Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-11-05, n. 202408821
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Testo completo
Pubblicato il 05/11/2024
N. 08821/2024REG.PROV.COLL.
N. 00753/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 753 del 2024, proposto da
C G, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 1247/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2024 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Calella e Salvato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo della Puglia – Sezione staccata di Lecce, il sig. Conserva
G, proprietario e possessore di due fondi siti in agro di Martina Franca alla Contrada “Rampone”, riassumeva ex art. 11, comma 4 Cod. proc. amm. dinanzi al giudice amministrativo il giudizio originariamente incardinato innanzi al Tribunale civile di Taranto con ricorso ex artt. 703 Cod. proc. civ. e 1168 Cod. civ., a seguito di regolamento di giurisdizione definito con ordinanza 10 novembre 2022, n. 5469 delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione n. 5469.
Con il detto gravame impugnava l’atto recante la “ revoca convenzione p.l. carrabile privato ”, prot. Pt/N19/448, adottato per conto di Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. (di seguito FSE) - gruppo Ferrovie dello Stato, in data 4 dicembre 2019, nonché il successivo atto dell’8 luglio 2020, sempre di FSE s.r.l., avente ad oggetto “ passaggio a livello in consegna ad utente privato posto al km 74+892 della linea Bari-Taranto - convenzione del 03.11.1976 revocata ai sensi dell’art. 5 2 della stessa ”, di conferma del precedente provvedimento di revoca; chiedeva, per l’effetto, il ripristino del possesso e/o del diritto di transito del passaggio a livello privato esistente sui fondi di sua proprietà (destinati, rispettivamente, ad attività agricola e turistico-ricettiva).
Deduceva, a sostegno del ricorso in riassunzione, le seguenti censure:
1) violazione del principio di legalità di cui all’art. 97 Costituzione - violazione del principio del
giusto procedimento ex art. 111 Costituzione e art. 6 C.E.D.U. - violazione di tutte le garanzie del procedimento di cui alla L. n. 241/1990 e ss.mm. - eccesso di potere per difetto di istruttoria .
2) Incompetenza del soggetto che ha agito per conto di F.S.E. - violazione dell’art. 2475 bis c.c. e dell’art. 1, comma 3, D. Lgs n. 175/2016 - inefficacia degli atti adottati .
3) Violazione dell’art. 21 quinquies L. n. 241/1990 e ss.mm. - difetto di motivazione - eccesso di potere per sviamento della causa, difetto di istruttoria e travisamento dei fa tti.
4) Violazione dell’art. 97 Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. n. 315/1969 e dell’art. 66 D.P.R. n. 753/1980 - violazione della disciplina sul procedimento di espropriazione - eccesso di potere per sviamento della causa tipica .
Si costituiva in giudizio la Ferrovia del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., eccependo la tardività del ricorso in riassunzione e comunque insistendo, nel merito, per il suo rigetto.
Con sentenza 9 novembre 2023, n. 1247, il giudice adito in parte dichiarava inammissibile e/o irricevibile il ricorso, in parte lo respingeva siccome infondato.
Avverso tale decisione il sig. C G interponeva appello, affidato ai seguenti motivi di impugnazione:
1) Errores in procedendo in relazione al mancato riconoscimento dell’errore scusabile invocato con la richiesta di rimessione in termini - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 37 cpa – Erroneità della motivazione – Travisamento dei fatti .
2) Erroneità della motivazione della Sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza del soggetto che ha agito per conto di FSE; nonché di violazione dell’art. 2475bis c.c. e dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 175/2016; Inefficacia degli atti adottati .
3) Erroneità della motivazione della Sentenza impugnata – Violazione del principio di legalità di cui all’art.97 Cost. – Violazione del principio del giusto procedimento ex art. 111 Cost. e art. 6 CEDU – Violazione di tutte le garanzie del procedimento di cui alla L. 241/90 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria .
4) Erroneità della motivazione della Sentenza impugnata per mancato accoglimento del motivo di violazione dell’art. 21 quinquies l. 241/90 – Difetto di motivazione – Eccesso di potere per sviamento della causa, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti .
5) Errore di motivazione della sentenza impugnata - Violazione dell’art. 97 Costituzione - Violazione dell’art. 1 l. 315/69 – Violazione della disciplina sul procedimento di espropriazione - Eccesso di potere per sviamento della causa tipica .
Si costituiva in giudizio FSE s.r.l., chiedendo il rigetto del gravame, a sua volta proponendo appello incidentale con il quale contestava – per difetto di motivazione – la compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 4 luglio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio, ad un complessivo esame delle risultanze di causa, che l’appello non sia fondato.
Con il primo motivo di gravame ci si duole della mancata concessione, da parte del primo giudice, della rimessione in termini ex artt. 11, comma 5 e 37 Cod. proc. amm., asseritamente dovuta al mancato esame di tutti i profili di doglianza proposti dal ricorrente a fondamento della relativa istanza.
Il TAR, in particolare, avrebbe tenuto conto solamente del mancato invio da parte di FSE s.r.l. della comunicazione di avvio del procedimento, nonché della mancata individuazione, nelle note del 4 dicembre 2019 e dell’8 luglio 2020, dell’autorità giudiziaria dinanzi alla quale sarebbe stato in ipotesi possibile ricorrere, oltre che dei termini di legge entro i quali i sarebbe dovuto proporre il gravame. Obietta l’appellante che tali motivi, in realtà, non avrebbero esaurito le ragioni poste a fondamento della censura, essendo stata altresì addotta la mancanza, nel caso di specie, di un iter procedimentale riconoscibile come tale, ai sensi della l. n. 241 del 1990, idoneo a manifestare
l’esercizio di un pubblico potere da parte della stazione appaltante.
In particolare, “ gli stessi firmatari delle note in questione le sottoscrivevano semplicemente come “G B” e “V G”, senza in alcun modo rendere conoscibile il loro ruolo all’interno di FSE e quello svolto ai fini dell’adozione di tali atti.
Veniva specificato, inoltre, con il ricorso in riassunzione, che la convenzione del 1976 non risultava avere i caratteri del provvedimento di concessione amministrativa che avrebbe eventualmente legittimato un provvedimento di revoca della stessa, risultando,