Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-02-12, n. 201901013

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-02-12, n. 201901013
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201901013
Data del deposito : 12 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2019

N. 01013/2019REG.PROV.COLL.

N. 01004/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2013, proposto dai signori:
G C e S M, rappresentati e difesi dall'avvocato L B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G B in Roma, via Panama, 77;

contro

il Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S C, G L e G G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato B P P in Roma, via Celimontana, 38;

per l’annullamento ovvero la riforma

della sentenza del TAR Toscana, sezione III, 11 ottobre 2012 n.1592, resa fra le parti, la quale ha respinto il ricorso n.2784/1996 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Comune di Pisa:

(ricorso principale)

del provvedimento 8 marzo 1996 prot. n.143 particolare, notificato il giorno 8 giugno 1996, con il quale l’Assessore delegato ha respinto le domande di sanatoria edilizia presentate da G C e S M la prima il giorno 29 settembre 1986 al prot. n.34374 ai sensi della l. 28 febbraio 1985 n.47 e la seconda il giorno 1 marzo 1995 al prot. n.13215 ai sensi della l. 23 dicembre 1994 n.724, relativamente ad opere abusive realizzate sull’immobile di proprietà situato a Pisa, frazione Oratoio, via delle Consegne 4, su terreno distinto al catasto al foglio 60 particella 79 e consistenti nella demolizione di un forno in muratura e nel recupero del relativo volume mediante ampliamento di un ripostiglio;

(motivi aggiunti)

dell’ordinanza 18 giugno 2003, notificata il 25 giugno 2003, con la quale il Dirigente del Servizio gestione del territorio ha ingiunto la demolizione di dette opere;

ove necessario, dell’art.

1.5.4. delle norme tecniche di attuazione – NTA comunali;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 gennaio 2019 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti gli avvocati L B e Maria Romana Ciliutti, quest’ultima per delega di Lazzeri e Gigliotti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il provvedimento 8 marzo 1996 meglio indicato in epigrafe, il Comune intimato appellato ha respinto le domande di sanatoria edilizia, cd condono, presentate a suo tempo dai ricorrenti appellanti relativamente ad opere abusive costituite dalla ricostruzione di due locali ripostiglio a servizio della loro abitazione, per 45 mq di superficie, e per circa 3 mt di altezza, realizzati su porzione del cortile interno del fabbricato principale, situato in via delle Consegne 4;
ciò perché, secondo il provvedimento in questione, i due locali da sanare ricadevano in area di rispetto cimiteriale, soggetta come tale a vincolo assoluto di inedificabilità sia alla data di realizzazione delle opere, sia alla data del provvedimento stesso (doc. 1 in I grado, ricorrenti appellanti, provvedimento citato).

Con la successiva ordinanza 18 giugno 2003, pure meglio indicata in epigrafe, il Comune ha quindi ingiunto la demolizione delle opere (doc. 1 in I grado ricorrenti appellanti allegato ai motivi aggiunti).

Con la sentenza a sua volta meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso proposto contro tali provvedimenti;
in motivazione, ha in particolare richiamato un decreto prefettizio 5 luglio 1962, che a dire dei ricorrenti appellanti avrebbe sanato alcune costruzioni abusivamente realizzate in zona di rispetto cimiteriale, fra cui la loro, edificata sulla particella 79 del mappale di riferimento;
ha però escluso che tale sanatoria fosse configurabile, atteso che, come risultante dalla domanda di condono, le opere per cui è causa sarebbero posteriori al 1963, e quindi non potrebbero identificarsi con quella sanata.

Contro tale sentenza, i ricorrenti hanno proposto impugnazione, con appello che contiene due censure, riconducibili secondo logica ai tre motivi che seguono;

- con il primo di essi, corrispondente alla prima parte della prima censura, alle pp.

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