Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-05-31, n. 202204406

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-05-31, n. 202204406
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204406
Data del deposito : 31 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2022

N. 04406/2022REG.PROV.COLL.

N. 00283/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 283 del 2022, proposto dalla società Serenissima Ristorazione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Alberico II, n. 33;

contro

Società Cirfood S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato E D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Trentino Trasporti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Mastragostino, Giuseppe Piperata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia Autonoma di Trento, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.R.G.A. n. 00159/2021, resa tra le parti, concernente gli esiti della procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale indetta dalla Società Trentino Trasporti S.p.a..


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Trentino Trasporti S.p.A. e della Società Cirfood S.C.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2022 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con Bando di gara pubblicato il 23 dicembre 2020, la Società Trentino Trasporti S.p.a. ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

2. All’esito della valutazione delle offerte pervenute, la Società Serenissima S.p.a., odierna appellante, si è qualificata al primo posto della graduatoria provvisoria con 100/100 punti, seguita da Cirfood s.c. al secondo posto con 93,680/100 punti.

Poiché l’offerta prima graduata superava la soglia di cui all’art. 97, 3° comma, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stato attivato il sub-procedimento di verifica dell’anomalia.

3. Con verbale del 29 giugno 2021 il RUP ha dichiarato congrua l’offerta e, a seguire, con delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 8 del 29 giugno 2021, Serenissima è stata premiata con l’aggiudicazione dell’appalto.

4. La Società Cirfood ha quindi agito in giudizio per avversare l’esito della procedura.

5. Al fine di illustrare il quadro delle censure e deduzioni formulate dalle parti, occorre premettere che il § 3 del Disciplinare di gara aveva fissato il valore della procedura de qua in € 1.263.750, di cui € 1.500,00 per oneri da interferenza non soggetti a ribasso ed € 2.250,00 per oneri da Covid 19 (anch’essi non soggetti a ribasso). La durata della commessa era prevista in tre anni, con facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni, per un valore totale dell’appalto, relativo al seennio, di € 2.527.500,00 (al lordo degli oneri della sicurezza).

La normativa di gara aveva anche prescritto che ciascun operatore economico formulasse il proprio ribasso sulla base del costo unitario del pasto (rimesso all’indicazione del concorrente) per i 360.000 pasti stimati dalla stazione appaltante con riferimento ai sei anni.

A tale prescrizione si sono attenute sia Cirfood, sia Serenissima Ristorazione.

6. Quest’ultima, in particolare, ha offerto un prezzo unitario a pasto di € 5,70 che, moltiplicato per il numero di 360.000 pasti indicati dal disciplinare medesimo, ha determinato un valore totale dell’offerta sui sei anni (al netto degli oneri da interferenza e degli oneri da Covid 19) pari ad € 2.0520.000,00.

Dalla stessa offerta di Serenissima è emerso un costo complessivo della manodopera di € 526.842,19 (pari, cioè, a € 83.307,03 all’anno).

Chiamata a giustificare i costi della propria offerta in sede di verifica dell’anomalia, Serenissima ha tuttavia incrementato di oltre il 100% il costo annuo del lavoro, passato da € 83.307,03 nell’offerta economica ad € 175.646,49 nei giustificativi.

7. Su questa variazione si è appuntato il ricorso di Cirfood che, con il primo motivo di doglianza, ha sostenuto che il sensibile scostamento registratosi tra il costo annuo della manodopera indicato nelle due fasi della gara integrava una chiara violazione del principio di immodificabilità dell’offerta economica, non sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

8. A questa tesi si è contrapposta quella sostenuta da stazione appaltante e controinteressata, secondo la quale il RUP aveva correttamente rilevato che il costo della manodopera (€ 526.842,19) e gli oneri aziendali (€5.850,00) riportati nel Documento di sintesi dell’offerta economica erano riferiti, così come evidenziato nelle giustificazioni, alla durata triennale dell’appalto, mentre il valore totale dell’offerta (€ 2.052.000,00) era riferito alla durata comprensiva dell’esercizio dell’opzione di proroga triennale (per un totale di anni sei).

