Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-04-05, n. 201202022

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-04-05, n. 201202022
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201202022
Data del deposito : 5 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05619/2009 REG.RIC.

N. 02022/2012REG.PROV.COLL.

N. 05619/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5619 del 2009, proposto dalla S.r.l. Tecno Building, in persona del legale rappresentante pro tempore , e dai signori S P, V G e A V, rappresentati e difesi dall'avvocato P S, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, via F. Paulucci de' Calboli 9;

contro

il Ministero delle attività produttive, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la S.p.a. Cassa di Risparmio in Bologna (Caris.Bo), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino e Gualtiero Pittalis, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Parioli, 180;

nei confronti di

la S.p.a. Assicurazioni Generali, non costituita nel presente grado del giudizio;
la S.p.a. Riunione Adriatica di Sicurtà, non costituita nel presente grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZIONE STACCATA DI LATINA n. 770/2008, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle attivita' produttive e della Cassa di Risparmio in Bologna (Caris.Bo);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2012 il consigliere di Stato M M e uditi per le parti gli avvocati Patania, per delega dell’avvocato Sandulli, l’avvocato dello Stato Greco, e l’avvocato Sanino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con decreto del Ministero delle attività produttive n. 112752 del 12 febbraio 2002 è stato concesso in via provvisoria alla S.r.l. Tecno Building un contributo in conto impianti di euro 2.776.875,00 per la realizzazione di uno stabilimento per la lavorazione del ferro e dell’acciaio per l’attività edilizia in provincia di Oristano, ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante “ modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive ”).

2. In data 13 luglio 2004, la S.p.a. Cassa di Risparmio di Bologna (Caris.Bo), concessionaria del Ministero delle attività produttive per l’istruttoria delle agevolazioni, con la nota n. 10117946 indirizzata al Ministero ha riferito che la società Tecno Building non aveva dimostrato, nel termine prescritto del 18 aprile 2004, di avere realizzato almeno un terzo dell’investimento agevolato e che, “anche in relazione a quanto accaduto per altre iniziative attivate nell’ambito del cosiddetto “Gruppo M” era stata chiesta alla Banca Bipop Carire, filiale di Latina, conferma della lettera di referenze da questa emessa il 12 novembre 2001, relativa alla capacità dei soci della Tecno Building di sostenere l’iniziativa dal punto vista patrimoniale, avendo la Banca Bipop Carire risposto affermando di non riconoscere la paternità della detta lettera.

3. Il Ministero delle attività produttive, con il decreto n. B2/RC/9/1420643 del 30 maggio 2005, inviato alla ricorrente con la nota del 20 luglio 2005, pervenuta il 25 agosto 2005, ha quindi disposto la revoca del decreto provvisorio di ammissibilità alle agevolazioni n. 112752 del 12 febbraio 2002.

Nel decreto, richiamata la nota della CarisBo del 13 luglio 2004, la revoca è motivata in ragione del mancato avanzamento del programma di investimento e considerato che:

- “le positive risultanze istruttorie della Banca concessionaria, che avevano consentito alla ditta di essere collocata nella relativa graduatoria in posizione utile per la concessione delle agevolazioni, sono state rese sulla base di una mendace documentazione prodotta dall’impresa, relativa al grado di affidabilità riferito alla consistenza patrimoniale e finanziaria della ditta medesima come disposto dall’art. 6 comma 1 del D.M. 527/95”, pregiudicando ciò “il necessario rapporto di fiducia fra la pubblica Amministrazione e il privato beneficiario dei contributi ”:

- per cui “ il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni è stato adottato sulla base di presupposti falsi e che tale irregolarità non può essere sanata in alcun modo, né tantomeno con la vendita delle quote della società a soggetti esterni ”.

4. La S.r.l. Tecno Building, in persona del legale rappresentante pro tempore, e i signori Granata Vincenzo, Pani Simonetta e Valerio Alfredo (in seguito “ricorrenti”), con il ricorso n. 1106 del 2005 proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, hanno chiesto l’annullamento del citato decreto del Ministero delle attività produttive B2/RC/9/1420643 del 30 maggio 2005

5. Il TAR, con la sentenza n. 770 del 2008, ha dichiarato in parte il difetto di giurisdizione e in parte ha respinto il ricorso.

6. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado.

