Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-08-03, n. 202307503
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 03/08/2023
N. 07503/2023REG.PROV.COLL.
N. 06874/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6874 del 2017, proposto da C A S, rappresentato e difeso dall’avvocato P F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nomentana, 316.
contro
comune di Giba, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Edoardo Giardino sito in Roma, nella via Adelaide Ristori n. 42;
nei confronti
V O, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 353/2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di comune di Giba;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2023 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale.
FATTO
1. I fatti rilevanti, ai fini del decidere, possono essere riassunti come segue:
- nell’ambito di un piano di zona, approvato ai sensi dell’articolo 35 della legge n. 865 del 22 ottobre 1971, il comune di Giba, con atto pubblico del 29 giugno 1983, stipulava una convenzione con la Cooperativa Edile Santadi s.r.l. avente a oggetto l’assegnazione del diritto di superficie, per la realizzazione (nella località Congiau Is Ollastus del medesimo comune) di insediamenti residenziali di edilizia economica-popolare;
- il signor S, odierno appellante, era stato individuato, all’esito di una selezione pubblica posta in essere dal comune di Giba, quale assegnatario di uno degli alloggi di edilizia residenziale, ragione per la quale stipulava con la Cooperativa Edile Santadi il contratto preliminare di acquisto di uno delle predette abitazioni, provvedendo all’integrale pagamento del relativo corrispettivo;
- nel marzo del 1987 la Cooperativa Edile Santadi consegnava l’immobile, oramai ultimato, all’odierno appellante, che lo adibiva a residenza familiare;
- a seguito del fallimento della Cooperativa Edile Santadi, la curatela fallimentare citava in giudizio l’odierno appellante per ottenere lo scioglimento del contratto preliminare;
- con nota prot. n. 5148 del 4 ottobre 2004, il sindaco del comune di Giba comunicava agli assegnatari degli alloggi che: “ stava attivando le procedure per il recupero dei lotti comunali del Piano di Zona assegnati in superficie alla Coop. Edile Santadi con convenzione n. 186/83 di repertorio, in data 29.6.1983, per decadenza della concessione, con conseguente estinzione del diritto di superficie determinato da fallimento del concessionario ”;
- con determinazione n. 301 del 27 ottobre 2004, il responsabile del settore urbanistica del comune di Giba formalizzava l’intervenuta decadenza della Cooperativa Edile Santadi dal diritto di superficie e ordinava la pubblicazione dell’atto nell’albo pretorio, oltre che la relativa trascrizione nei pubblici registri immobiliari;
- con delibera della Giunta Comunale n. 30, del 28.10.04, si stabiliva di conferire all’Avv. Ciaglia “ l’assistenza e la rappresentanza in giudizio, nel caso Fallimento Coop. Edile ”;
- con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1375/06, confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari con la successiva decisione n. 104/11, il contratto preliminare stipulato dall’odierno appellante veniva dichiarato risolto sul presupposto che gli alloggi facessero parte dell’attivo fallimentare;
- conseguentemente, il signor S veniva condannato al rilascio dell’immobile e al pagamento dei danni per la ritardata restituzione;
- seguiva una serie di diffide formulate dall’odierno appellante al comune di Giba, aventi lo scopo di sollecitare l’amministrazione comunale a porre in essere le menzionate attività di pubblicazione e trascrizione del provvedimento dispositivo della decadenza, con la finalità di scongiurare la vendita degli alloggi da parte del Fallimento;
- con nota prot. n. 5906 del 30 ottobre 2012, il comune rappresentava che la decisione di non attivarsi era una conseguenza di una scelta discrezionale;
- conseguentemente il signor S chiedeva, senza esito, alla regione Sardegna di attivarsi in via sostitutiva ex art. 9 della legge regionale n. 9 del 2006;
- nel mese di giugno 2013, l’odierno appellante rilasciava, all’esito del completamento della procedura di sfratto, l’immobile alla curatela fallimentare;
- con nota prot. n. 2378 del 24 aprile 2014, il sindaco del comune di Giba manifestava la volontà dell’amministrazione comunale di non intraprendere le iniziative volte alla riacquisizione della piena proprietà delle aree concesse in superficie. A riprova della scelta consapevole di non portare a termine la procedura di recupero delle aree in esame, il sindaco rappresentava che il consiglio comunale, organo esclusivamente competente a deliberare la decadenza ai sensi dell’articolo 14 della convenzione, non aveva mai approvato la decadenza della convenzione. In detta nota, inoltre, si rivendicava la volontà politica dell’amministrazione comunale di non rientrare nella disponibilità delle aree concesse in diritto di superficie, in particolare sostenendo: “ la facoltà, e non l’obbligo, dell’amministrazione di procedere all’acquisizione della proprietà dei terreni ai sensi dell’articolo 619 del codice di procedura civile, secondo cui «Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni» ”.