9. Il T.R.G.A. di Trento ha accolto il primo motivo di ricorso, asserendo che:

-- Serenissima, “ nel compilare il documento di sintesi relativa alla propria offerta economica, ha erroneamente indicato un costo della manodopera rapportato a tre anni di durata dell’appalto, quantificato in misura pari a euro 526.842,19 (175.614,06x3=526.842,19), mentre avrebbe dovuto rapportare il costo della manodopera a sei anni di durata dell’appalto, quantificandolo in misura pari a euro 1.053.684,38 (175.614,06x6 =1.053.684,38), come poi è avvenuto nelle prime giustificazioni ”;

-- “ la disamina della disposizione dell’art. 35, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, da un lato, e della struttura del documento di sintesi dell’offerta economica, dall’altro, fuga ogni dubbio in ordine al fatto che ciascun concorrente avrebbe dovuto rapportare il costo della manodopera a sei anni di durata dell’appalto ”;

-- in particolare, se “ il valore complessivo dell’appalto de quo è stato correttamente calcolato dalla stazione appaltante in misura pari a euro 2.527.500,00, in quanto “comprensivo dell’eventuale rinnovo per un triennio” (cfr. il punto 3 del disciplinare di gara), non è dato comprendere per quale ragione nel documento di sintesi dell’offerta economica il costo della manodopera avrebbe dovuto essere riferito dai concorrenti a soli tre anni di durata dell’appalto ”;

-- inoltre, “ dal documento di sintesi dell’offerta economica prodotto in gara da Serenissima si evince che la stessa: A) in relazione ad una quantità di pasti stimati dalla stazione appaltante in misura pari a 360.000.000 - ossia rapportata a sei anni di durata dell’appalto - ha offerto un prezzo unitario a pasto pari a euro 5,70, così generando un’offerta economica pari a euro 2.052.000,00, a fronte di un importo totale dell’appalto (soggetto a ribasso) espressamente previsto dal punto 3 del disciplinare di gara in misura pari a euro 2.520.000,00 per sei anni di durata dell’appalto;
B) come oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ha indicato euro 7.500,00, a fronte di un importo degli oneri stessi espressamente previsto dal punto 3 del disciplinare di gara in misura pari a euro 7.500,00 per sei anni di durata dell’appalto;
C) come valore complessivo dell’offerta, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ha indicato euro 2.059.500,00 (2.520.000,00+7.500,00 =2.059.500,00), ossia una somma complessiva evidentemente rapportata a sei anni di durata dell’appalto;
D) come costo della manodopera, una somma pari a euro 526.842,19. Non si comprende, quindi, come Serenissima, dopo aver generato un documento di sintesi recante tre dati riferiti ad un appalto della durata di sei anni (quello relativo alla propria offerta economica, quello relativo agli oneri per la sicurezza e quello relativo a valore complessivo della propria offerta), abbia poi potuto ritenere che il quarto dato, ossia quello relativo al costo della manodopera, andasse riferito ad un appalto della durata di tre anni
”;

-- Il T ha poi escluso di poter ravvisare “ un mero errore materiale, riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento di sintesi dell’offerta economica formato da Serenissima, anche perché - come correttamente osservato da Cirfood nella memoria depositata in data 5 ottobre 2021 – mentre Trentino Trasporti nelle proprie difese ha affermato che Serenissima era incorsa in un evidente errore ostativo, Serenissima si era difesa in giudizio negando di aver commesso un errore nella predisposizione della propria offerta economica ”;

-- in ogni caso, ha aggiunto il T, detto ipotetico errore non risultava direttamente evincibile dal contenuto dell’offerta, poiché “ il RUP soltanto grazie alle giustificazioni fornite da Serenissima, ossia attingendo a fonti di conoscenza estranee all’offerta economica dell’aggiudicataria, ha potuto avere contezza dell’errore commesso dalla stessa aggiudicataria ” mentre “ dal documento di sintesi dell’offerta economica predisposto da Serenissima non si evince in alcun modo che il costo della manodopera, indicato in misura pari a euro 526.842,19, era stato erroneamente riferito a soli tre anni di durata dell’appalto ”;
sicché una eventuale rettifica dell’indicazione contenuta nel documento di sintesi dell’offerta economica si sarebbe tradotta “ in un’inammissibile stravolgimento dell’offerta economica originaria ”.