7. All’udienza del 20 marzo 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con la sentenza gravata, n. 770 del 2008, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sezione prima, ha in parte dichiarato il difetto di giurisdizione e in parte ha respinto il ricorso, n. 1106 del 2005, proposto avverso il decreto di revoca del decreto provvisorio di ammissibilità delle agevolazioni emanato nei confronti della s.r.l. Tecno Building ai sensi della legge n. 488 del 1992.

Nella sentenza, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo riguardo alla parte del provvedimento impugnato recante la revoca delle agevolazioni, si ritiene la giurisdizione amministrativa sulla parte del provvedimento di revoca che contesta la non veridicità della certificazione rilasciata dalla Banca Bipop Carire di Latina in data 12 novembre 2001.

Si rigetta quindi il ricorso nel merito, poiché il Ministero aveva l’obbligo di escludere la società ricorrente dal beneficio di una posizione utile in graduatoria ottenuto sulla base di una documentazione decisiva, prodotta dalla stessa società, riconosciuta falsa (nel contesto di una più ampia vicenda riguardante l’architetto M, promotore di altre domande di investimenti su cui era stata avviata un’indagine penale);
né, soggiunge il primo giudice, si sarebbe potuto attribuire alcuna efficacia sanante al successivo trasferimento di quote della società da un proprietario a un altro, poiché la responsabilità connessa alla predisposizione delle condizioni per ottenere l’agevolazione si riflette sul soggetto beneficiario, cioè sulla società ricorrente che, come tale, deve essere destinataria dei provvedimenti sanzionatori.

2. Nell’appello, in censura del capo della sentenza con cui il ricorso di primo grado è stato giudicato in parte infondato, si deduce quanto segue:

- si richiamano anzitutto i mutamenti, tutti comunicati alla Banca concessionaria e al Ministero, intervenuti nella compagine societaria (con la integrale cessione, il 20 settembre 2002, delle quote dei precedenti soci, signori V e D M, ai signori S P e V G, e poi, da parte di questi, il 25 ottobre 2004, all’architetto A V, divenuto proprietario dell’80% delle quote), nonché con il cambiamento della sede sociale, essendo stati quindi erogati euro 925.625,00 dalla Banca concessionaria (il 28 marzo 2003) come quota di anticipazione del contributo, ed essendosi proceduto, nel frattempo, alla nuova localizzazione dell’impianto autorizzata dal Ministero (l’11 settembre 2003) e alla sostituzione (il 15 febbraio 2003) del consulente per la pratica di investimento (architetto Antonio Edis M);

- si afferma quindi l’erroneità delle sentenza per non avere considerato che l’impugnato provvedimento del Ministero è in contrasto con quanto previsto dalla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 (punto 5.9.), emanata dalla stessa Amministrazione, per la quale, ai fini della conferma dell’agevolazione, l’istruttoria svolta nei confronti del soggetto originariamente richiedente deve essere rinnovata riguardo al soggetto che gli sia subentrato, per verificare se questi sia in grado di garantire l’investimento che si vuole promuovere, non potendosi opporre, se la verifica è positiva, eventuali vizi afferenti alla posizione del primo richiedente;
tale rinnovata istruttoria è stata nella specie eseguita dalla Banca concessionaria, dapprima riguardo ai soci subentrati il 20 settembre 2002, in quanto forniti di referenze bancarie da parte di Banca Intesa e di fideiussione della società Generali Assicurazioni, con la successiva erogazione della quota di anticipazione del contributo, e, quindi, nei confronti del nuovo socio, architetto Valerio, con esito positivo come da nota della Caris.Bo del 21 febbraio 2005;

- né vale il richiamo alla vicenda penale, pure contenuto nella sentenza impugnata, essendovi stata nel frattempo richiesta di archiviazione nei confronti dei soci subentranti (i signori Pani, Granata e Valerio) rispetto alla contestazione di aver concorso nei reati di cui agli articoli 640 e 640 bis c.p. a danno del Ministero, a riprova della loro estraneità alla formazione della presunta lettera falsa di referenze della Bipop Carire di Latina, della quale peraltro non hanno mai avuto conoscenza in violazione delle garanzie partecipative di cui agli articoli 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, dovendosi inoltre aggiungere che l’architetto M, la cui vicenda è stata richiamata in primo grado, non è stato promotore dell’iniziativa di cui qui si tratta ma soltanto consulente;

- la sentenza è infine viziata:

- per violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (“ Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59 ”), che, nel prevedere la revoca delle agevolazioni “ per fatti comunque imputabili al richiedente ”, chiaramente individua questi nel soggetto beneficiario delle agevolazioni in quanto subentrato al richiedente originario;

