Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-01-02, n. 202000009

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-01-02, n. 202000009
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000009
Data del deposito : 2 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2020

N. 00009/2020REG.PROV.COLL.

N. 00971/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 971 del 2019, proposto da
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- del 2018, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2019 il Cons. E Q e uditi per le parti gli avvocati Cavalcanti, Mosca e l’avvocato dello Stato Grumetto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La dott.ssa -OMISSIS- impugnava la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 20 dicembre 2017, in base alla quale è stato conferito al dott. -OMISSIS- l’ufficio semidirettivo giudicante di Presidente di Sezione del Tribunale di Cosenza (settore penale), nonché il decreto ministeriale di nomina del 15 febbraio 2018.

Il ricorso veniva accolto con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. -OMISSIS- del 2018, che rilevava l’inammissibilità delle argomentazioni attraverso le quali la ricorrente, oltre a prospettare carenze istruttorie o motivazionali del provvedimento, aveva avanzato giudizi di merito comparativo nei confronti del controinteressato.

La sentenza veniva appellata dal CSM e dal Ministero della giustizia per il seguente motivo di diritto:

violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 26 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 ( Testo unico sulla dirigenza giudiziaria ).

Si sono costituiti in giudizio i dottori -OMISSIS- e -OMISSIS-.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 7 novembre 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Giunge in decisione l’appello proposto dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministero della giustizia contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. -OMISSIS- del 2018 che ha accolto il ricorso della dott.ssa -OMISSIS- per l’annullamento della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura 20 dicembre 2017, con cui, con 13 voti, è stato conferito al dott. -OMISSIS- l’ufficio semidirettivo giudicante di Presidente di Sezione del Tribunale di Cosenza (settore penale), nonché del decreto ministeriale di nomina adottato il 15 febbraio 2018.

La dottoressa -OMISSIS-aveva censurato il provvedimento di nomina del controinteressato per carenza di istruttoria e di motivazione, con particolare riferimento alla parte in cui esso aveva proceduto alla comparazione tra il controinteressato dott. -OMISSIS- ed essa ricorrente, e per violazione di specifiche previsioni del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria , che avrebbero imposto una più analitica disamina di specifici aspetti dei profili professionali dei due aspiranti.

La sentenza, premettendo l’illustrazione del procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari, nonché la natura ampiamente discrezionale del provvedimento con cui il CSM conferisce gli uffici semidirettivi e direttivi in ragione della delicatezza e complessità delle relative funzioni, ha annullato la delibera e il decreto conseguenziale, recependo le censure dedotte dall’istante.

Il Ministero della giustizia e il CSM hanno affidato l’appello ad un unico motivo di doglianza, con il quale hanno dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 26 della circolare del Consiglio superiore della magistratura n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 ( Testo unico sulla dirigenza giudiziaria ).

In particolare, per gli appellanti, che premettono che né le fonti primarie né i criteri definiti dal CSM prescrivono che i candidati vadano posti a raffronto in modo analitico, con riguardo a ciascuno dei parametri prestabiliti, ovvero ad ognuna delle singole esperienze poste in evidenza dai candidati, è infondata l’affermazione della sentenza per la quale la delibera impugnata è illegittima per aver il CSM iniquamente preferito il dott. -OMISSIS- senza dare compiutamente conto del curriculum della dott.ssa -OMISSIS-e, in particolare, sia in relazione alle attitudini che al merito.

Per l’appello emerge, al contrario, che l’organo di governo autonomo ha apprezzato il profilo professionale specifico della dott.ssa -OMISSIS-, peraltro, formulando nei sui confronti un giudizio altamente positivo. La delibera, invero, ha dato atto dell’esame approfondito dei fascicoli personali dei candidati e così pure della documentazione da essi depositata nella procedura, dal che si deduce che tutti i profili professionali dei canditati sono stati approfonditamente valutati.

