Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-08-09, n. 202105825

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-08-09, n. 202105825
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202105825
Data del deposito : 9 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/08/2021

N. 05825/2021REG.PROV.COLL.

N. 09589/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9589 del 2013, proposto dalla società Fimea Capital Invest S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F D M, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato G in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18,



contro

- il Comune di Pietrasanta, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato L G, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato E P in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 68;
- la Regione Toscana, in persona del Presidente in carica pro tempore , non costituitasi in giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Toscana (Sezione III), n. 807 del 15 maggio 2013, resa inter partes , concernente un diniego di condono edilizio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pietrasanta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 25 maggio 2021 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70) il consigliere G S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 496/2012, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. per la Toscana, la società Fimea Capital Invest S.p.a. (di seguito la società) aveva chiesto l’annullamento dei seguenti atti:

a ) del provvedimento, del 19 gennaio 2012, con il quale il Comune di Pietrasanta aveva respinto la sua domanda di condono edilizio;

b ) dell’ordinanza di demolizione del 7 maggio 2012 (atto impugnato coi motivi aggiunti).

2. La società aveva esteso l’impugnativa ad ulteriori numerosi atti propedeutici e comunque connessi sia con il ricorso (preavviso di diniego del 13 dicembre 2011 e circolare del 15 novembre 2004) sia con il gravame integrativo (tra i quali varie note dell’ASL e del Comando Polizia Municipale, le norme del p.r.g.c. del Comune di Pietrasanta e relativa variante).

3. A sostegno dei gravami aveva dedotto, tra l’altro, la dissonanza tra ragioni a base del diniego e motivi ostativi, la formazione del silenzio assenso, l’esecuzione dei lavori prima del termine del 31 marzo 2003 mentre, coi motivi aggiunti, il difetto di partecipazione procedimentale, la illegittimità derivata, l’inclusione nell’oggetto dell’ordinanza anche di opere realizzate legittimamente.

4. Costituitasi l’Amministrazione comunale in resistenza, il Tribunale amministrativo adìto (Sezione III) ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha respinto le eccezioni di inammissibilità per mancata integrale instaurazione del contraddittorio (questo capo della sentenza non è stato impugnato ed è pertanto passato in giudicato);

- ha respinto il ricorso introduttivo reputando infondate tutte le censure ivi articolate;

- ha accolto i motivi aggiunti reputando fondate le censure relative al mancato intervento in autotutela, sulle d.i.a. precedentemente rilasciate se reputate in contrasto con la disciplina urbanistica, ed alla mancata “ corretta parametrazione dei profili sanzionatori secondo il regime previsto dagli artt. 132 - 137 della legge regionale n. 1 del 2005 ” (anche questo capo della sentenza non è stato impugnato);

- ha dichiarato assorbite le altre censure;

- ha compensato le spese di lite.

5. Avverso tale pronuncia, nella parte in cui ha respinto il ricorso introduttivo, la società ha interposto appello, notificato il 19 dicembre 2013 e depositato il 31 dicembre 2013, lamentando, attraverso sei motivi di gravame (pagine 23-56) ai quali ha fatto seguito la reiterazione dei motivi di primo grado non esaminati (56-84), quanto di seguito sintetizzato:

I) il T.a.r. avrebbe erroneamente respinto la censura relativa alla violazione dell’art. 10 bis non avendo considerato il differente tenore del preavviso di diniego rispetto al successivo provvedimento terminale, ove si richiama soltanto la seconda delle due pratiche di d.i.a, precedentemente evidenziate, con specifica indicazione dei profili ritenuti ostativi al rilascio del condono;

II) il T.a.r. avrebbe erroneamente disatteso la censura relativa alla formazione del silenzio assenso non avendo considerato il principio in tal senso espresso dalla normativa statale, in grado quindi di sopperire al silenzio, sul punto, della disciplina regionale;

III) erronea sarebbe anche la statuizione reiettiva della censura relativa alla sanabilità delle opere diverse dalla chiusura della pompeiana non avendo considerato che anche queste erano ricomprese nella domanda di condono, comunque suscettibile di integrazione, come ammesso dallo stesso Comune con l’ordinanza n. 45 del 7 maggio 2012;

IV) il T.a.r. sarebbe caduto in errore nel disattendere le censure relative, sotto diverso profilo, al difetto motivazionale, senza nemmeno mostrare di essersi esattamente soffermata su ciascuno di essi ed in particolare per quanto attiene alla rilevanza della documentazione fotografica allegata alla d.i.a. n. 2203/2004;

V) erroneo sarebbe anche quanto sostenuto dal T.a.r. circa l’onere della società di documentare in sede procedimentale (in particolare, a seguito della comunicazione del preavviso di diniego) la realizzazione dell’opera prima della data di ammissibilità a condono del 31 marzo 2003 costituendo ciò una facoltà e non un onere, ferma la rilevanza probatoria della documentazione prodotta in giudizio e l’inconferenza delle considerazioni rese dall’Amministrazione in corso di giudizio;

VI) il T.a.r. non avrebbe considerato, come dedotto già col terzo motivo d’appello, che oggetto di condono erano anche opere diverse da quelle consistenti nella chiusura della pompeiana e pertanto, in ordine a tali parti della domanda, il provvedimento sarebbe da considerare affetto da difetto di motivazione;

VII) si ripropongono, conclusivamente, le censure non esaminate dal T.a.r. articolate sia col ricorso introduttivo sia coi motivi aggiunti.

6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento sia del ricorso di primo grado che dei motivi aggiunti, con conseguente annullamento degli atti con tali gravami impugnati.

7. In data 22 maggio 2014, il Comune di Pietrasanta si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

8. In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti hanno svolto difese scritte, attraverso il deposito di memorie e note d’udienza ai sensi del d.l. n. 28/2020 e n. 137/2020, insistendo per le rispettive conclusioni.

9. La causa chiamata per la discussione alla udienza pubblica, svoltasi con modalità telematica del 25 maggio 2021, è stata ivi trattenuta in decisione.

10. L’appello è infondato.

10.1 Non può essere accolto il primo motivo di

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