in data 3 ottobre 2017, agiva per l’attuazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm.;

- il Comune di Zagarise si costituiva, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato “ inammissibile, improcedibile, improponibile ” o fosse comunque respinto, in quanto con deliberazione consiliare n. 7 del 30 luglio 2015, l’ente locale si era determinato ad “ approvare il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis del TUEL ” ed, ai sensi del comma 4, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale;

- con la sentenza qui impugnata, pubblicata il 10 gennaio 2018, n. 38, il TAR per la Calabria, ha: 1) richiamato il comma 5 dell’art. 243 bis cit. (per il quale il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario);
2) dato atto che la ratio della perentorietà del termine fissato dal comma 5 “ risiede nel fatto che, in correlazione alla presentazione della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, da un lato si produce l’effetto impeditivo dell’esercizio delle funzioni di controllo assegnate alla Corte dei conti dall’art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 149/2011 (funzioni poste a presidio della necessità di adottare urgenti rimedi utili ad evitare il dissesto finanziario dell’ente), dall’altro, opera la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente (cfr. C. conti, Sezione autonomie, delibera n. 11/2013, recante Linee di indirizzo interpretativo-applicative delle norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) ”;
rilevato che il Comune di Zagarise “ non ha offerto prova dell’adozione della delibera sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il predetto termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera 30.7.2015 n. 7 e che, in presenza di eccezione sul punto, esso deve ritenersi decaduto dal beneficio della sospensione di diritto delle procedure esecutive ”;

- ha perciò accolto il ricorso per ottemperanza e, per l’effetto, ha ordinato al Comune di Zagarise di eseguire il decreto ingiuntivo su indicato, entro sessanta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della sentenza, con interessi fino al soddisfo, nomina di commissario ad acta , per il caso di perdurante inadempienza, e condanna del Comune di Zagarise al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nell’importo complessivo di € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori;

Rilevato che:

- il Comune di Zagarise ha proposto appello, con ricorso depositato il 6 marzo 2018, basato su unico motivo ( violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii. – Testo Unico Enti Locali- artt. 243 ss;
art. 6 comma 2 d.lgs. 6/9/2011 nr. 149;
eccesso di potere per palese difetto di istruttoria e di motivazione;
travisamento dei fatti;
erroneità e difetto dei presupposti, sviamento e manifesta ingiustizia
), esponendo, in punto di fatto che:

- - nelle more del giudizio di primo grado, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Calabria – Catanzaro, con deliberazione n. 114/2017 del 23 novembre 2017 aveva deliberato di “ non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Zagarise (CZ) avendo valutato lo stesso non congruo ai fini del riequilibrio finanziario dell’Ente ”;

- - con ricorso del 21 dicembre 2017, il Comune aveva adito la Corte dei Conti, Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, in speciale composizione, chiedendo l’annullamento e/o la revoca o la riforma di detta deliberazione;

- - all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 7 febbraio 2018, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti avevano respinto il ricorso;

- col ricorso in appello, l’ente locale ha dedotto in diritto che:

- - a seguito della sopravvenuta decisione del giudice contabile, si sarebbe dovuta fare applicazione degli artt. 243 quater , comma 7, TUEL e 248, comma 2, TUEL, sicché nessuna forma di esecuzione avrebbe potuto essere intrapresa nei suoi confronti;

- - pertanto, nelle more della procedura finalizzata alla dichiarazione di dissesto, ha chiesto la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

Rilevato altresì che:

- si è costituita in grado di appello Banca Sistema Spa con memoria depositata il 27 marzo 2018, osservando che:

- la mancata approvazione del piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti a Sezioni Riunite, aveva eliminato alla radice qualsivoglia difetto dell’impugnata sentenza, essendo venute meno le ragioni per invocare la sospensione e/o il divieto di inizio delle azioni esecutive nei confronti del comune;

- il comune non aveva, peraltro, ancora deliberato il dissesto, né la sospensione dell’esecutività della sentenza si poteva concedere solo perché l’ente locale si sarebbe trovato nelle condizioni di dover deliberare lo stato di dissesto;

- il comune non aveva dato prova di aver ricevuto comunicazione dal Prefetto dell’assegnazione del termine per l’assunzione del provvedimento e/o di avere comunque adottato la delibera dichiarativa dello stato di dissesto;

- con memoria depositata il 20 aprile 2018, in vista della camera di consiglio cautelare del 3 maggio 2018, il Comune di Zagarise ha fatto presente di aver dichiarato il dissesto ai sensi dell’art. 244 TUEL, con deliberazione del Consiglio comunale del 14 aprile 2018, già trasmessa ai sovraordinati organi competenti (Ministero dell’interno, Procura regionale della Corte dei conti Calabria, Prefettura di Catanzaro);

- con ordinanza cautelare del 3 maggio 2018, preso atto dell’adozione di detta deliberazione, è stata sospesa l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;

- il Comune di Zagarise ha depositato nuova memoria in data 6 novembre 2018;

- l’appellata non ha depositato scritti conclusivi;

- all’esito della camera di consiglio del 6 dicembre 2018 è stata riservata la decisione.