10. In questa sede, con un primo motivo di gravame la Società Serenissima censura la ricostruzione della lex specialis accolta dal T e la correlata conclusiva statuizione secondo cui sarebbe stata la stessa norma di gara a richiedere un’indicazione del costo della manodopera rapportata ai sei anni di durata dell’appalto. Questo ragionamento, secondo la parte appellante, risentirebbe del duplice limite di partire da premesse dubitative poi inspiegabilmente disattese dal successivo sviluppo dell’iter argomentativo;
e di fondarsi sul richiamo ad un istituto (l’art. 35, 12° comma, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) “ del tutto inconferente al caso di specie, e comunque non applicabile secondo le coordinate erroneamente prescelte ”.

10.1. Il motivo non può essere accolto.

Anzitutto, nell’economia del ragionamento condotto dal T l’elemento di “ambiguità” insito nella quantificazione del costo della manodopera risulta del tutto fugato dai dati ritraibili dal documento di sintesi dell’offerta economica. Tanto viene chiarito nel seguente passaggio motivazionale: “ sebbene, ad un primo esame, potrebbe ritenersi - come lascia intendere Serenissima - che la lex specialis presentasse un certo margine di ambiguità in ordine alla quantificazione del costo della manodopera da indicare nel documento di sintesi dell’offerta economica (documento previsto al punto 17.1. del disciplinare di gara), tuttavia la disamina della disposizione dell’art. 35, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, da un lato, e della struttura del documento di sintesi dell’offerta economica, dall’altro, fuga ogni dubbio in ordine al fatto che ciascun concorrente avrebbe dovuto rapportare il costo della manodopera a sei anni di durata dell’appalto ”.

Alcuna contraddittorietà logica può quindi rinvenirsi nella sentenza impugnata, essendo chiaro il diverso rilievo conferito ad elementi interpretativi che, come chiarito dal T, solo in apparenza risultavano equivalenti ma che ad un’indagine più approfondita si sono rivelati di differente peso.

10.2. Quanto al riferimento all’art. 35, 12° comma, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (investito anche dal terzo e quarto motivo di appello, qui unitariamente esaminati), esso assume un’incidenza complementare nell’ordito della motivazione censurata. Il Giudice di prime cure se ne avvale come argomentazione rafforzativa, mentre il fulcro della parte motivazionale della sentenza verte sul § 3 del Disciplinare di gara, nella parte in cui vi si prevede quale “ Importo totale dell’appalto (con oneri della sicurezza) ”, relativo ai sei anni, la somma di € 2.527.500,00.

Particolarmente significativo è in tal senso il passaggio in cui il T.R.G.A. di Trento, nelle battute conclusive del proprio ragionamento, si chiede (in maniera retorica) “ per quale ragione nel documento di sintesi dell’offerta economica il costo della manodopera avrebbe dovuto essere riferito dai concorrenti a soli tre anni di durata dell’appalto , visto che il valore complessivo dell’appalto de quo è stato correttamente calcolato dalla stazione appaltante in misura pari a euro 2.527.500,00, in quanto “comprensivo dell’eventuale rinnovo per un triennio” (cfr. il punto 3 del disciplinare di gara) ”.

11. L’argomento decisivo accolto dal primo giudice è quindi direttamente ricavato dal testo della legge di gara e costituisce lo spunto del secondo motivo di gravame. Oggetto di censura è proprio il passaggio motivazionale nel quale il T ha evidenziato l’ “ incongruenza dell’offerta di Serenissima laddove riporta tre dati riferiti a un sessennio di appalto (prezzo dei pasti, oneri della sicurezza e valore complessivo dell’offerta) e il solo costo della manodopera riferito al triennio ”.

11.1. Secondo l’appellante, detta incongruenza sarebbe frutto di “ una premessa fondamentalmente errata, ossia che tutti i dati indicati siano stati inseriti manualmente da Serenissima Ristorazione S.p.A. ”: ciò non rispecchierebbe il vero, poiché “ gli unici dati inseriti manualmente da Serenissima Ristorazione S.p.A. sono stati il prezzo unitario del pasto e il costo della manodopera, oltre agli oneri propri aziendali (…), considerando un appalto delineato su base triennale ”.

