Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-07-18, n. 202307051
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Testo completo
Pubblicato il 18/07/2023
N. 07051/2023REG.PROV.COLL.
N. 03224/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3224 del 2023, proposto dalla Anaao Assomed - Associazione sindacale Medici Dirigenti della Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – A.S.S.T. dei Sette Laghi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142;
Università degli Studi dell'Insubria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
nei confronti
Walter Ageno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 00065/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – A.S.S.T. dei Sette Laghi, e dell’Università degli Studi dell'Insubria;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel giudizio di primo grado, definito con la pronuncia qui appellata, Anaao Assomed della Lombardia ha impugnato gli atti con i quali l’Università degli Studi dell’Insubria e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale “Sette Laghi” (di seguito, per brevità, solo ASST Sette Laghi) hanno convenuto, mediante la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa, di ricondurre la struttura complessa “Pronto Soccorso Varese” nel novero delle Strutture Complesse a Direzione Universitaria, riclassificandola da “ospedaliera” a “universitaria” con conseguente attribuzione provvisoria della responsabilità del Pronto Soccorso al prof. Walter Ageno.
La procedura adottata viene definita di c.d. “clinicizzazione” e si sostanzia nella individuazione di professori universitari a capo di Unità Operative di strutture ospedaliere.
2. Nel suo ricorso ANAAO ha lamentato:
i) la presunta violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2 lett. d) e 2, commi 1 e 4, del d.lgs. 517/1999, in tema di organizzazione e trasformazione delle aziende ospedaliero-universitarie, e dell’art. 2 del D.P.C.M. 24.5.2001, in tema di linee-guida concernenti l’integrazione delle attività assistenziali didattiche e di ricerca;
ii) la presunta violazione dell’art. 97 Cost. e dei generali principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, per l’asserita mancanza di una procedura selettiva che avrebbero dovuto precedere la scelta del professore chiamato alla direzione della S.C. P.S. Varese;
iii) la presunta violazione e falsa applicazione dell’art. 31 della L.R. della Lombardia n. 33/2009, con riguardo alle funzioni del personale universitario delle strutture sanitarie.
3. Il Collegio di prime cure ha accolto, in limine litis , l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalle due amministrazioni resistenti, l’ASST Sette Laghi e l’Università degli Studi dell’Insubria e, a tal fine, ha sostenuto:
a) che la controversia ha ad oggetto misure di