Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-10-18, n. 201704813

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-10-18, n. 201704813
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201704813
Data del deposito : 18 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2017

N. 04813/2017REG.PROV.COLL.

N. 02547/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2547 del 2017, proposto da:
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati ope legis ;

contro

Coenergica s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati F S e C B, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato F S in Roma, Lungotevere delle Navi, 30;

nei confronti di

Associazione Culturale Acuarinto, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE IV n. 00267/2017, resa tra le parti, concernente ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NELL’AMBITO DI MILANO E PROVINCIA, DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI E LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA” PER L’

ANNO

2016


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Coenergica s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2017 il Cons. F D M e uditi per le parti l’avvocatodello Stato Paola Palmieri e l’avvocato F S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con istanza 7 settembre 2016 la società Coenergica s.r.l. domandava alla Prefettura di Milano l’accesso agli atti della procedura per l’affidamento del “servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, nell’ambito di Milano e Provincia, della gestione dei servizi connessi e la messa a disposizione delle strutture di accoglienza. Anno 2016” .

2. Premesso di essere proprietaria di undici unità immobiliari, dislocate in cinque palazzine all’interno del Condominio “Palazzo Rocca Barra” sito a San Colombano al Lambro (MI) e di aver appreso dall’Amministrazione comunale che otto unità immobiliari del detto condominio erano state poste a disposizione dell’Associazione culturale Acuarinto per consentirne la partecipazione alla procedura indetta dalla Prefettura di Milano e il conseguente affidamento del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale per l’anno 2016, Coenergica s.r.l. dichiarava di avere interesse a prendere visione degli atti della procedura (in particolare, della domanda di partecipazione alla gara presentata dalla Associazione culturale Acuartino ) al fine di verificare i dati identificativi del concorrente e le dichiarazioni rese per attestare la certificazione urbanistica e sanitaria degli immobili a disposizione, allo scopo di tutelare e difendere i propri interessi giuridici anche, ove necessario, dinanzi all’autorità giudiziaria.

3. La Prefettura di Milano, con nota del 5 ottobre 2016, respingeva l’istanza di accesso per mancanza di “una situazione giuridicamente rilevante o un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata” .

4. Con ricorso notificato il 13 ottobre 2016, la Coenergica s.r.l. impugnava il diniego di accesso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, domandandone l’annullamento. La società, dopo aver precisato di operare nel settore immobiliare, svolgendo l’attività di acquisto, costruzione, ristrutturazione e vendita di immobili, ribadiva di aver interesse a prendere visione dei documenti al fine di valutare le iniziative, anche giudiziarie, da intraprendere per la tutela dei propri diritti;
dubitava, infatti, che l’accoglienza dei migranti fosse compatibile con la destinazione degli immobili ad uso abitativo, o ufficio o studio professionale, prevista dal regolamento condominiale;
il condominio, d’altronde, risultava privo di strutture necessarie per ricevere un numero elevato di persone straniere bisognose di assistenza alimentare, sanitaria ed amministrativa. La ricorrente concludeva che la situazione era in grado di pregiudicare la quiete dei residenti e di impedire la prosecuzione della sua attività di ristrutturazione degli immobili e successiva vendita.

5. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio e insisteva per il rigetto del ricorso, ribadendo le considerazioni espresse nel diniego impugnato.

6. Il Tribunale amministrativo per la Lombardia, con sentenza 2 febbraio 2017 n. 267, accoglieva il ricorso di Coenergica s.r.l.: esaminata la documentazione versata in atti dalla ricorrente, riconosceva la sussistenza di interessi diretti concreti e attuali, corrispondenti a una situazione giuridicamente tutelata, in quanto riconducibili alla tutela delle prerogative condominiali. Sicché ordinava alla Prefettura di Milano l’esibizione dei documenti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

7. Propone appello il Ministero dell’interno con atto notificato il 3 aprile 2017 e istanza di sospensione degli effetti della sentenza. Si è costituita con memoria Coenergica s.r.l., che ha anche depositato memoria difensiva in vista della camera di consiglio. Alla camera di consiglio del 28 settembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Con un unico motivo di appello, il Ministero dell’interno critica la sentenza per non aver considerato che le prerogative condominiali della società interessata possono essere adeguatamente tutelate anche senza conoscere gli atti della procedura di gara;
in breve, la società non trarrebbe utilità, neppure indiretta, dalla conoscenza degli atti di gara, potendo, comunque, nelle sedi giudiziarie, opporsi alla destinazione ad abitazione e accoglienza migranti degli appartamenti siti nel condominio. La domanda di accesso si tradurrebbe in impropria e abusiva forma di controllo dell’attività istituzionale dell’Amministrazione.

