Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-10-03, n. 202308623

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-10-03, n. 202308623
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308623
Data del deposito : 3 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/10/2023

N. 08623/2023REG.PROV.COLL.

N. 01781/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1781 del 2020, proposto da
M C S, rappresentata e difesa dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Agenzia del Demanio non costituita in giudizio;
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3885/2019.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2023 il Cons. Giordano Lamberti e udito per le parti l’avvocato A L in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1 – L’appellante abita in un alloggio incluso nella cd. Palazzina Rothschild, sita nell’area della villa Pignatelli (Napoli). Tale palazzina, costruita successivamente alla realizzazione della villa, comprende alcuni appartamenti che erano stati destinati ad alloggi per i dipendenti del Ministero dei beni culturali.

1.1 - Con decreto del 27.7.1950, il Ministro della Pubblica Istruzione, visto l’art. 71, legge n. 1089/1939 sulla tutela delle cose d’interesse artistico e storico, ritenuto che “ il Palazzo Monteleone-Pignatelli con parco accessori dipendenze - Riviera di Chiaia ” - sito in Napoli, frazione di Chiaia, segnato in catasto ai numeri 139,140,138,137,128,129 foglio 14, di proprietà di Antonio Aragona Pignatelli Cortes - “ conserva tutt’ora, ai sensi della citata legge, l’interesse particolarmente importante già notificato al proprietario in data 24/3/1923 ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364 e del regolamento esecutivo approvato con R.D. 30 gennaio 1913 n. 363 ”, ha “ confermato l’interesse particolarmente importante, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e per i motivi sopra indicati, dell’immobile sopradescritto, il quale, pertanto rimane sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa ”.

1.2 - Successivamente all’apposizione del vincolo, il complesso monumentale denominato “Villa Pignatelli - Museo Pignatelli” è pervenuto in proprietà dello Stato, iscritto nell’inventario dei beni appartenenti al demanio storico-artistico con l’identificativo NAD0039.

1.3 – L’appellante precisa che il Museo della Villa Pignatelli è stato concesso, nel 1958, in uso alla Soprintendenza di Napoli, ad eccezione della Palazzina Rothschild, che secondo l’appellante sarebbe da sempre estranea sia al bene culturale, che alla destinazione museale.

2 – In data 11.11.1974, l’Intendenza di Finanza ha stipulato con C S (padre dell’appellante) l’atto di concessione rep. n. 12061, che stabiliva la durata della concessione per l’utilizzo abitativo di un appartamento sito all’interno della palazzina dal 12.11.1974 al 30 giugno 1975; tale concessione risulta rinnovata nel 1989 con atto n. 15008, per la durata (prevista dall’art. 2) di anni uno a decorrere dal 29.7.1989 e fino al 28.7.1990; successivamente – secondo quanto riportato dalla Soprintendenza nella nota n. 6016/2012 – si sarebbe “ verificata una proroga fino al 31/12/1996 da parte dell’ufficio Registro Bollo e Demanio di Napoli con nota 2164 con la quale si chiedeva il rilascio dell’alloggio occupato entro il termine di trenta giorni ”.

2.1 - Con atto n. 2613 dell’11.2.2005, l’Agenzia del Demanio e la Soprintendenza speciale per il Polo Museale napoletano hanno ordinato a C S, ai sensi degli artt. 823, co. 2, e 826, co. 3, cod. civ., il rilascio dell’alloggio occupato.

2.2 – Tale ordinanza è stata impugnata dinanzi al TAR per la Campania che, con la sentenza n. 6217/2007, ha respinto il ricorso. La sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. VI, 28/03/2012, n. 1839).

3 - Con il verbale prot. n. 2010/10188/FCAM/PA del 2.7.2010, avente ad oggetto “ immobili ad uso governativo Complesso monumentale Villa Pignatelli NAD0039 … di proprietà dello Stato, da adibire per i fini istituzionali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Speciale per il Polo Museale napoletano ”, l’Agenzia del Demanio ha ripreso in consegna dalla Soprintendenza Speciale per il Polo Museale napoletano le consistenze di cui al citato verbale e, precisamente il “ Complesso monumentale con annesso parco, con tutti i corpi di fabbrica insistenti … censito al N.C.E.U. del comune di Napoli alla sezione Chiaia, foglio 14, p.lle 127, 135, 138, 139, 140, 142 e comprendente ulteriori 2 fabbricati non individuati catastalmente … ”, precisando che “ tutti gli usi temporanei da parte di terzi non rientranti nell’assegnazione in uso governativo, compresi gli eventuali contratti uso abitativo con cui la Soprintendenza voglia regolarizzare i titoli scaduto o i sine titulo … saranno gestiti direttamente dalla Soprintendenza Speciale per il polo Museale napoletano a decorrere dal 01/08/2010, nelle forme e con le modalità previste all’uopo dalla normativa cui tale Ministero è assoggettato ”.

3.1 - La Soprintendenza Speciale per il Polo Museale ha inviato a M C S la comunicazione di avvio del procedimento di rilascio dell’immobile, ai sensi dell’art. 823, co. 2, cod. civ., con nota n. 6016 del 10.9.2012 e con il provvedimento n. 591 del 29.1.2013 ha ordinato alla stessa “ di liberare da cose, persone ed impianti l’immobile di proprietà demaniale/patrimonio indisponibile, denominato Palazzina Rotschild in Via Giacomo Piscicelli 1/M , (…) entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento riconsegnando tale bene alla Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Napoli ”.

4 – L’appellante ha impugnato quest’ultimo provvedimento avanti il TAR per la Campania che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.

5 – Avverso tale pronuncia ha proposto appello l’originaria ricorrente per i motivi di seguito esaminati.

5.1 – Con il primo motivo si censura l’utilizzo del potere di autotutela demaniale di cui all’art 832, co. 2, c.c. in assenza dei presupposti di legge, in quanto il bene in questione non rientrerebbe tra i beni demaniali, né tra i beni indisponibili dello Stato.

In particolare, parte appellante evidenzia che l’appartamento per cui è causa, così come l’intera Palazzina Rothschild, non rientra, a differenza del Museo della Villa Pignatelli, nella categoria dei beni di interesse storico – artistico, trattandosi invece di un bene appartenente al patrimonio disponibile dello Stato ex art. 836, co. 1, c.c, come già accertato dal Consiglio di Stato con le pronunce n. 4553 e 4554 del 2015. Tale palazzina, infatti, non avrebbe alcuna destinazione pubblica in atto e non presenterebbe alcun interesse storico, archeologico ovvero etnoantropologico. Sarebbe dunque illegittimo l’utilizzo dei poteri di cui all’art 832 c.c., il cui esercizio

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