Ritenuto che:

- nel caso di specie, il rimedio dell’ottemperanza è stato attivato per dare attuazione ad un decreto ingiuntivo del giudice civile oramai irrevocabile, vale a dire in alternativa al processo esecutivo davanti al giudice ordinario, secondo la oramai riconosciuta alternatività degli strumenti processuali;

- trattandosi di condanna al pagamento di una somma di denaro, la portata della pronuncia conclusiva del giudizio di ottemperanza è prettamente esecutiva (cfr., in tal senso, già Cons. Stato, Ad. Plen., 24 giugno 1998, n. 4, la quale, richiamando la nota decisione della stessa Adunanza Plenaria del 9 marzo 1973, n. 1, ha ricordato come questa, sia pure nel vigore dell’art. 27, n. 4 del T.U. n.1054 del 1924, avesse << ... posto in luce l’indubbia natura di giudizio esecutivo, da riconoscere al giudizio di ottemperanza, quanto meno nel caso in cui si chieda l’esecuzione della sentenza con cui il giudice ordinario abbia condannato l’Amministrazione ad una somma di denaro;.. evidenziato altresì che l’esecuzione forzata ordinaria e l’esecuzione in via amministrativa ex articolo 27, n. 4, “sono tra loro concorrenti”;
… chiarito che il creditore, quando può agire con l’esecuzione forzata ordinaria, può anche avvalersi del giudizio di ottemperanza.
>>);

- spetta al giudice amministrativo, in sede di ottemperanza del giudicato civile, verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni dell’azione esecutiva;

Considerato che, superate le vicende concernenti la procedura di riequilibrio finanziario, oggetto del giudizio di primo grado, risulta dalla documentazione prodotta in appello, che nelle more di questo grado:

- a seguito della pronuncia della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 8/2018/EL depositata l’8 marzo 2018 (con la quale è stato confermato il diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario), è stata attivata la procedura di cui all’art. 243 quater , comma 7, TUEL (“ La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell''articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto ”);

- con missiva prot. uscita n. 0033283 del 27 marzo 2018, la Prefettura di Catanzaro ha assegnato al Consiglio del Comune di Zagarise, ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 149 del 2011, il termine di venti giorni per la deliberazione del dissesto finanziario;

- quindi, con la già citata deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 14 aprile 2018, è stato dichiarato lo stato di dissesto ai sensi degli artt. 244 e seg. del TUEL.

Ritenuto pertanto che:

- ai sensi dell’art. 248 ( Conseguenze della dichiarazione di dissesto ) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comma 2, << Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. >>;

- la disposizione esclude qualsivoglia possibilità di pagamento di debiti pregressi, se non per il tramite della procedura rimessa all’organo straordinario di liquidazione di cui agli artt. 252 e seg. dello stesso d.lgs. n. 267 del 2000;

- il divieto di azioni esecutive individuali nei confronti del comune in stato di dissesto va esteso a tutte le azioni aventi il medesimo contenuto, tra le quali il giudizio di ottemperanza rivolto all’esecuzione di una sentenza, o atto equiparato, del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro (cfr., tra le altre, Cons. Stato, IV, 19 settembre 2012, n. 226 e, di recente, id., V, 30 giugno 2017, n. 3184 e id., V, 27 giugno 2018, n. 3949;
ma anche la già citata decisione dell’Adunanza Plenaria n. 4/1998, nella quale, in riferimento alla previgente disciplina sullo stato di dissesto dei Comuni sul punto coincidente con quella introdotta dall’art. 248 del TUEL, è precisato che << quando una norma … non consente al creditore dell’Amministrazione di agire in sede giurisdizionale con le “azioni esecutive” (in quanto la sua soddisfazione deve aver luogo nell’ambito di una procedura amministrativa concorsuale), non si può ritenere ammissibile il giudizio di ottemperanza >>);

- il giudizio di ottemperanza nei confronti degli enti dissestati è ammissibile solo quando il giudicato da ottemperare necessita di ulteriore attività giurisdizionale a carattere cognitivo (in genere, ai fini della determinazione del quantum da inserire nella massa passiva formata dall’organo straordinario di liquidazione), non anche quando l’importo dovuto dall’amministrazione sia stato definitivamente quantificato e non occorre altra attività che quella del materiale adempimento, che deve avvenire nella sede propria della procedura concorsuale;

- quest’ultima è la situazione ricorrente nel caso di specie.

In conclusione:

- l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va dichiarato improcedibile il ricorso per ottemperanza proposto dalla Banca Sistema S.p.A. per l’intervenuta dichiarazione di dissesto del Comune di Zagarise ai sensi degli artt. 244 e seg. d.lgs. n. 267 del 2000;

- le spese di entrambi i gradi vanno compensate per giusti motivi, atteso che, pur se la dichiarazione di dissesto è intervenuta in pendenza di giudizio, essa ha fatto seguito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale già avviata alla data di presentazione del ricorso per ottemperanza.

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