- per non avere riscontrato la mancanza dei presupposti richiesti dall’art. 21- quinquies della legge n. 241 del 1990 per l’emanazione dei provvedimenti di revoca, poiché nella revoca disposta dal Ministero non risulta indicato il mutamento delle ragioni di merito poste alla base dell’atto revocato con riguardo, in particolare, alla nuova valutazione dell’interesse originario ovvero ai sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

3. Il Collegio rileva in via preliminare che avverso il capo della sentenza impugnata con cui è stato dichiarato in parte il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo non è stato dedotto alcun motivo di censura, né con l’appello principale né con appello incidentale, per cui ai sensi dell’art. 9 del codice del processo amministrativo (in vigore all’atto del passaggio in decisione della causa e di immediata applicazione, trattandosi di norma processuale e non essendo diversamente disposto da alcuna norma transitoria) resta nella specie incontestata la suddetta dichiarazione di difetto di giurisdizione.

4. Le censure dedotte in appello sono infondate, per le ragioni che seguono.

4.1. La disciplina delle agevolazioni di cui qui si tratta è riferita all’impresa richiedente nella sua soggettività giuridica, indipendente dai soci e quindi dalle relative modificazioni soggettive, così come è da intendersi riferita alla figura di un diverso soggetto giuridico autonomo quella di “soggetto subentrante”.

Infatti:

- nel decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche, recante il Regolamento sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, i soggetti destinatari delle agevolazioni sono individuati nelle imprese in quanto tali, come indicato con chiarezza, tra gli altri, nell’articolo 2, in cui si prevede che le agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992 “ sono destinate alle imprese ” operanti in specifici settori, precisando che “ i predetti soggetti ” sono ammessi alle agevolazioni alle condizioni ivi previste (comma 1), nell’articolo 5, in cui si prescrive la redazione “ da parte dell’impresa ” della domanda di agevolazione con modulo sottoscritto “ dal legale rappresentante dell’impresa ”, nonché la prestazione di cauzione “ a garanzia della volontà dell’impresa ” di realizzare il programma agevolato, e nell’articolo 6, in cui si richiama “ la consistenza patrimoniale e finanziaria dell’impresa richiedente ” (comma 1, lett. b);

- nella circolare applicativa, n. 900315 del 14 luglio 2000, si prevede che “ Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazioni, al soggetto richiedente le agevolazioni ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda, il soggetto subentrante può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni di realizzare il programma agevolato ” e che la banca concessionaria verifica “ con riferimento al nuovo soggetto ” la sussistenza dei requisiti (punto 5.9);

- ne emerge che “ le imprese ” sono identificate quali soggetti autonomi rispetto alla loro composizione societaria non soltanto per il riferimento ad esse in linea generale ma anche perché un “ nuovo soggetto ” è individuato come tale, e subentrante quindi al precedente, non in ragione del mutamento dei soggetti proprietari nella permanenza della medesima società ma quando la società preesistente si estingue e nasce un “ altro ” soggetto giuridico a seguito di “ fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda ”;

- né vale in contrario il fatto che nel caso della modificazione della sola composizione proprietaria si acquisiscano informazioni sulla capacità dei nuovi soci di adempiere agli impegni programmati, essendo questa una doverosa misura a fronte della erogazione di risorse pubbliche ma non potendosi con ciò annullare irregolarità commesse in precedenza dall’impresa richiedente, la cui soggettività giuridica è rimasta identica, quando si tratti di irregolarità non sanabili poiché incidenti su presupposti di legittimazione dell’ammissione alle agevolazioni.

4.2. Una irregolarità di questo tipo si è verificata nella vicenda in esame, poiché il requisito della “consistenza patrimoniale e finanziaria dell’impresa”, e “ove occorra” dei soci è previsto tra le condizioni necessarie che la banca concessionaria deve accertare come sussistenti anzitutto nei confronti dell’impresa, riservando specificamente “ particolare rigore…alla valutazione della comprovata possibilità dell’impresa e, ove ritenuto necessario, anche dei soci di fare fronte, nella misura e nei tempi previsti dall’impresa e ritenuti necessari dalla banca concessionaria medesima…agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del programma …” (art. 6, comma 1, lett. b), del citato D.M. n. 527 del 1995 e punto 5.8. della citata circolare n. 900315 del 2000), e venendo prescritto, di conseguenza, che i dati necessari per valutare tale elemento siano precisati nei moduli da allegare alla domanda, in cui “ Devono essere rappresentate e adeguatamente documentate sia la solidità finanziaria dell’impresa stessa e, se del caso, anche dei soci, sia la reale capacità di fare fronte in modo affidabile…agli impegni finanziari assunti …” (circolare citata: punti 3.8., 5.3. e Allegato 12).