11.2. Sotto vari profili, la tesi prospettata dalla parte appellante non appare persuasiva.

Innanzitutto, dalla lettura del § 17.1 del Disciplinare di gara (rubricato “ Modalità di predisposizione dell’offerta economica e generazione del documento di sintesi ”), commi 3° e 4°, si evince che “ A sistema, nella colonna “Importo a valore” ”, l’offerente doveva “ inserire i prezzi unitari/il prezzo complessivo offerto al netto degli oneri di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso (IVA esclusa) ”, nonché “ a) i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) i costi per la manodopera
”.

Dunque, l’operatore economico, nel compilare manualmente il modulo dell’offerta economica, era chiamato ad indicare non solo il prezzo unitario del pasto, i costi della manodopera e gli oneri propri aziendali, ma anche il prezzo complessivo offerto, al netto degli oneri di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso.

Tanto ha fatto la Società Serenissima Ristorazione, la quale, entro la casella “Valore Totale”, ha inserito l’importo di € 2.052.000,00, che si ottiene moltiplicando il prezzo unitario per pasto (pari ad € 5,70) per il numero totale dei pasti stimati in sei anni dalla società aggiudicatrice (pari a 360.000).

11.3. Tenuto conto di questa composizione dei dati indicati nel prospetto, deve escludersi la possibilità che il concorrente potesse ragionevolmente non avvedersi che i termini sintetici dell’offerta erano strutturati e dimensionati sull’arco temporale dei sei anni;
né rileva, in senso contrario, il fatto che il prezzo complessivo offerto scaturisse da una operazione di calcolo con alcune parti variabili (il prezzo unitario del singolo pasto offerto dal concorrente) ed altre fisse già predisposte dall’amministrazione (il numero dei pasti - 360.000 stimati dalla stazione appaltante in relazione ai sei anni). È decisivo considerare, infatti, che il prodotto così ottenuto esprimeva comunque un valore (differenziato per singolo operatore) univocamente parametrato alla durata complessiva dell’appalto di sei anni e condizionato dal decisivo apporto di dati rimessi alla scelta discrezionale dei partecipanti;
detti dati erano destinati a combinarsi necessariamente con quelli predisposti dalla stazione appaltante, onde produrre il prezzo complessivo correlato all’intero seennio di durata del contratto.

11.4. Per quanto esposto, la ricostruzione operata dal T appare del tutto corretta e immune da vizi nella parte in cui rileva una non spiegabile incongruenza tra i dati dell’offerta economica, in assoluta prevalenza centrati su una durata di sei anni dell’appalto (prezzo dei pasti, oneri della sicurezza e valore complessivo dell’offerta) e solo con riguardo al costo della manodopera su una durata triennale.

12. Con il quinto motivo d’appello, la società Serenissima ribadisce di non essere caduta in alcun errore ed aggiunge che la discrasia tra il valore totale dell’offerta (riferito a sei anni di esecuzione del servizio) e il costo della manodopera (riferito, invece, a soli tre anni) sarebbe frutto di “ un’errata predisposizione della modulistica di inserimento dell’offerta, difforme rispetto a quanto previsto dalla lex specialis, che ha previsto (…) una durata “sicura” dell’appalto in tre anni, richiedendo quindi la formazione dell’offerta sulla base di tale valore ”.

Solo in via subordinata la parte appellante prende in considerazione la tesi dell’errore, per affermare che si tratterebbe comunque di “errore scusabile”, comunque non in grado di “ determinare l’esclusione dell’aggiudicataria dalla procedura de qua, anche alla luce delle finalità del giudizio di anomalia, volto ad accertare l’attendibilità dell’offerta e giammai utilizzabile come un mezzo per ricercare un errore ininfluente ai fini della sostenibilità dell’offerta ”.

12.1. Il motivo non può essere accolto, in nessuno dei rilievi con esso sviluppati.

Come si è esposto, la lettura sistematica del Disciplinare di gara induce ad escludere che la norma di gara avesse previsto “ una durata “sicura” dell’appalto in tre anni, richiedendo quindi la formazione dell’offerta sulla base di tale valore ”. Si è dato conto dei plurimi elementi testuali e logici che fanno propendere per una lettura della lex specialis di segno contrario a quella perorata, sul punto, nell’atto di appello.