9. L’appello del Ministero dell’interno è infondato e va respinto.

10. Vale rammentare che l’accesso agli atti di una procedura di affidamento di contratti pubblici è oggi, nel settore degli appalti pubblici, disciplinato dall’art. 53 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La giurisprudenza sull’immediato antecedente normativo, l’art. 13 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di identico tenore, ha affermato trattarsi di norma eccezionale la cui portata va limitata sia soggettivamente ad altro concorrente che proponga istanza di accesso alla stazione appaltante, che oggettivamente alla sola tutela in giudizio dei propri interessi (cfr. Cons. giust. amm. Sic., 23 settembre 2016, n. 324 e Cons. Stato, V, 16 marzo 2016, n. 1056).

11. Nondimeno, al di là della platea dei concorrenti che competono per il bene della vita dell’aggiudicazione e di quanto l’accesso è strumentale, e in ragione del rinvio contenuto nel primo comma dell’art. 53 alla l. 7 agosto 1990 n. 241, le fattispecie, diverse da quelle ricordate dalla giurisprudenza circa i concorrenti, restano per i terzi disciplinate dalle disposizioni generali degli articoli 22 e ss. l. 7 agosto 1990, n. 241. Tra queste rientra quella del presente giudizio in cui a richiedere l’accesso agli atti è un soggetto estraneo alla procedura di gara, sulla consistenza e valore del cui diritto di proprietà però l’appalto stesso va evidentemente adincidere: perciò titolare di un interesse differenziato e qualificato, inerente al godimento della sua proprietà immobiliare. Egli, in ragione di tale distinzione dell’interesse di cui è portatore, ben può accedere agli atti della procedura nei presupposti, che ricorrono, e nelle condizioni dell’art. 22 l. n. 241 del 1990.

12. Il Ministero, nell’appello, non nega sussistere una situazione soggettiva in capo all’appellata, tanto è che richiama le “prerogative condominiali” (i poteri e le facoltà riconosciuti dal codice civile a chi riveste lo status di condomino), ma assume che l’interessata non potrebbe ricevere utilità diretta dalla conoscenza degli atti della procedura di gara.

Così agendo e così argomentando, tuttavia, il Ministero si sostituisce indebitamente al privato interessato nella valutazione delle modalità, naturalmente libere, di salvaguardia dei propri interessi: e, senza averne legittimazione in ragione dei principi dello Stato di diritto, esercita un non previso sindacato di tutelasull’istanza di accesso: che è naturalmente precluso all’Amministrazione che detiene i documenti.

13. Nemmeno pare ricorrere una delle cause di esclusione dell’art. 24, commi 1 e 6, l. 7 agosto 1990, n. 241.

14. Vale aggiungere che il vaglio dell’Amministrazione sull’istanza di accesso èper costante giurisprudenza limitato in un perimetro ristretto dalla legge e non contempla alcuna valutazione dell’utilizzo che il privato intenda fare del documento ( Cons. Stato, V, 23 marzo 2015 n. 1545;
IV, 29 gennaio 2014 n. 461;
IV, 19 marzo 2014, n. 1339, ma già Cons. Stato, V, 10 gennaio 2007, n. 55).

15. Il collegamento dell’interesse differenziato dell’istante società con i documenti di cui chiede l’accesso era dunque palese, essendo essa condomina dello stabile dove si trovano gli immobili adibiti ad abitazione e accoglienza. Sicché è del tutto naturale che, a meglio tutelare il proprio definito interesse, stimasse funzionale l’acquisizione della conoscenza degli atti in questione, tra cui ad esempio le certificazioni urbanistiche e sanitarie, sulla cui base l’Associazione culturale Acuarinto ha partecipato alla procedura e la Prefettura ne ha disposto l’affidamento, così destinando gli appartamenti condominiali a fini che l’interessata assume diversi da quelli consentiti dal regolamento condominiale.

16. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidata a carico del Ministero dell’Interno ed a favore della società Coenergica s.r.l. nei termini di cui in dispositivo.

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