L’accertamento perciò della falsità della “lettera di referenze bancarie” della Bipop Carire del 12 novembre 2001, in cui risultava attestata la disponibilità, in capo alla Tecno Buiding s.r.l ed ai relativi soci, dei “mezzi finanziari adeguati” al programma da agevolare, ha comportato che tale condizione essenziale, inizialmente asseverata nell’istruttoria della banca concessionaria in capo all’impresa sulla base della detta lettera (Relazione istruttoria della Caris.Bo del 26 novembre 2001, E-Note, C1.2), si è rivelata inesistente, essendo stata nel frattempo erogato, inoltre, l’importo di euro 925.625,00 quale anticipazione del contributo.

Ai sensi del quadro normativo descritto non poteva che seguirne la proposta di revoca da parte della banca concessionaria e la relativa determinazione del Ministero.

Risultano infatti ininfluenti i riscontri eseguiti nei confronti dei nuovi soci, e le relative garanzie, citati dagli appellanti, con riguardo in particolare alle note della banca Intesa Bci e della banca Caris.Bo, rispettivamente del 12, 14 e 25 febbraio 2003 (nella nota della Caris.Bo del 21 febbraio 2005, pure citata, rispetto alla Tecno Building si prende atto del procedimento di revoca in corso), in ragione di quanto sopra detto sul riferimento delle condizioni per l’ammissione alle agevolazioni in capo al soggetto “impresa”, in quanto tale, e per l’incidenza essenziale sull’affidabilità della stessa della accertata falsità di una documentazione determinante per la legittimità del procedimento di erogazione di risorse pubbliche. Così come è ininfluente, per le medesime ragioni, l’evoluzione della vicenda processuale penale relativa ai reati che siano stati o meno commessi al riguardo dai soci sopravvenienti.

Neppure sussiste l’asserita violazione dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 123 del 1998 essendo “il richiedente” il soggetto “impresa” che ha richiesto l’agevolazione ed essendo perciò imputabile a questo soggetto la falsa attestazione di una condizione determinante per l’accettazione della richiesta con l’avvio del procedimento di concessione del contributo.

4.3. Quanto alle modalità di motivazione della revoca di contributi pubblici questo Consiglio ha chiarito, con giurisprudenza da cui non vi è motivo di discostarsi per il caso in esame, che “ Quanto ai limiti dell’esercizio dell’autotutela, il Collegio ritiene che, anche alla luce delle sopravvenute disposizioni di cui alla legge n. 15/2005 mantenga inalterata vitalità il consolidato principio per cui "in assenza dei presupposti di legge, la revoca del contributo costituisce un vero e proprio dovere dell’amministrazione che è tenuta a porre rimedio alle sfavorevoli conseguenze derivate all’erario per effetto di una erogazione non dovuta di contributi pubblici, non sussistendo in questo caso uno specifico obbligo di motivazione, atteso che l’interesse pubblico all’adozione dell’atto è in re ipsa quanto ricorre un indebito esborso di denaro pubblico con vantaggio ingiustificato per il privato. " (Consiglio Stato, sez. VI, 27 aprile 2010, n.2380;
vedi anche Sez. V, 19 giugno 2009, n. 4106;
Sez. VI, 5 dicembre 2007, n. 6188).

4.4. E’ anche infondata, infine, la censura per cui il procedimento di revoca sarebbe stato viziato per violazione delle garanzie di partecipazione, essendo stato comunicato alla Tecno Building l’avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 con la nota del Ministero delle attività produttive del 6 dicembre 2004, n. 1021397, ed avendo l’Amministratore unico della società, previo accesso agli atti il 20 dicembre 2004, controdedotto con nota del 12 gennaio 2005, inviata al Ministero delle attività produttive nella quale, pur affermando di non avere avuto conoscenza della lettera di referenze del 12 novembre 2001, produce specifiche contestazioni riguardo al motivo di revoca basato sulla richiamata irregolarità di tale lettera, risultandone edotto dalla conoscenza, acquisita in sede di accesso, della proposta di revoca inoltrata dalla CarisBo il 13 luglio 2004.

5. Per le ragioni che precedono l’appello è infondato e deve essere perciò respinto.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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