12.2. Quanto alla tesi dell’errore scusabile, essa viene sposata anche dalla difesa della stazione appaltante con deduzioni volte a sostenere:

a) che l’offerta economica dell’appellante era completa del dato relativo al costo del lavoro, ancorché sottostimato, con la conseguenza che la diversa valorizzazione di tale costo in sede di verifica della congruità non configurerebbe un’illegittima modifica dell’offerta economica, ma semplicemente la rettifica di un mero errore materiale scusabile (punto 1);

b) che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, il presunto errore commesso dall’appellante nella compilazione dall’offerta economica era ravvisabile ictu oculi , tant’è vero che il RUP lo avrebbe rilevato anche in difetto della conoscenza delle giustificazioni, le quali non avrebbero fatto altro che corroborare il convincimento cui egli era già pervenuto (punto 2);

c) che, anche a voler ritenere che le giustificazioni rese dall’appellante abbiano determinato una modifica del costo della manodopera, ciò, in ogni caso, sarebbe consentito nella fase della verifica della congruità (punto 3).

12.3. Il Collegio ritiene che la tesi dell’errore scusabile non possa trovare seguito, per un duplice ordine di considerazioni.

i) Innanzitutto, perché si tratta di argomentazione nuova e inedita rispetto alle deduzioni svolte nel giudizio di primo grado, nel corso del quale la società Serenissima aveva negato di aver commesso inesattezze nella predisposizione della propria offerta economica. In particolare, alle pagg. 5 ss. della memoria depositata in vista della trattazione della domanda cautelare in primo grado, essa aveva sostenuto di aver compilato correttamente il modulo dell’offerta economica, essendo (a suo dire) “ evidente che la durata dell’appalto messo a gara fosse triennale, e rispetto a questo andasse specificato il costo della manodopera, cosa che ha fatto in sede di gara Serenissima ”.

ii) Se così è, perde consistenza la tesi della Società Trentino Trasporti secondo cui il RUP dal semplice esame dell’offerta economica dell’appellata avrebbe già percepito la sussistenza di un errore materiale di trascrizione del costo della manodopera. E’ proprio la Società appellante ad aver dichiarato di non essere caduta in alcun errore nella formulazione dell’offerta economica, il che contraddice in radice l’opposta tesi svolta dalla stazione appaltante.

iii) Non appare conferente neppure il richiamo alla fattispecie esaminata dal T Brescia n. 200 del 2020, in quanto riferita ad un’offerta economica dalla quale era desumibile un dato negoziale certo e non contestato, ossia il costo del lavoro stimato per la durata di un anno di sevizio, mentre l’unico e residuale profilo di incertezza riguardava il costo dell’intera durata dell’appalto, comunque ricavabile da una moltiplicazione del costo annuo per il numero di anni della durata del contratto.

Nel caso in esame, al contrario, dal modulo dell’offerta economica emerge un’oggettiva e irrisolvibile incongruenza tra il costo complessivo dell’appalto riferito ai sei anni e il costo della manodopera proporzionato ai tre anni, non altrimenti superabile se non alla luce delle successive giustificazioni rassegnate in occasione del procedimento di verifica della congruità: significativo e probante il tal senso è il tenore della prima richiesta di chiarimenti, dal quale si evince che il RUP solo a seguito della lettura dei giustificativi (“ così come evidenziato nelle giustificazioni.. ”) è giunto a congetturare che i costi della manodopera riportati nell’offerta erano stati erroneamente calcolati sul triennio.

Rimane d’altra parte oscuro, o comunque non viene spiegato dalla difesa della stazione appaltante, in base a cosa il RUP avrebbe potuto percepire l’errore attraverso la sola lettura del modulo di offerta predisposto dalla concorrente.