Inoltre, l’effettività di tale valutazione emerge dalla successiva comparazione tra i due candidati, dove sono stati indicati gli aspetti della professionalità di ognuno ritenuti rilevanti ai fini del conferimento dello specifico incarico posto a concorso, nonché le ragioni della ritenuta prevalenza del dott. -OMISSIS-. Emergere quindi dal corpo della delibera che, conformemente a quanto richiesto dalla circolare e dall’univoco orientamento della giurisprudenza amministrativa, nel giudizio comparativo, il profilo professionale della dott.ssa -OMISSIS-, benché non descritto in modo analitico, è stato, tuttavia, esaminato con riferimento alle esperienze che costituiscono indicatori delle attitudini e del merito, con l’indicazione, in rapporto alle esperienze professionali del prescelto e allo specifico incarico da conferire, delle ragioni che giustificano la prevalenza accordata a quest’ultimo.

Sempre per l’appello, l’attenta disamina dell’atto consiliare rivela che si è valutato con attenzione il profilo professionale della dott.ssa -OMISSIS-, compresa l’attività di collaboratore del Presidente in relazione agli uffici dei giudici di pace e di delegata alla gestione del personale amministrativo, facendolo oggetto peraltro di un giudizio particolarmente positivo, fondato, in specie, sui seguenti elementi: “ La dott.ssa -OMISSIS-, attualmente giudice presso il Tribunale di Castrovillari, nel corso della carriera ha svolto funzioni penali sia requirenti che giudicanti, presiedendo collegi dibattimentali anche in processi molto impegnativi. Ha coordinato la sezione civile ed è stata magistrato di riferimento per l’informatica presso il Tribunale di Castrovillari. Nell’esercizio dell’attività giudiziaria si è distinta per l’adozione di buone prassi, prese poi a modello degli uffici giudiziari ”.

Riguardo alla comparazione con la ricorrente, il cui profilo è stato esaminato insieme a quello di altri cinque magistrati tutti accomunati dal fatto di presentare, come il dottor -OMISSIS-, consolidate esperienze nel settore penale e rilevanti esperienze di collaborazione con la dirigenza, il provvedimento osserva come “ la prevalenza del dott. -OMISSIS-, peraltro, si giustifica per le indubbie maggiori competenze di natura ordinamentale, indispensabili per assolvere l’incarico in oggetto, che gli derivano dall’esperienza maturata nel circuito dell’autogoverno, quale componente del Consiglio giudiziario (esperienza questa che costituisce indicatore generale di speciale rilievo ai sensi dell’art. 11, comma 1, T.U. sulla dirigenza) e della Commissione per l’analisi dei flussi e delle pendenze. Tali esperienze hanno permesso al dottor -OMISSIS- di acquisire una più approfondita conoscenza della materia tabellare ed ordinamentale in genere, coltivata ai massimi livelli da un osservatorio privilegiato dell’assetto organizzativo degli uffici giudiziari del distretto, che permette di esprimere un giudizio prognostico assai positivo in ordine alla capacità di sapersi cimentare con le problematiche organizzative che può presentare la sezione penale che aspira a dirigere ”.

L’appello è infondato.

Si ricorda preliminarmente che per consolidata giurisprudenza il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare n. P14858-2015 del 28 luglio 2015) non è – difettando la clausola legislativa a regolamentare ed essendo comunque materia riservata alla legge - un atto di natura regolamentare, cioè un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del CSM a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge, vale a dire soltanto una delibera che vincola in via generale la futura attività discrezionale dell’organo di governo autonomo (cfr. Cons. Stato, IV, 14 luglio 2008, n. 3513;
28 novembre 2012, n. 6035;
6 dicembre 2016, n. 5152;
V, 17 gennaio 2018, n. 271;
V, 6 settembre 2017, nn. 4215 e 4216;
6 settembre 2017, n. 4220;
17 gennaio 2018, n. 271;
23 gennaio 2018, n. 432;
2 agosto 2019, n. 5492).

Ciò ricordato, va rilevato che nelle premesse della relazione introduttiva del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015) si legge che con lo stesso si intende “ garantire le esigenze di trasparenza, comprensibilità e certezza delle decisioni consiliari ” attraverso la “ ridefinizione degli indicatori di idoneità direttiva, stabilendo distinti e specifici indicatori, diversificati secondo le tipologie di incarico e, soprattutto, porre nuove e chiare regole del giudizio di comparazione tra aspiranti ”, con la finalità di “ far sì che la meritocrazia non rimanga un'affermazione di principio, ma rappresenti realmente il valore fondante di ogni scelta selettiva… che deve sempre orientarsi alla scelta del migliore dirigente da preporre al posto da coprire, nel rispetto del superiore interesse pubblico ”.