2. Ciò premesso in punto di fatto, con ricorso depositato in data 24 luglio 2015, il signor S agiva dinanzi al T.a.r. per la Sardegna per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a causa della perdita dell’immobile (adibito per 25 anni a sua abitazione familiare), a suo dire, causalmente riconducibili all’omesso esercizio di un’attività doverosa da parte del comune di Giba, consistente nel non aver reso opponibile al Fallimento della Cooperativa Edile Santadi il provvedimento dispositivo della decadenza dalla concessione.
2.1. In particolare, il ricorrente muoveva dalla premessa per cui, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865 del 1971, la convenzione deve indicare le sanzioni a carico del concessionario per l’inosservanza degli obblighi in essa stabiliti e i casi di maggiore gravità per i quali tale inosservanza comporta la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie.
Sottolineava, inoltre, che, coerentemente con la citata disposizione legislativa, l’art. 14 della convenzione stabiliva che il fallimento della concessionaria integrasse un’espressa causa di decadenza dal diritto di superficie.
Ne deduceva, pertanto, che, per effetto della determinazione di decadenza n. 301 del 27 ottobre 2004, adottata dal responsabile del settore urbanistica, il diritto di superficie si era estinto ex tunc , consolidandosi in tal modo in capo al comune la piena proprietà anche degli alloggi.
Ciò premesso, lamentava che, successivamente alla riferito provvedimento dispositivo della decadenza, il comune era rimasto totalmente inerte, non provvedendo alla pubblicazione della determina nell’albo pretorio, non procedendo alla sua trascrizione nei pubblici registri immobiliari del provvedimento di decadenza e non dando esecuzione alla delibera di Giunta con cui si era deciso di affidare ad un legale l’assistenza e la rappresentanza in giudizio nel procedimento intentato dal Fallimento Coop. Edile Santadi.
A sostegno dell’assunto evidenziava che, contrariamente a quanto ritenuto dal sindaco del comune di Giba, con l’esaminata comunicazione del 24 aprile 2014, in capo all’amministrazione comunale incombesse l’obbligo di recuperare le aree concesse in diritto di superficie alla fallita Coop. Edile Santadi.
Si costituiva nel giudizio di primo grado il comune di Giba, chiedendo la declaratoria di infondatezza del ricorso.
3. Il Tribunale amministrativo respingeva il ricorso.
3.1. Più nel dettaglio, il giudice di primo grado così argomentava il rigetto della domanda risarcitoria: “ La questione all’esame di questo Tribunale concerne esclusivamente la sussistenza o meno, nel caso di specie, di un danno ingiusto causato dall’Amministrazione comunale resistente, che sia risarcibile in favore dell’odierno ricorrente, ai sensi dell’articolo 30 del codice del processo amministrativo. Il ricorrente chiede il risarcimento del danno che sarebbe stato al medesimo causato dal mancato esercizio di attività amministrativa obbligatoria per la violazione della convenzione con cui il comune di Giba ha concesso il diritto di superficie sull’area ricadente nel Piano di Zona situato in loc. Congiau Is Ollastus, per non aver trascritto la determinazione n. 301, del 27.10.2014, del Responsabile del Servizio tecnico che ha riconosciuto l’intervenuta decadenza della Coop. Edile Santadi (per inadempimento della convenzione e per essere stata dichiarata fallita) dal diritto di superficie concesso su un’area destinata a edilizia economica-popolare, e per non essersi immesso nel possesso degli alloggi edificati sulla suddetta area e non aver provveduto alla riassegnazione degli stessi ai promissari acquirenti, specie al ricorrente.
Come evidenziato dall’Amministrazione comunale resistente sia nei propri atti difensivi, sia in atti a suo tempo adottati e portati a