Che l’errore non fosse affatto riconoscibile ex se , sulla base della sola lettura dell’offerta economica, è dimostrato, d’altra parte, dall’ulteriore circostanza che tanto in grado d’appello, quanto in primo grado, le argomentazioni di Serenissima Ristorazione e di Trentino Trasporti hanno sviluppato il tema lungo due direttrici difensionali alternative e opposte (rispettivamente intese ad escludere e ad affermare la stessa sussistenza dell’errore).

iv) Le segnalate difficoltà che connotano il caso di specie assumono rilevanza alla luce del generale principio che ammette la rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo alla sola condizione che ad essa “ si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente ” (così Cons. Stato, sez. V, n. 7752 del 2020;
id., sez. III, n. 2536 del 2021 e n. 1132 del 2020). Nel caso in esame, come si è esposto, la sussistenza dell’errore è incerta nelle stesse prospettazioni delle parti e, comunque, essa è emersa solo a seguito delle giustificazioni fornite dal concorrente, quindi da fonti di conoscenza ulteriori ed estranee al contenuto dell’offerta economica.

13. Con il sesto motivo di gravame, la società appellante impugna la statuizione di primo grado che fonda l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione “ su un’asserita violazione dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016 ”.

13.1. Secondo l’appellante, “ un’eventuale modifica del costo della manodopera (che qui in ogni caso non vi è stata, come si è spiegato, essendo stato solo esposto il costo triennale al posto di quello sessennale) (…) non determina una modifica dell’offerta economica ”, in quanto “ il principio di immodificabilità dell’offerta economica si applica soltanto al prezzo offerto e non anche (…) al costo della manodopera ” (Cons. Stato, Sez. V, 2 agosto 2021, n. 5644);
d’altra parte, “ l’esame svolto in merito al costo della manodopera attiene al rispetto dei minimi salariali previsti, e non a un generalizzato accertamento del costo ivi previsto ”.

13.2. Entrambi i rilievi vanno respinti.

Secondo pacifica giurisprudenza, la modifica dei costi della manodopera - introdotta nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia - comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica, che non è suscettivo di essere immutato nell’importo, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l’incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, come imposte dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 (v., ex plurimis , Cons. Stato sez. V, n. 6462 e n. 1449 del 2020).

Ciò che può ammettersi in sede di giustificazioni dell’offerta sono, al più, variazioni parziali e limitate delle voci di costo, purché adeguatamente giustificate e bilanciate dalle altre componenti del quadro economico (v., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. V, n. 1637 del 2021 e n. 171 del 2019.

In tale prospettiva, è ammissibile in termini generali una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche al fine di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l'entità iniziale dell'offerta economica, nel rispetto del principio dell'immodificabilità che presiede la logica della par condicio tra i competitori (cfr. Cons. Stato, V, 16 marzo 2020, n. 1873 e Id., V, 11 dicembre 2020, n. 7943).

La stessa riallocazione delle voci deve avere un fondamento economico atteso che, diversamente, si perverrebbe all'inaccettabile conseguenza di consentire un'elusiva modificazione a posteriori dell’offerta, snaturando la funzione propria del subprocedimento di verifica dell'anomalia, che è, per l'appunto, quella di un apprezzamento globale della attendibilità (cfr. Cons. Stato, VI, 15 gennaio 2021, n. 487).

13.3. Il caso qui in esame esula dai limiti entro i quali è consentita la modifica di singole voci economiche in sede di giustificativi resi nel controllo di anomalia, poiché attiene ad un incremento non giustificato, che ha inciso nella misura del 100% del costo annuo del lavoro, passato da € 83.307,03 nell’offerta economica ad € 175.646,49 nei giustificativi.

13.4. Lo stesso precedente richiamato dalla parte appellante (Cons. Stato, Sez. V, 2 agosto 2021, n. 5644) non risulta funzionale alla soluzione del caso, in quanto concernente una fattispecie in cui la rimodulazione dei costi in sede giustificativa aveva inciso nella misura dell'1,48% rispetto alla originaria indicazione in sede di offerta, palesandosi quindi come correzione del tutto ragionevole (cioè a dire non strumentale ad una mera ed arbitraria ricomposizione a posteriori) e proporzionata (avuto riguardo alla non significativa incidenza sulla complessiva struttura dei costi del personale).

13.5. Non si può che concludere, pertanto, nel senso dell’infondatezza anche dell’ultimo motivo di appello e dell’intero gravame.

14. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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