L’art. 25 del Testo unico indica la finalità del giudizio comparativo in quella di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali.

In riferimento al merito, la previsione stabilisce che il giudizio vada svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è regolata dall’art. 26 del medesimo Testo unico .

La disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all’art. 12, commi 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 160 del 2006.

Il giudizio attitudinale è poi formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori.

Nell’ambito di tale valutazione la norma puntualizza che speciale rilievo è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio.

All’art. 15 sono individuati come indicatori specifici per il conferimento di incarichi semidirettivi giudicanti di primo grado: “ a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire – penale, civile, lavoro – e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all’art. 8, considerando anche la loro durata quale elemento di validazione;
b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all’art. 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9
”.

Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale e sono “ costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali ”.

Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.

E’ bene, inoltre, ricordare che riguardo ai limiti del sindacato di legittimità circa le delibere del CSM di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione afferma che il giudice amministrativo incorre in eccesso di potere giurisdizionale allorché «operi direttamente una valutazione di merito del contenuto della delibera stessa», «invece di svolgere un sindacato di legittimità di secondo grado, anche a mezzo del canone parametrico dell’eccesso di potere quale possibile vizio della delibera stessa» (Cass., SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787).

Al contempo, la medesima giurisprudenza ha affermato che non eccede dalla giurisdizione il giudice amministrativo che nel vagliare un provvedimento del CSM di conferimento di un ufficio direttivo annulli la deliberazione per vizio di eccesso di potere, desunto dall’insufficienza o dalla contraddittorietà logica della motivazione in base alla quale è stato esplicitato il giudizio comparativo nel caso concreto (Cass., SS.UU., 8 marzo 2012, n. 3622).

Riguardo ai provvedimenti di conferimento di uffici direttivi e semidirettivi la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione afferma che il sindacato del giudice amministrativo bene è condotto attraverso le tipiche figure sintomatiche dell’eccesso di potere: « nella forma della motivazione insufficiente, dell’errore di fatto, dell’ingiustizia grave e manifesta, della contraddittorietà interna ed esterna (…), nonché, più radicalmente, dello sviamento di potere » (così ancora Cass., SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787;
Cons. Stato, V, 6 settembre 2017, n. 4220).

« I provvedimenti di nomina dei magistrati ad incarichi direttivi adottati dal C.S.M., sebbene espressione di una ampia valutazione discrezionale, sono sindacabili in sede di legittimità ove risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà, essendo pacifico che le valutazioni dell'Organo di autogoverno non si sottraggono al sindacato giurisdizionale di legittimità atteso che la preminente posizione costituzionale del C.S.M. non permette di escludere la sua azione dall'ordinario regime di controllo valevole per tutta l'attività amministrativa;
pertanto il giudizio di legittimità su detti atti può implicare apprezzamenti che non si arrestano alla sola verifica di conformità degli atti a legge, ma si estendono anche alla verifica della sussistenza di quei vizi in cui si declina la figura dell'eccesso di potere, secondo i relativi profili sintomatici dell'illogicità, dell'irragionevolezza o travisamento dei fatti, nonché della carenza di motivazione e/o di istruttoria
» (Cons. Stato, IV, 11 febbraio 2016, n. 597;
14 maggio 2015, n. 2425).

La delibera impugnata ha individuato il dott. -OMISSIS- come il candidato più idoneo per attitudini e merito ad essere nominato Presidente di sezione del Tribunale di Cosenza sulla base dei seguenti presupposti: per i lusinghieri giudizi formulati nei confronti del controinteressato in sede di valutazione di professionalità, i quali hanno evidenziato un’elevata preparazione tecnico-giuridica e significative doti di equilibrio, diligenza e laboriosità;
per l’esperienza, maturata quale sostituto procuratore, di coordinamento di importanti investigazioni nel settore dei reati economici e finanziari, nell’esercizio delle quali il controinteressato ha elaborato protocolli investivi innovativi, evidenziando la capacità di lavorare in gruppo e di affrontare reati di particolare complessità, redigendo importanti richieste di misure cautelari personali e reali, accolte e confermate nei giudizi successivi, e costituendo un valido filtro giurisdizionale rispetto all’operato della polizia giudiziaria;

