Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-09-02, n. 202407341
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Testo completo
Pubblicato il 02/09/2024
N. 07341/2024REG.PROV.COLL.
N. 00884/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 884 del 2024, proposto da
G M, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Properzio n. 5;
contro
Regione Lazio, in persona del suo Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sez. V, 19 giugno 2023, n. 10404, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2024 il Cons. G M e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in trattazione, G M chiede la riforma della sentenza del Tar Lazio che ha rispinto il suo ricorso per l’annullamento del regolamento della Regione Lazio 16 giugno 2017, n. 14, recante «Modifiche al Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)» , nella parte in cui prevede l’obbligo di gestione in forma imprenditoriale delle case vacanze in un numero pari o superiore a tre, e stabilisce requisiti minimi strutturali di superficie per le singole stanze.
1.1. Premesso, in fatto, di essere il comproprietario di due unità immobiliari site in Roma, P.zza delle Coppelle n. 48 (di cui alla s.c.i.a. presentata al Comune il 3 maggio 2012, adibite a case vacanza), il ricorrente riferiva, altresì, di essere comproprietario di altre due unità immobiliari al IV piano dell’immobile sito in P.zza delle Coppelle n. 48, che intenderebbe adibire anch’esse a casa vacanza, da gestire (insieme alle prime due) in forma non imprenditoriale. Peraltro, il regolamento regionale approvato nel 2017 avrebbe reintrodotto l’obbligo di gestione in forma imprenditoriale di case vacanze in numero pari o superiore a tre (nonostante, con la sentenza n. 6755/2016, il T.a.r. per il Lazio avesse annullato detto obbligo già previsto nel regolamento regionale del 2015). La norma regolamentare era ritenuta illegittima sotto diversi profili e, in specie, si porrebbe in contrasto con l’iniziativa economica e i diritti di proprietà del ricorrente, costituzionalmente garantiti e con le norme statali di cui agli articoli 10 e 11, del d.lgs. n. 59 del 2010, all’art. 34 del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011 e all’art. 1, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, come convertito dalla