per l’esperienza, maturata come giudice penale, nella trattazione di processi estremamente complessi, per la peculiare capacità produttiva e per la particolarmente efficace tecnica redazionale;
per gli ottimi risultati conseguiti nel corso delle “esperienze maturate nel lavoro giudiziario”, di cui all’art. 6, lett. b) , del Testo unico ;
per la approfondita conoscenza della materia ordinamentale, derivante dalla partecipazione al consiglio giudiziario e, con riferimento agli indicatori di cui all’art. 15, lett. a) e b) , della circolare, per gli eccellenti risultati raggiunti nell’esercizio delle funzioni requirenti e giudicanti penali, le straordinarie capacità di abbattimento dell’arretrato dimostrate nell’ufficio Gip di Paola, le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici quale Gip/Gup del Tribunale di Paola, lo svolgimento di funzioni semidirettive di fatto, la collaborazione alla redazione di progetti tabellari e dei programmi organizzativi, la funzione di magistrato informatico di riferimento e l’ideazione e lo sviluppo del registro detenuti, sistema che, a costo zero, consente una perfetta ricognizione dei dati relativi ai detenuti in fase custodiale così da scongiurare scadenze non programmate dei termini di fase.

Dall’esame della documentazione versata in atti emerge che il dott. -OMISSIS- ha espletato le seguenti funzioni: di G.I.P./G.U.P. in processi di criminalità organizzata, manifestando grandi capacità nell’abbattimento dell’arretrato;
attività di collaborazione nella formazione del progetto tabellare prestata presso il Tribunale di Cosenza;
svolgimento di funzioni di coordinamento presso l’Ufficio G.I.P./G.U.P. del Tribunale di Paola;
componente del Consiglio giudiziario e della Commissione per l’analisi del flussi e delle pendenze;
magistrato informatico di riferimento presso il Tribunale di Cosenza che ha ideato e realizzato, a costo zero, il progetto informatico “Registro Detenuti”.

La dott.ssa -OMISSIS-ha svolto funzioni penali sia requirenti che giudicanti, presiedendo collegi dibattimentali anche in processi molto impegnativi;
ha coordinato la sezione civile ed è stata magistrato di riferimento per l'informatica presso il Tribunale di Castrovillari;
nell'esercizio dell'attività giudiziaria si è distinta per l'adozione di buone prassi prese poi a modello negli uffici giudiziari in cui ha operato;
ha svolto la presidenza del collegio penale, secondo previsione tabellare, nonché le funzioni di GIP/GUP dal 14 novembre 2011;
ha collaborato con il Presidente in relazione agli uffici dei Giudici di Pace di Castrovillari, Trebisacce e Oriolo, essendo stata delegata alla gestione del personale amministrativo di tali uffici.;
dal 2017 svolge le funzioni di coordinatrice dell’ufficio GIP/GUP.

Entrambi gli aspiranti presentavano profili professionali di particolare rilievo;
essendo complessa l’attività di comparazione, era necessario un particolare approfondimento istruttorio sui profili di entrambi i candidati. Invece, dall’esame della delibera emerge come non siano stati considerati determinati indicatori di attitudine, pacificamente posseduti dalla dottoressa -OMISSIS-.

Né dimostra il contrario la circostanza per cui nella delibera si sarebbe dato conto che sono stati esaminati approfonditamente i fascicoli personali di tutti gli aspiranti e così pure la documentazione da essi depositata nella procedura, non potendosi affatto dedurre da ciò che tutti i profili professionali dei canditati siano stati effettivamente valutati.

Il fatto che né le leggi né i criteri definiti dal CSM prescrivano che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico, con riguardo a ciascuno dei parametri prestabiliti, ovvero ad ognuna delle singole esperienze poste in evidenza dai candidati, non giustifica la pretermissione di alcuni indicatori attitudinali pacificamente posseduti dalla dott.ssa -OMISSIS-, come si evince dalla motivazione della delibera impugnata.

Invero, una comparazione che non sia stata preceduta dall’analitica descrizione del curriculum dei magistrati da comparare può inficiare il contenuto di merito della comparazione, perché incide su completezza, trasparenza e ragionevolezza delle valutazioni, che solo sulla base di una compiuta rappresentazione dei fatti possono essere congruamente compiute. La logica, prima ancora che la lettera dell’art. 26 del Testo unico , impone che soltanto dopo una puntuale analisi possa razionalmente procedersi alla formulazione di un giudizio attitudinale complessivo e unitario (Cons. Stato, V, 4 giugno 2019, n. 3759;
5 giugno 2019, n. 3817). È principio generale che gli atti valutativi, per essere razionali, logici e coerenti, debbono infatti essere preceduti da una cognizione manifesta, completa e adeguata degli elementi da valutare.

E’ stata qui omessa, principalmente, la considerazione dell’attività di collaboratore del Presidente in relazione agli uffici dei giudici di pace e di delegata alla gestione del personale amministrativo, riconducibili all’indicatore generale di attitudine di cui all’art. 9, comma 1, lett. a) , del Testo unico . Sono state solo elencate, ma dalla motivazione del provvedimento non risulta che siano state esaminate, le plurime esperienze nei vari settori e materie della giurisdizione e i risultati conseguiti [di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) , del Testo unico ], così come le esperienze direttive e semidirettive di fatto.

In costanza di una totale pretermissione dell’esame di tali attività, non è dato conoscere come la considerazione delle stesse avrebbe potuto influire sul giudizio comparativo.

Premessa una sostanziale equivalenza dei due aspiranti in ordine alle “ consolidate esperienze nel settore penale ” e alle “ rilevanti esperienze di collaborazione con la dirigenza ”, nella fase della comparazione non è dato evincere le compiute ragioni di minusvalenza della dott.ssa -OMISSIS-rispetto al dott. -OMISSIS-.

In proposito pare utile richiamare quanto considerato dalla giurisprudenza circa la criticità di una delibera di conferimento di incarico direttivo che, in presenza di due profili professionali che il CSM riconosceva essere di particolare rilievo, ha omesso di esplicitare le ragioni di minusvalenza di uno dei due candidati (cfr. Cons. Stato, V, 29 ottobre 2018, n. 6137;
2 agosto 2019, n. 5492).

Neppure risulta attribuito alcun particolare rilievo al parere attitudinale specifico del Consiglio giudiziario prodotto dalla ricorrente, dal quale, per espressa previsione (art. 25, comma 2, del Testo unico ), avrebbero dovuto essere tratte indicazioni in ordine agli indicatori di capacità, laboriosità, diligenza e impegno nei quali si compendia il suddetto requisito.

« A fronte, dunque, della circostanza che un candidato possa vantare indicatori specifici, lo "speciale rilievo" che essi rivestono implica solo che la valutazione del C.S.M. non possa mai prescinderne, nel senso che la decisione di preferire, nella valutazione complessiva, un candidato che ne sia privo (o sia in possesso di indicatori specifici meno significativi) richiede un particolare sforzo motivazionale, volto ad evidenziare, attraverso un puntuale esame del profilo curriculare, la maggiore "attitudine generale" o il particolare "merito" del candidato prescelto » (cfr. Cons. Stato, V, 16 ottobre 2017, n. 4786).

Dai criteri del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria si ricava che, non essendo sindacabile in sede giurisdizionale il contenuto delle valutazioni del Consiglio superiore della magistratura, che appartiene al merito, salvi manifesti aspetti di irragionevolezza, sproporzione o arbitrarietà, deve, di converso, svolgersi appieno il controllo sul procedimento di valutazione, che si riflette, tra l’altro, nella necessità di una particolare chiarezza e di una particolare comprensibilità della formazione lineare della decisione, che deve esternare l’essenziale apprezzamento tecnico e non presentare salti logici, così che “ lo sviluppo procedimentale si deve manifestare non solo come una sequenza formale di atti, ma anche come un autentico, coerente e logico percorso elaborativo della determinazione ” (Cons. Stato, V, 28 ottobre 2016, n. 4552).

Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto.

Sussistono, tuttavia, in considerazione delle peculiarità della presente controversia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

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